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Sentenza

Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Specificazione dei contenuti.
Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Specificazione dei contenuti.
CASSAZIONE SEZ. UNITE PENALI

28 OTTOBRE 2021, N. 39005/2021

Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282- ter, comma 1, cod. proc. pen.)  può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.

Nella motivazione si evidenzia che la soluzione adottata, oltre a trovare un solido fondamento nel dato testuale, deriva da una sintesi delle posizioni assunte dalla giurisprudenza, diverse ma conciliabili. Il criterio di giudizio, difatti, consiste nel considerare che la norma prevede una pluralità di prescrizioni che possono essere imposte alternativamente o cumulativamente, dovendo essere modulate in base alle esigenze di cautela da garantire nel caso concreto. La disposizione, seguendo e completando il sistema già adottato con l'art. 282-bis cod. proc. pen., introduce una misura che ha la caratteristica di essere espressamente mirata alla tutela della singola persona offesa, in favore della quale intende creare un vero e proprio schermo di protezione rispetto a condotte dell'indagato mirate all'aggressione fisica o psicologica. Secondo le necessità del caso concreto, la persona offesa deve potere godere di tranquillità e libertà di frequentazione dei propri luoghi abituali e deve potersi muovere liberamente anche al di fuori di un contesto predeterminato con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertà fisica o morale si terrà a debita distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito
Avv. Antonino Sugamele

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