Carcere di Erice: detenuto danneggia il lavandino della cella. Condannato per danneggiamento.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 14344 Anno 2022
Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA
Relatore: MONACO MARCO MARIA
Data Udienza: 02/03/2022ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.F. nato a M. il .......
avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE d'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 8/10/2020, ha confermato la
sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRAPANI il 16/10/2017 nei confronti di
R.F. per il reato di cui all'art. 635 cod. pen.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha
dedotto i seguenti motivi:
- violazione di legge in quanto a seguito della successione di legge nel tempo il fatto,
commesso su di un lavandino del carcere, cosa mobile altrui, in assenza di violenza o minaccia
non sarebbe più previsto come reato.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in quanto il fatto,
consistito nel danneggiamento di un lavandino del carcere, cosa mobile altrui, non rientrerebbe
nelle ipotesti previste dall'art. 635, comma primo, cod. pen. così come modificato dal D.Lvo.
7/2016.
La doglianza è manifestamente infondata.
Il fatto è avvenuto nella casa circondariale di Erice e il lavandino danneggiato e quello della
cella.
A fronte di tale circostanza, pertanto, considerato che il fatto risulta commesso su di una
pertinenza di un ufficio pubblico e comunque su di una cosa di cui all'elenco contenuto nell'art.
7 dell'art. 625 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen., vi è
continuità normativa tra le due previsioni.
Il comma 2 dell'art. 635 cod. pen., salva la eliminazione delle aggravanti di cui ai numeri
1) e 2), perché in tutto o in parte ora ricondotte ad elementi costitutivi della ipotesi prevista
comma 1, e l'inserimento della ipotesi di cui al n. 5bis), infatti, è rimasto inalterato conservando
in tal modo rilevanza penale alle condotte ivi descritte indipendentemente dal fatto che esse
siano o meno caratterizzate dalla violenza o dalla minaccia alla persona ovvero dall'essere state
realizzate in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico
ovvero del delitto di cui all'art. 331 cod. pen..
Questa Corte, d'altra parte, ha già avuto modo di chiarire che v'è continuità del tipo di
illecito tra la fattispecie di danneggiamento aggravato originariamente contestata al ricorrente
e lo ius superveniens, nel senso che, immutati gli altri elementi del fatto tipico, talune
circostanze aggravanti (l'aver commesso il fatto su beni esposti per necessità, consuetudine e
destinazione alla pubblica fede nonché, come nel caso di specie, l'aver commesso il fatto su di
una cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico), pur costituendo ora elementi costitutivi
del reato (art. 635, comma 2, cod. pen.), rientrano nel modello legale del tipo di illecito sia con
riferimento alla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice sia con riferimento
all'attuale formulazione (cfr., Sez. 2, n. 48552 del 10/09/2018, Barsotti, Rv. 274241).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno
2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2/3/2022
Il Consigliere Estensore
23-04-2022 22:03
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