Violazione disposizioni anti-Covid: legittimo sequestrare il locale e sospendere la licenza.
In tema di contravvenzioni contro l'ordine pubblico, la misura sospensiva dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata al titolare di un locale pubblico, disposta dal Questore ex art. 100 TULPS per aver servito i clienti in orario non consentito dalle disposizioni anti-Covid-19, non è incompatibile con il sequestro preventivo del locale medesimo adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., attesa la natura giuridica differente dei due strumenti, che, pur incidendo entrambi sull'esercizio dell'attività di ristorazione svolta del destinatario, soltanto nella seconda delle due ipotesi è la conseguenza della commissione di un reato, riconducibile all'art. 650 c.p.
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-10-2021) 02-12-2021, n. 44589
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASA Filippo - Presidente -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
Dott. TALERICO Palma - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) F.M., nato a (OMISSIS);
Avverso l'ordinanza emessa il 05/02/2021 dal Tribunale del riesame di Bologna;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale BIRRITTERI Luigi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza emessa il 05/02/2021 il Tribunale del riesame di Bologna confermava il provvedimento pronunciato il 25/01/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con cui, per quanto di interesse ai presenti fini, veniva disposto il sequestro preventivo dell'esercizio commerciale denominato "(OMISSIS)", in relazione al reato di cui agli artt. 81 c.p., comma 2, e art. 650 c.p., contestato a M.F. al capo A dell'originaria rubrica.
Il provvedimento di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, invece, veniva annullato relativamente al reato di cui al capo B, ascritto all'indagato ai sensi degli artt. 452 e 438 c.p., la cui configurazione non rileva ai presenti fini, essendosi ritenuto per tale ipotesi delittuosa insussistente il fumus commissi delicti prescritto per la legittimità della misura controversa.
Tanto premesso, deve osservarsi che il sequestro preventivo veniva disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Bologna, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., sull'assunto che l'esercizio pubblico sequestrato - per il quale, in precedenza, era stata disposta la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande dal Questore di Bologna ex art. 100 T.U.L.P.S. - svolgeva attività di ristorazione in un orario non consentito e che, nelle immediate adiacenze del locale, si creavano degli assembramenti di avventori contrastanti con le cautele sanitarie imposte dall'emergenza pandemica da Covid-19.
Si accertava, in particolare, che, sebbene il 31/10/2020 il Sindaco del Comune di (OMISSIS) avesse ordinato la chiusura delle attività di ristorazione dalle ore 15 alle ore 6, per la durata di trenta giorni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, Regolamento di Polizia Urbana del Comune di (OMISSIS), M.F., quale titolare dell'esercizio commerciale denominato "(OMISSIS)", aveva commesso ripetute violazioni del provvedimento sindacale, adottato per contenere il contagio pandemico da Covid-19, accertate nelle date del 31/10/2020, del 04/11/2020, del 05/11/2020, del 06/11/2020, del 07/11/2020, dell'11/11/2020 e del 12/11/2020. Per effetto di queste, reiterate, violazioni, il Questore di (OMISSIS) emetteva un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di M.F. ex art. 100, comma 1, T.U.L.P.S..
2. Avverso questa ordinanza M.F., a mezzo dell'avvocato Antonio Piccolo, ricorreva per cassazione, articolando promiscuamente due censurè difensive.
Con tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, in riferimento all'art. 650 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della ricorrenza degli elementi costitutivi della contravvenzione contestata all'imputato al capo A dell'originaria rubrica - la cui insussistenza imponeva di escludere il fumus commissi delicti della fattispecie contestata all'indagato - e delle esigenze preventive legittimanti l'adozione del sequestro presupposto, nel valutare le quali si erano richiamate assertivamente le esigenze sanitarie collegate all'emergenza pandemica da Covid-19, senza considerare le caratteristiche dell'esercizio pubblico del ricorrente e le modalità di somministrazione oggetto di vaglio.
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Bologna, nel confermare il provvedimento di sequestro presupposto, non aveva tenuto conto delle censure difensive relative all'illegittimità della misura sospensiva adottata dal Questore di Bologna nei confronti di M.F., che non era ancora definitiva, essendo stata impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sull'assunto che le misure sanitarie comunali, della cui violazione si discuteva, erano inidonee a fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19 e apparivano contrastanti con le disposizioni costituzionali.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnato.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da M.F. è infondato.
