Confermata condanna per un ericino: otto anni di reclusione per rapina pluriaggravata, lesioni personali e porto ingiustificato di un coltello.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 13966 Anno 2022
Presidente: DI PAOLA SERGIO
Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO
Data Udienza: 01/03/2022SENTENZA
sul ricorso - trattato con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28
ottobre 2020, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposto da
C.G. nato a E. il ......
avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;
Letta la requisitoria in data 3 febbraio 2022 del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del
ricorso;
Lette le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. Salvatore Longo, ha insistito
per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Propone ricorso per cassazione il difensore di C.G. avverso
la sentenza in data 16 luglio 2020 con cui la Corte d'Appello di Palermo
confermava la sentenza Tribunale di Trapani in data 20 novembre 2019 di
condanna dell'imputato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 2.400 di
multa, oltre statuizioni accessorie, per i reati di rapina pluriaggravata, lesioni
personali e porto ingiustificato di un coltello (rispettivamente capi A, B e C della
rubrica).
2. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen.
Era stato chiesto nell'atto di appello, in via preliminare, disporsi l'audizione
in rinnovazione del M., di F.M. e della fidanzata del M.,
previa identificazione. La Corte d'appello nulla ha risposto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521 e 546, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen. ed agli artt. 629, comma 3, n. 1, 582 e 583 cod. pen.
Nell'appello s'era evidenziato che 1) esistevano discrasie fra la narrazione
della persona offesa e le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza;
2) le immagini non erano integrali ed affette da una differenza di orario, mai
verificata, di circa 50 minuti; 3) la persona offesa, oltre ad essersi recata dopo
tantissimi9tempo al P.S. e da solo, non aveva mai subito una malattia; 4) non
esistevano elementi per accertare l'esatta somma. La Corte d'appello ha risposto
in modo manifestamente illogico e con gravi lacune ai rilievi difensivi. Essa non
fornisce poi alcuna risposta in ordine alla contestazione della ricorrenza
dell'aggravante dell'uso dell'arma, posto che la pistola aveva il tappo rosso
inserito ben visibile.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., in relazione degli artt. 123 e 546, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen e agli artt. 62, n. 4, 62-bis, 99 e 133 cod. pen.
Con motivazione manifestamente illogica e lacunosa, la Corte d'appello ha
denegato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle
generiche, applicando invece l'aggravante della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso è tale in quanto del tutto aspecifico, non
esplicitando le ragioni addotte a fondamento della richiesta di rinnovazione
dell'istruttoria dibattimentale e pertanto non mettendo, neppure in astratto,
questa Suprema Corte nelle condizioni di poter finanche valutare la portata della
censura. Trova applicazione il costante insegnamento giurisprudenziale secondo
cui, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata
rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale - che peraltro costituisce
esercizio di un potere meramente discrezionale in capo al giudice (cfr., da
ultimo, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230-01) - solo qualora si
dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione
impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state
presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione
di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri,
Rv. 273577-01). Nella specie, non fornendo il ricorrente siffatta dimostrazione, e
comunque non sussistendo, come si vedrà nella disamina del secondo motivo di
ricorso, alcuna lacuna o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza
impugnata, il motivo incorre di per sé nella sanzione dell'inammissibilità.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sia perché proposto per
ragioni non consentite sia perché, comunque, manifestamente infondato.
3.1. Premesso che si verte in ipotesi di cd. doppia conforme e che pertanto
la sentenza impugnata costituisce un corpo unico con quella di primo grado (Sez.
2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), il motivo di cui si tratta è
completamente vertito in fatto, reiterando dinanzi a questa Suprema Corte
questioni già devolute ed ineccepibilmente risolte dalla Corte d'appello, senza
tenere nel benché minimo conto le ragioni da questa addotte a fondamento della
decisione ed inammissibilmente pretendendo da questa Suprema Corte una
riedizione del giudizio di merito in senso più favorevole all'imputato, al di fuori
dei canoni del controllo di mera legittimità degli atti oggetto di ricorso cui la
medesima è astretta [cfr., tra le molte, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 (dep.
2021), F., Rv. 280601-01].
