Un uomo si reca presso una sezione di tiro a segno, noleggia una pistola nel poligono e si spara un colpo in testa,in relazione a compromissione di capacità di intendere e di volere di quest'ultimo.-
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2020) 02-02-2021, n. 3911
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. NARDIN Maura - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere -
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere -
Dott. TANGA Antonio L. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
G.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1933/2019 del giorno 21/06/2019, della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ODELLO Lucia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. G.A. e B.S., il primo quale presidente responsabile della sezione tiro a segno nazionale di (OMISSIS), il secondo quale direttore della medesima sezione, con sentenza emessa, all'esito del dibattimento, dal Tribunale di Brescia in data 22 gennaio 2018, erano assolti perchè il fatto non costituisce reato dal delitto di cui all'art. 589 c.p., in danno di Ba.Lu., che trovava la morte in data (OMISSIS), avvenuta l'interno del poligono di tiro di (OMISSIS) ove il predetto si toglieva la vita sparandosi alla testa con pistola semiautomatica Beretta, noleggiata in loco, in relazione a compromissione di capacità di intendere e di volere di quest'ultimo, peraltro non iscritto a detta sezione o ad altra sezione di tiro a segno.
In sintesi (espungendo, qui, la posizione chi B.S., definitivamente assolto), si addebitava all'imputato di avere contribuito causalmente alla morte di Ba.Lu., consentendogli di accedere al poligono di tiro e consegnandogli le armi da sparo; ciò, per colpa specifica, consistita nella violazione delle norme regolamentari in materia di accesso ai poligoni di tiro e comunque per negligenza e imprudenza consistita nel trascurare tutte le cautele necessarie per impedire che persone non abilitate ovvero totalmente. inesperte e/o inidonee per carenze psicoattitudinali giungano ad impossessarsi di un arma.
Il Tribunale ha ritenuto che l'evento in oggetto fosse da ricondursi causalmente alla condotta (commissiva) di G.A., consistita nel consegnare a Ba. l'arma (con la quale lo stesso si è tolto la vita) in violazione delle norme che disciplinano l'accesso e, prima ancora, l'iscrizione alle sezioni di tiro a segno. Tuttavia, vertendosi in tema di colpa specifica, osservava il giudice che, anche per tale tipologia di colpa, si poneva il problema di accertare se l'evento verificatosi fosse in concreto prevedibile e, in un sistema ancorato ad un effettivo principio di colpevolezza, si poneva anche la necessità di un pur minimo apprezzamento del caso concreto, onde scongiurare automatismi legittimanti forme di responsabilità per mero versari in re illicita. Ebbene, secondo, il Tribunale, il G. non era stato chiamato a giudizio quale titolare di posizione di garanzia (vertendosi in tema di responsabilità commissiva) e Ba.Lu., nel contesto, non aveva mostrato alcun segno di instabilità tale da far presagire l'epilogo suicidiario o, più in generale, la commissione di fatti auto/eterolesivi. In conclusione, il carattere "rigido" delle norme di condotta dal G. violate non poteva pretermettere il carattere volontario del fatto del terzo, commesso in contesto del tutto neutro, privo di specifici segnali di allarme; ciò avrebbe comportato un'inammissibile chiamata in causa dell'imputato in quanto (esclusivamente) versante in re illicita. Di qui l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo del reato contestato.
1.1. Con la sentenza n. 1933/2019 del giorno 21/06/2019, la Corte di Appello di Brescia, adita dalla Parte civile e dal Pubblico Ministero, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava G.A. responsabile del reato ascrittogli e, riconosciuta allo stesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 5, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione, nonchè al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e al risarcimento dei danni subiti da Ba.Al., parte civile, in dipendenza del fatto di cui all'imputazione, da liquidarsi con separato giudizio civile, e a rifondere le spese di costituzione difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile per entrambi i gradi di giudizio. Confermava nel resto.
