Dirigente del Comune di Trapani accusato di peculato. Il dirigente, per la procura trapanese, avrebbe liquidato a più riprese contributi economici in favore del "Trapani Calcio s.r.l.", in violazione di varie disposizioni di legge e del regolamento comunale, in tal modo appropriandosi delle relative somme, delle quali aveva la disponibilità giuridica in ragione della sua funzione istituzionale, e distraendole ad indebito vantaggio di terzi. A seguito di rigetto di misura cautelare da parte del Gip e applicazione della sospensione per 1 anno del Tribunale del Riesame, la difesa ottiene l'annullamento, con rinvio al Riesame per un nuovo giudizio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 6629 Anno 2022
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: ROSATI MARTINO
Data Udienza: 01/02/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
G.F. nato a ....... (TP) il ..........
avverso la ordinanza del 15/10/2021 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso in
punto di qualificazione giuridica del fatto;
lette le richieste del difensore ricorrente, avv. .. , che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 ottobre scorso, il Tribunale di Palermo, in parziale
accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310,
cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trapani che ne aveva respinto la richiesta di applicazione di misura
cautelare personale, ha disposto la sospensione di F. G. dal
pubblico ufficio, per la durata di un anno, in relazione al delitto di peculato.
A lui si addebita di avere, nella sua qualità di dirigente del competente
settore del Comune di Trapani, liquidato a più riprese contributi economici in
favore della locale società sportiva "Trapani Calcio s.r.l.", in violazione di varie
disposizioni di legge e del regolamento comunale, in tal modo appropriandosi
delle relative somme, delle quali aveva la disponibilità giuridica in ragione della
sua funzione istituzionale, e distraendole ad indebito vantaggio di terzi.
2. Ricorre avverso tale decisione l'indagato, attraverso il proprio difensore,
formulando due doglianze.
2.1. Con la prima contesta il giudizio di gravità indiziaria, anzitutto per
quanto attiene alla ritenuta disponibilità giuridica di tali somme da parte sua,
avendo egli provveduto alla sola liquidazione delle stesse, sulla base di un
impegno di spesa adottato con deliberazione del consiglio comunale ed
all'interno di una più ampia procedura complessa, che prevedeva l'intervento, a
monte ed a valle, di altri organi comunali con poteri e funzioni deliberativi e di
controllo non meramente formali.
Inoltre, nega le ipotizzate violazioni normative, spiegando che non di
contributi si sarebbe trattato, bensì di corrispettivi per servizi spettanti al
Comune ma assunti in carico dalla "Trapani Calcio" e per prestazioni da
quest'ultima effettuate in favore dell'ente o, comunque, di rilevanza sociale
(fornitura di biglietti per i dipendenti municipali, abbonamenti a prezzo ridotto
per anziani e studenti, sponsorizzazione della città).
2.2. Il secondo motivo denuncia, invece, vizi di motivazione in punto di
attualità e concretezza delle esigenze cautelari, essendosi il Tribunale limitato a
considerazioni generiche ed illogiche.
Evidenzia, per contro, il ricorrente: che egli non svolge più le anzidette
mansioni; che la società calcistica non esiste più, essendo stata dichiarata fallita
nelle more; che il Tribunale ha illogicamente attribuito valenza sintomatica ad
una determina di spesa da lui adottata nelle nuove funzioni, tuttavia legittima e,
dunque, rivelatrice semmai dell'assenza di qualsiasi pericolo di reiterazione
criminosa; che la stessa ordinanza impugnata esclude qualsiasi ingerenza da lui
operata sui colleghi nel corso delle investigazioni; che il Tribunale adombra una
sua particolare condiscendenza verso gli organi politici dell'ente, omettendo però
di considerare che, nei confronti del sindaco del tempo e tuttora in carica, è stata
disposta l'archiviazione per questi stessi fatti; che, infine, è errata l'affermazione
dell'ordinanza per cui egli, nella sua nuova funzione, avrebbe poteri disciplinari
sul personale.
3. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, concludendo per
l'accoglimento del ricorso in punto di qualificazione giuridica del fatto, dubitando
della destinazione delle anzidette somme a fini meramente privatistici,
essenziale, invece, per la configurabilità del delitto di peculato.
