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Sentenza

Ambulante preleva acqua dall'idrante comunale per pulire il tratto della pubblica strada adiacente al proprio esercizio di vendita. Reato o illecito amministrativo?
Ambulante preleva acqua dall'idrante comunale per pulire il tratto della pubblica strada adiacente al proprio esercizio di vendita. Reato o illecito amministrativo?
Cassazione penale, Sez. V, sentenza 4 ottobre 2022, n. 37465 
In merito ai rapporti tra il furto e l'illecito amministrativo in questione, la Cassazione (Cass. pen. sez. V, n. 34455 del 05/03/2018, D.F. ed altro, CED Cass. 273634), partendo dall'analisi del rapporto tra il delitto di furto e l'illecito amministrativo disciplinato dall'art. 17 R.D. n. 1175/1933, come modificato dall'art. 23 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, quindi dall'art. 96, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, ha dapprima operato un'ampia ricognizione delle pronunce di legittimità, osservando come tra le norme in considerazione sussista un'ipotesi di concorso apparente, laddove, a fronte dell'omogeneità della materia regolata (sottrazione e impossessamento di un bene altrui per proprio vantaggio), il predetto art. 23 presenta carattere speciale rispetto alla disposizione codicistica; tale situazione, quindi, non può che ricadere nella disciplina di cui all'art. 9 della L. n. 689/1981, che afferma, nell'ipotesi di concorso tra norme penali ed amministrative, il principio per il quale la norma speciale prevale su quella generale.

Attraverso la ricognizione del concetto di "acque pubbliche" appartenenti al demanio - quelle sotterranee e superficiali, messe a disposizione dalla natura, a cui gli enti pubblici abilitati non abbiano ancora conferito, sulla base dei poteri ad essi riconosciuti dalla normativa vigente, una destinazione particolare - la sentenza richiamata, citando anche precedenti conformi (Cass. pen. sez. V, n. 26877 del 05/05/2004, M., CED Cass. 229878, in motivazione), ha precisato come il rapporto di omogeneità tra le disposizioni normative - che regolano la stessa materia, cioè l'impossessamento e la sottrazione di un bene altrui per proprio vantaggio - fa sì che quella in tema di acque risulti specifica rispetto a quella codicistica, sia per l'oggetto dell'azione - l'acqua pubblica - che per il dolo specifico - da individuare nel profitto perseguito nella finalità industriale.

Tale concorso apparente di norme si prospetta, quindi, solo nel caso in cui si tratti di acque pubbliche, per cui l'impossessamento abusivo delle acque sotterranee e di quelle superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e non anche il delitto di furto (Cass. pen. sez. II, n. 17580 del 10/4/2013, C., CED Cass. 256928; Cass. pen. sez. IV, n. 20404 del 03/03/2009, D., CED Cass. 244215; Cass. pen. sez. V, n. 25548 del 7/3/2007, L., CED Cass. 237702), atteso che, per espressa previsione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 238/1999 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), tali beni appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico.

Sul punto, occorre, altresì ricordare come Cass. pen. sez. V, n. 1010 del 12/1/2018, S., CED Cass. 271921, abbia ribadito, dando continuità ad un precedente orientamento, richiamato in motivazione, che l'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non già la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne. Ciò in quanto l'acqua già convogliata nell'acquedotto comunale non può definirsi pubblica, secondo la definizione fornita dalla legge Gelli n. 35/1994 (disposizioni in materia di risorse idriche), che qualifica come tale tutte le acque, superficiali e sotterranee, sia pure in invaso o cisterna.

Tanto premesso, nel caso in esame, l'imputato era stato condannato per furto aggravato perché era stato sorpreso mentre prelevava acqua dall'idrante comunale per pulire il tratto della pubblica strada adiacente al proprio esercizio di vendita ambulante. Ricorrendo in Cassazione, la difesa sosteneva il fatto doveva qualificato nel predetto illecito amministrativo.

La Cassazione, nell'accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C. ha osservato come, nel caso di specie, certamente si trattava di acque già convogliate nell'acquedotto comunale, e, quindi, di acque non sussumibili nel concetto di acque pubbliche. Tuttavia, per i Supremi Giudici, non appariva possibile - sulla scorta di un rigido automatismo che prescinda totalmente dalle specifiche connotazioni della condotta - connotare la condotta dell'agente come furto, prescindendo, cioè, dalla necessaria verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della detta fattispecie penalmente rilevante.

Nel caso in esame, infatti, la condotta non si era affatto concretata in un vero e proprio allaccio abusivo, con il conseguente mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche, mancando anche il profitto, consistente nel mancato esborso del controvalore dell'acqua consumata (in tal senso, Cass. pen. sez. V, n. 38098 del 20/05/2019, D.I., CED Cass. 277037). Al contrario, l'imputato aveva attinto l'acqua da un pubblico idrante, utilizzando, quindi, il bene già destinato dall'ente gestore alla pubblica fruizione proprio attraverso la sua erogazione mediante un idrante pubblico; tra l'altro, l'acqua era stata utilizzata non per un uso esclusivo dell'uomo, ma per lavare il pubblico suolo, antistante il suo esercizio ambulante. Tale condotta, quindi, manifestava in maniera evidente come non potesse in alcun modo ritenersi sussistente alcun mutamento della destinazione impressa al bene dall'ente gestore delle risorse idriche, il che escludeva ab origine la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie di furto contestata; ciò anche considerato che, nel momento stesso in cui l'acqua fuoriesce dalla rete idrica comunale per essere gratuitamente erogata alla cittadinanza, viene in rilievo da una parte, l'interesse dell'ente pubblico all'erogazione e, dall'altra parte, l'interesse del privato al prelievo.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale, precisando che "la scelta legislativa di sanzionare solo in via amministrativa eventuali comportamenti trasgressivi delle regole di utilizzo delle acque non è manifestamente irragionevole, giacché deve aversi primariamente riguardo al rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell'accesso ad un bene che appartiene in principio alla collettività. Tale rapporto viene alterato dalla violazione di norme che non sono poste soltanto a presidio della proprietà pubblica del bene, collocato in una sfera separata rispetto a quella dei cittadini, ma soprattutto a garanzia di una fruizione compatibile con l'entità delle risorse idriche disponibili in un dato territorio e con la loro equilibrata distribuzione tra coloro che aspirano a farne uso. Se tutti hanno diritto di accedere all'acqua, l'aspetto dominicale della tutela si colloca in secondo piano, rispetto alla primaria esigenza di programmare e vigilare sulle ricerche e sui prelievi, allo scopo di evitare che impossessamenti incontrollati possano avvantaggiare indebitamente determinati soggetti a danno di altri o dell'intera collettività" (Corte cost. sentenza n. 273 del 22 luglio 2010).
Avv. Antonino Sugamele

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