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Sentenza

Detenuti: il gabinetto in cella costituisce una violazione dei diritti umani.
Detenuti: il gabinetto in cella costituisce una violazione dei diritti umani.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2022) 08-04-2022, n. 13660
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Presidente -

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -

Dott. ALIFFI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

C/ P.D., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALIFFI FRANCESCO;

lette le conclusioni del PG Dott. LOY MARIA FRANCESCA, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila parzialmente riformando l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza, adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., dal detenuto P.D. - ha concesso una riduzione di pena ulteriore di giorni 244 per alcuni periodi trascorsi presso gli istituti di pena di (OMISSIS).

2. Avverso l'ordinanza resa in sede di gravame il Ministero della Giustizia, assistito dall'Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce l'errata applicazione del principio dell'onere della prova.

Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento ai luoghi di detenzione di (OMISSIS) e ai periodi per i quali facevano difetto specifici elementi conoscitivi, non si è fatto carico di approfondire le ragioni delle eventuali mancate informazioni, nè di esperire vie istruttorie alternative, ma ha convalidato, sic et sempliciter, le allegazioni del detenuto senza considerare l'incolpevole impossibilità dell'amministrazione di reperire i dati istruttori.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 35 -ter Ord. pen. con riferimento alla valutazione delle condizioni detentive.

Dopo aver richiamato i più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, il Tribunale di sorveglianza ha concesso il ristoro rispetto alla carcerazione patita dall'interessato presso l'istituto penitenziario di (OMISSIS) senza valutare la situazione detentiva complessiva ed attribuendo rilevanza decisiva alla presenza nella stanza detentiva di un WC, trascurando tuttavia che esso era separato dall'ambiente preposto all'espletamento delle funzioni di vita quotidiana da un muro di altezza pari a metri 1,50, quindi idoneo ad evitare che l'uso avvenisse alla vista di terze persone, così salvaguardano la riservatezza.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

A fronte della carenza di informazioni richieste all'Amministrazione penitenziaria - che o non aveva risposto o si era dichiarata impossibilitata a fornirle per assenza della relativa documentazione - il Tribunale di sorveglianza ha considerato fondate le allegazioni del detenuto, peraltro riscontrate, quanto alla detenzione presso l'istituto di (OMISSIS), dall'accertamento del magistrato di sorveglianza relativo ad un periodo sovrapponibile.

Così operando, il Tribunale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di Primo, Rv. 279208-01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01).

Il mancato assolvimento dell'onere ha determinato l'esito decisorio, in questa sede vanamente contestato.

2. Il secondo motivo di ricorso è interamente versato in fatto.

Il vizio, pur formalmente denunziato come violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in censure di merito non consentite in questa sede.

Il provvedimento impugnato ha fornito una giustificazione sul punto attinto dalle censure, osservando che la presenza del WC all'interno della stessa stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme senza un'effettiva separazione aveva inciso sulla condizione detentiva rendendola degradante e comprimendo non solo il diritto alla riservatezza ma anche la salubrità dell'ambiente.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che il Ministero della giustizia e l'Amministrazione penitenziaria debbano essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende (così Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2022
Avv. Antonino Sugamele

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