4. Ha depositato memoria e conclusioni scritte, con allegati, la difesa
ricorrente, ribadendo, anzitutto, l'erronea qualificazione giuridica delle condotte,
per non essere state comunque le somme distratte dalla destinazione pubblica
loro impressa con la deliberazione del consiglio comunale, ed evidenziando come
lo stesso Pubblico ministero abbia nelle more esercitato l'azione penale,
ipotizzando il delitto di abuso d'ufficio e non quello di peculato.
Per altro verso, ha rappresentato e documentato che, successivamente al
provvedimento impugnato, il ricorrente ha interrotto il rapporto di lavoro con il
Comune di Trapani ed è stato assunto dal locale "Istituto autonomo case
pO polari".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza impugnata dev'essere annullata, con rinvio al giudice
emittente.
2. Il documentato esercizio dell'azione penale, da parte del Pubblico
ministero, in relazione agli stessi fatti oggetto di addebito, ma per un'ipotesi di
reato differente da quella per la quale la misura è stata applicata, rende
superflua la verifica della fondatezza o meno della doglianza in tema di gravità
indiziaria, sollevata con il primo motivo di ricorso. La qualificazione giuridica del
fatto eventualmente compiuta dai giudici dell'incidente cautelare in termini
differenti rispetto a quella operata in un formale capo d'imputazione, infatti, non
può avere effetti oltre il procedimento incidentale (per tutte, Sez. U, n. 16 del
19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; ribadita, tra le più recenti, da Sez. 2, n.
9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211).
3. Ciò non di meno, non può dirsi venuto meno ogni interesse del ricorrente
all'impugnazione, dal momento che, al di là del differente nomen iuris, le
condotte per le quali gli è stata applicata la misura cautelare sono
essenzialmente le stesse.
Tra le diverse fattispecie astratte nelle quali esse sono state sussunte - il
peculato, in sede di applicazione della misura; l'abuso d'ufficio, nel processo
principale - non vi è però un rapporto di specialità, per continenza od anche
soltanto per specificazione, ma piuttosto una significativa divergenza strutturale,
ulteriormente marcata, peraltro, dalla consistente delimitazione del perimetro
applicativo dell'abuso d'ufficio prodotta dalla novella del 2020, per effetto della
quale rileva la violazione, da parte del pubblico agente, soltanto di normativa
primaria che non gli lasci margini di discrezionalità (laddove, nel peculato,
acquisisce rilievo l'inosservanza di qualsiasi regola di comportamento, per effetto
della quale il pubblico funzionario si sia appropriato del denaro o della cosa
mobile già nella sua disponibilità per ragione del proprio ufficio).
Da tanto discende, allora, che il giudizio di gravità indiziaria debba essere
riformulato con riferimento alla diversa veste giuridica attribuita a quelle
medesime condotte dalla stessa autorità inquirente; ma, poiché a tal fine sono
necessarie valutazioni di fatto, come tali precluse al giudice di legittimità, tale
giudizio non può che essere devoluto al giudice di merito.
4. Peraltro, poiché la nuova qualificazione giuridica dei fatti fissata nel capo
d'imputazione si riferisce ad una fattispecie di reato sanzionata meno
severamente rispetto a quella per la quale la misura cautelare è stata applicata,
si rende necessario verificare, altresì, se ed in che misura ciò possa incidere sulla
persistenza o, comunque, sull'intensità delle ritenute esigenze cautelari:
valutazione, anche questa, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
5. L'ordinanza impugnata non chiarisce, infine, se la disposta sospensione
cautelare debba intendersi limitata all'ufficio di dirigente comunale ricoperto dal
ricorrente al momento dei fatti, ovvero se detta misura si estenda a qualsiasi
ufficio pubblico: è di solare evidenza, infatti, che, nella prima ipotesi,
l'intervenuta cessazione di ogni rapporto di servizio con il Comune di Trapani -
anch'essa intervenuta nelle more e documentata dalla sua difesa - inciderebbe
sulla stessa perdurante esistenza della misura.
Anche su questo profilo, dunque, qualora non venga superato dalle nuove e
pregiudiziali valutazioni in tema di gravità indiziaria, si presenta necessario un
supplemento di motivazione da parte del Tribunale, onde poter apprezzare
l'eventuale esistenza di esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura prescelta.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p..
Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022.
25-02-2022 14:41
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