In sintesi, la Corte territoriale riteneva che la violazione colposa, da parte del G., della norma cautelare, a contenuto cosiddetto rigido, costituisse conditio sine qua non del verificarsi dell'evento. Affermava il collegio d'appello che G., negligentemente, non aveva curato di verificare la sussistenza dei doverosi presupposti per ammettere il Ba. al poligono di tiro, cui questi accedeva senza presentare alcuna documentazione, nè in ordine al porto d'armi nè in ordine al possesso di certificato medico di idoneità, reso dal medico di base; ciò in violazione della precisa normativa cogente che regola l'utilizzo e l'affidamento delle armi in un poligono di tiro, evidentemente diretta a tutelare la sicurezza pubblica e l'incolumità personale, che nel caso in esame è stata completamente disattesa, senza alcuna scusante: l'essenza della condotta colposa andava ravvisata nell'oggettivo contrasto tra la condotta concretamente tenuta dal soggetto agente e quella prescritta dall'ordinamento, traendosi la prevedibilità dell'evento, ovvero la possibilità di riconoscere il pericolo che ad una data condotta potesse conseguire la realizzazione di un fatto, automaticamente data la violazione della norma a contenuto cosiddetto rigido.
1.2. Con atto del 16/07/2020, il procuratore speciale della parte civile revocava la propria costituzione in giudizio a seguito dell'integrale risarcimento dei danni da parte della compagnia assicuratrice dell'imputato G.A..
2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione G.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
I) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 43 c.p.. Deduce che il Ba. non aveva mostrato alcun segno di instabilità tale da far presagire l'epilogo suicidiario; per quanto riguarda la concretizzazione del rischio, l'evento lesivo di fatto cagionato deve appartenere al tipo di quelli che la norma di condotta tendeva a prevenire: nella specie solo le condotte eterolesive. Ove così non fosse, la responsabilità colposa si ridurrebbe a mera responsabilità oggettiva basata sul semplice nesso di causalità materiale.
Sostiene che la condotta autolesiva volontaria proveniente da soggetti capaci, poichè non vi è prova che il Ba. fosse a quel tempo incapace o affetto da malattie di mente, non rientra tra quei fatti che la formulazione della norma mira ad evitare, ossia tra quei fatti che rientrano nello scopo di protezione della norma. La violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacchè occorre anche chiedersi se l'evento derivatone rappresenti o no la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile da parte dell'imputato.
II) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 41 c.p..
Deduce l'intervento di un evento interruttivo del nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento determinatosi. La ratio dell'art. 41 c.p. è proprio quella di evitare la proliferazione indiscriminata dell'imputazione del fatto per effetto dell'eccessiva ampiezza del nesso di condizionamento determinato dal principio di equivalenza causale; la condotta del Ba. costituisce una concausa sopravvenuta che ha assunto una rilevanza preponderante ai fini della spiegazione causale, travolgendo le implicazioni causali delle altre condizioni.
Sostiene che il fatto che il Ba. volesse togliersi la vita è sicuramente un evento eccezionale.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato.
4. Mette conto, preliminarmente, evidenziare che al ricorrente viene contestata una condotta commissiva attiva: sarebbe paralogico qualificare la condotta dell'agente come omissiva impropria (avrebbe omesso di omettere la consegna delle armi al Ba.).
L'art. 40 c.p., comma 2, del resto, fa espresso riferimento all'obbligo giuridico di impedire l'evento" è ciò attiene solo al tema dei reati omissivi nei quali emerge la necessità dell'esistenza di una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di attivarsi. Il principio di legalità e di riserva di legge di cui all'art. 25 Cost., comma 2, inoltre, impongono che tutti gli elementi costitutivi debbano avere un saldo ancoraggio normativo, compresa la posizione di garanzia dell'autore del reato.
In altri termini, il reato omissivo improprio è il reato addebitabile al soggetto che, posto in una posizione di garanzia che gli imponga di impedire il verificarsi di un determinato evento, non compie l'azione necessaria perchè l'evento sia evitato: nella specie, quindi, G. non ricopriva alcuna posizione di garanzia.
4.1. Ciò detto, occorre rilevare che la Corte del,merito afferma la sussistenza di una grave negligenza addebitabile al ricorrente che, in violazione di norme cautelari "rigide", avrebbe messo a disposizione del Ba. l'arma con la quale questi si suicidò.
