Valutazioni che involgono conoscenze scientifiche complesse - Poteri e limiti del giudice.
Cass. TERZA SEZIONE
17 MARZO 2021, N. 10209/21
Il giudizio penale non può essere il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che è processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di necessaria dimensione universale, coinvolgendo l'intera comunità scientifica: il sapere scientifico, altrove formatosi, giunge dunque nel processo penale attraverso gli esperti, spettando al giudice il compito di assicurare la competenza e l'imparzialità di giudizio dell'esperto e di verificare con l'ausilio di questi, attraverso una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia, l'esistenza e l'apporto della legge scientifica di copertura, per cui il significato dell'espressione "iudex peritus perìtorum" deve essere inteso nel senso che il giudice è portatore di una "legittima ignoranza" con riferimento alle conoscenze scientifiche, nel senso che egli non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa o a quella teoria, ma, al fine di determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche veicolate nel processo, è tenuto ad apprezzare innanzitutto la qualificazione professionale e l'indipendenza di giudizio dell'esperto, dovendo altresì verificare gli studi che sorreggono una determinata teoria, le basi fattuali su cui è stata condotta, le finalità della ricerca, l'autorità di chi la gestisce, l'ampiezza, il rigore e l'oggettività della ricerca e il grado di consenso raccolto nella comunità scientifica.
La pronunzia conferma una elaborazione giurisprudenziale consolidatasi, soprattutto a partire dalla sentenza "Cozzini" (Quarta Sezione, n. 43786 del 17/09/2010, CE
25-05-2021 04:26
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