2. Osserva il Collegio che il provvedimento di sequestro preventivo, emesso nei confronti della ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, della cui legittimità si controverte, si giustificava sull'assunto che, nella gestione dell'esercizio commerciale denominato "(OMISSIS)", M.F. aveva commesso ripetute violazioni dell'ordinanza emessa il 31/10/2020 dal Sindaco del Comune di (OMISSIS) per contrastare l'emergenza pandemica, per effetto delle quali il Questore di (OMISSIS) aveva disposto la sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande rilasciata al ricorrente, ai sensi dell'art. 100, comma 1, T.U.L.P.S. La misura sospensiva, dunque, era stata disposta dal Questore di (OMISSIS) ex art. 100, comma 1, T.U.L.P.S. - a tenore del quale: "Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini" - sull'assunto che F., in violazione dell'ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di (OMISSIS), sopra citata, aveva svolto attività di ristorazione in un orario non consentito, permettendo che, nelle adiacenze del suo locale, si creassero assembramenti di avventori contrastanti con le cautele sanitarie imposte dall'emergenza pandemica da Covid-19.
Le violazioni contestate a F., al contempo, devono ritenersi incontroverse sulla base delle verifiche effettuate dalle Forze dell'Ordine, che, nel corso dei loro controlli, non solo constatavano la violazione delle disposizioni comunali emesse emesse allo scopo di prevenire il contagio pandemico, ma assumeva un atteggiamento ostile vnei confronti degli operatori di polizia, che, con provvedimento adottato d'iniziativa il 19/01/2021, disponevano il sequestro del locale. In particolare, le violazioni del provvedimento adottato ex art. 13, comma 2, Regolamento di Polizia Urbana del Comune di (OMISSIS) venivano accertate nelle date del 31/10/2020, del 04/11/2020, del 05/11/2020, del 06/11/2020, del 07/11/2020, dell'11/11/2020 e del 12/11/2020.
Ne discende che le letture alternative prospettate dalla difesa del ricorrente si ponevano in contrasto con le emergenze indiziarie, essendo state le violazioni controverse accertate nell'immediatezza dei fatti, nel corso di sopralluoghi eseguiti presso il locale di F.. Sul punto, non si possono che richiamare le considerazioni esposte a pagina 6 del provvedimento impugnato, nel quale si affermava: "Dalle annotazioni in atti risulta chiaramente che i doverosi interventi della P.G. erano ostacolati dall'atteggiamento oppositivo del F., che non esitava a fomentare analoghi atteggiamenti irrispettosi ed oppositivi nei propri clienti, esortandoli a non consegnare i documenti ai verbalizzanti per evitare le sanzioni amministrative".
Nè sussistono, in via residuale, dubbi sulla configurazione della contravvenzione contestata F. ai sensi degli artt. 81 c.p., comma 2, e art. 650 c.p., atteso che, sebbene la misura sospensiva adottata dal Questore di Bologna ex art. 100, comma 1, T.U.L.P.S. esplica una funzione latamente sanzionatoria, conseguendo alla ripetuta violazione delle misure sanitarie comunali, tale connotazione non vale a escludere la ricorrenza dei presupposti della fattispecie in esame. Infatti, il provvedimento sospensivo del Questore di Bologna, anche nella declinazione fornita dall'art. 100 T.U.L.P.S., è connotato da finalità eminentemente preventive ed è adottato discrezionalmente dall'autorità di pubblicai--sicurezza, che esercita i suoi poteri amministrativi pretcindendo dalla ricorrenza del fumus commissi delicti, viceversa indispensabile per l'utilizzo delle strumento giurisdizionale previsto dall'art. 321 c.p.p..
La misura sospensiva disposta dal Questore di Bologna ex art. 100 T.U.L.P.S., pertanto, non è incompatibile con il sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (OMISSIS), ai sensi dell'art. 321 c.p.p., attesa la natura giuridica differente dei due strumenti, che, pur incidendo entrambi sull'esercizio dell'attività di ristorazione svolta da F., soltanto nella seconda delle due ipotesi è la conseguenza della commissione di un reato, riconducibile, nel caso in esame, all'art. 650 c.p..
Nè rileva, in senso contrario, la regola generale stabilita dal L. 4 novembre 1981, n. 689, art. 9, che disciplina il rapporto di sussidiarietà tra sanzione amministrativa e fattispecie penale, atteso che, nel caso in esame, si discute della sola legittimità dei poteri esercitati nei confronti di F. ex art. 321 c.p.p., che appaiono correttamente vagliati dal Tribunale del riesame di Bologna. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, che, sull'astratta configurabilità del reato presupposto dall'art. 321 c.p.p., afferma che nella "valutazione del "fumus commissi delicti" quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria" (Sez. 3, n. 26917 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694-01).
3. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da M.F., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021
12-12-2021 22:08
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