Confisca obbligatoria-Delitto di riciclaggio- Quantificazione del profitto confiscabile.
Cassazione penale SEZ. II 25 GENNAIO 2022, N. 2879
MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI.
In tema di riciclaggio, nella quantificazione del profitto confiscabile, il riciclatore non deve rispondere di tutta la somma riciclata, laddove, in realtà, ad avvantaggiarsene sia stato un terzo (l'autore del reato presupposto), perché si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta in caso di denaro) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola generale sottostante alle confische (in specie quella per equivalente) e secondo la quale la suddetta sanzione non può colpire il patrimonio dell'autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione dello stesso.
Nel caso in esame il riciclatore non aveva la effettiva disponibilità delle somme ritenute profitto delle truffe alle assicurazioni (reati presupposto), versate sulla sua carta Postepay. Egli, infatti, restituiva ai riciclanti le somme accreditate, ricevendo solo la somma di 150 euro per ogni versamento. Il giudice di merito aveva disposto la confisca dell'intera somma riciclata (72.000 euro) ritenendo che poiché il riciclaggio ha per oggetto somme di denaro, il profitto del reato è l'intero ammontare delle somme che sono state "ripulite" attraverso le operazioni compiute dall'imputato. La pronunzia in rassegna ha annullato la sentenza sostenendo che, una volta che vi sia la prova che il riciclatore si è avvantaggiato solo del "prezzo del reato", nel mentre del profitto/prodotto si è avvantaggiato l'autore del reato presupposto, è contrario ai principi generali che la confisca (per equivalente) avente ad oggetto l'intero profitto/prodotto del reato di riciclaggio debba essere fatta gravare sul solo "riciclatore": infatti, se il principio della solidarietà è condivisibile per il vantaggio derivato dalla commissione di un reato in concorso (sul cui profitto ogni concorrente può vantare, in astratto, la disponibilità esclusiva), così non è nel caso in cui manchi il concorso nel caso peculiare del riciclatore che si limita a trattenere per sé solo il prezzo del reato, restituendo la differenza all'autore del reato presupposto
Principio controverso. La pronunzia si conforma all'indirizzo maggioritario (conforme, tra le altre, Seconda Sezione, n. 37590/19, CED 277083. Contra, Sezione Feriale, n. 37120/19, CED 277288).
AGGIUNGIA RACCOLTA 30-04-2022 15:39
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