3.2. In particolare, il ricorrente neglige completamente quanto osservato
dalla Corte d'appello in relazione ai seguenti elementi:
- la presunta inattendibilità delle immagini riprese dalle telecamere di
scurezza poste all'interno della sala-giochi in cui si è consumata la rapina, per
averle la persona offesa a sua discrezione selezionate, è smentita, oltreché dalla
solida ricostruzione dei fatti da questa offerta, riscontrata tra l'altro, dal
ritrovamento di frammenti dell'arma da parte della polizia giudiziaria e dal
certificato medico relativo alle lesioni, altresì dalla diretta visione delle immagini
da parte dell'agente L.S., il quale, proprio attraverso tale
attività, ha potuto ricostruire lo sviluppo dell'azione criminosa nell'intero suo
dispiegamento, esattamente così come riferito dalla persona offesa, anche in
relazione, specificamente, al momento in cui il rapinatore "aveva esibito la
pistola e tirato fuori il coltello";
- il riconoscimento dell'imputato è certo, promanando sia dalla persona
offesa, che ne aveva presenti le sembianze in quanto assiduo frequentatore della
sala-giochi e che l'aveva potuto ben vedere nella parte superiore del viso in
quanto lasciata scoperta dal passamontagna, indossato solo al di sotto del naso,
sia dal predetto L., che l'ha identificato proprio a seguito della visione
delle immagini delle telecamere di sicurezza, risalendo al medesimo in quanto
noto alle forze dell'ordine;
- le lesioni personali subite dalla persona offesa sono comprovate dal
certificato medico, attestante una contusione cranio-facciale ed un trauma
contusivo alla spalla sinistra ed alla regione dorso-lombare sinistra, affezioni
esulanti dalla qualificazione di "mere modificazioni di tipo anatomico" proposta
con l'atto d'appello e rinnovata tal quale con il ricorso per cassazione.
3.3. Rispetto a tale di per sé chiaro, lineare e consequenziale percorso
motivazionale della Corte d'appello, par d'uopo aggiungere soltanto due
considerazioni:
- il ricorrente non indica quale effetto disarticolante dello stesso debba
ricollegarsi allo sfasamento dell'orario indicato dalle immagini rispetto a quello
effettivo, tenuto conto che, come ricordato dal primo giudice (p. 3 della sentenza
di primo grado), la persona offesa individua con precisione l'orario della rapina
intorno alla mezzanotte e che le immagini, come visto, constano aver
documentato l'intera consumazione della stessa;
- il ricorrente neppure indica donde emerga che la pistola - alla stregua
viepiù di una circostanza non dedotta in appello, con conseguente autonoma
inammissibilità del ricorso in parte qua - aveva il tappo rosso, in specie a fronte
della duplice considerazione a termini della quale il primo giudice,
- - da un lato, rileva che i filmati delle telecamere ritraggono la persona
offesa la quale "tenta di difendersi con il bastone della scopa mentre il C. lo
minaccia con la pistola, prima, e con il coltello, poi, e lo aggredisce, colpendolo al
volto";
- - dall'altro, esplicitamente soggiunge che, nel sopralluogo eseguito dagli
operanti subito i fatti, sono stati repertati i frammenti della pistola andata in
frantumi in conseguenza della predetta colluttazione, "che risultava essere priva
di tappo rosso, così come si evince dai filmati".
4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
4.1. La sentenza impugnata rende ampiamente e congruamente conto delle
ragioni
- sia della non concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.:
non solo l'entità della sompierapinata (indicata dalla persona offesa»
tutt'altro che trascurabile di euro 500), ma altresì, pertinentemente, matura
plurioffensiva del delitto di rapina;
- sia della non concedibilità delle generiche: vsleale comportamento
processuale dell'imputato, spintosi sino al punto di negare di esser entrato nella
sala-giochi; ,/numerosi e gravi precedenti penali; totale assenza di elementi
positivamente valutabili;
- sia della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della contestata
recidiva reiterata: precedenti anche recenti per fatti legati agli stupefacenti e per
evasione, denotano una spiccata personalità delinquenziale, spregiudicatamente
proiettata a forme illecite di sostentamento, di cui la rapina oggetto di giudizio
costituisce una rinnovata manifestazione.
5. In considerazione di tutto quanto detto sin qui, il ricorso, come anticipato
in apertura, deve essere dichiarato inammissibile.
6. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.
616 cod. proc. pen., la condanna della parte nel cui interesse esso è stato
proposto al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente
che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13
giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamen-
to della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, lì 1 marzo 2022.
L'estensore
Andrea Antonio Salemme
Il Presidente
23-04-2022 22:14
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