5. Tale affermazione non considera, adeguatamente, le diverse disposizioni contenute nello "Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale" e nelle "Norme, quote di iscrizione/tesseramento e modalità per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno".
Nel primo, all'art. 3, si specificano le modalità di ammissione: "possono far parte della Sezione, in qualità di iscritti volontari, le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta (...) che, in possesso della prescritta certificazione sanitaria, partecipano alle attività della stessa"; all'art. 4, si precisano i requisiti per l'iscrizione alla Sezione: "Ai fini dell'iscrizione alla Sezione, ai sensi del precedente articolo, è necessario: a) sottoscrivere la domanda di iscrizione; b) allegare alla domanda di iscrizione certificazione medica, secondo la normativa vigente, dal quale risulti che il richiedente, a seguito di visita medica, è idoneo a svolgere attività di tiro".
Nelle "Norme, quote di iscrizione/tesseramento e modalità per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno", alla parte prima, si specifica che "Sono iscritti volontari coloro che si iscrivono ad una Sezione TSN per svolgere attività di tiro, con frequenza e superamento dell'apposito corso indicato alla lettera D della parte seconda, salvo che dimostrino, con idonea documentazione, (congedo o porto d'armi) di essere già in possesso di idoneità al maneggio delle armi"; e alla lettera D, denominata "Corso per l'accertamento dell'abilità tecnica del tiro", si fissa che "Coloro che si iscrivono ad una Sezione di TSN e non hanno prestato o non prestino servizio militare e non possiedano già l'idoneità al maneggio delle armi devono superare un corso di accertamento di abilità tecnica al tiro. Detto corso è svolto con armi lunghe o corte a fuoco, secondo le modalità previste di cui alla lettera C per accertare l'acquisita abilità tecnica. L'esito del corso è trascritto sulla scheda di iscrizione e controfirmato dall'istruttore". La successiva lettera C, denominata "Corso per l'accertamento dell'idoneità al maneggio delle armi (Privati)", prevede che nella prima lezione l'istruttore provvede a: fornire informazioni circa i principali obblighi imposti dalla legge italiana in materia di armi (acquisto, detenzione, custodia, porto, trasporto ed uso); spiegare le norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l'impiego delle armi; illustrare la nomenclatura delle parti principali delle armi, il loro smontaggio e rimontaggio, manutenzione e cenni di balistica (con particolare riferimento alle munizioni per uso sportivo o venatorio); fornire delucidazioni sul loro funzionamento e sulle modalità, del puntamento e scatto; "Dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto (in bianco), l'allievo spara venti colpi contro il bersaglio di PL alla distanza di mt. 25 (arma corta) e venti colpi a mt. 50 (arma lunga)". Nella seconda lezione, che si svolge sulla linea di tiro per verificare l'avvenuta acquisizione dei concetti inerenti la sicurezza nel maneggio dell'arma, l'acquisizione del bersaglio ed il controllo dello scatto, "L'allievo spara trenta colpi con arma corta e trenta colpi con arma lunga con le modalità della prima lezione". All'esito delle dette lezioni avviene la "Valutazione finale e Certificato di idoneità al maneggio delle armi": "E' dichiarato idoneo l'allievo che ha dimostrato sicurezza nel maneggio delle armi corte e lunghe e che nel complesso dei 50 colpi sparati con arma corta, durante le due lezioni ha raggiunto il bersaglio con almeno il 60% dei colpi a mt. 25, (30 colpi) l'86% a mt. 12, (43 colpi) e tutti i colpi nella zona "a" - "c" a mt. 7; e che nel complesso dei 50 colpi sparati, con arma lunga durante le due lezioni ha raggiunto il bersaglio con almeno il 90% dei colpi a mt. 50, (45 colpi)".
6. E' agevole, a questo punto, osservare che la valutazione finale e il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi, sembrano essere requisiti preliminari all'iscrizione alla sezione UTS e che, per ottenerli, occorra saggiare (con le descritte modalità) la prescritta idoneità.
6.1. Orbene, nel caso che occupa, secondo il primo giudice (sul punto non smentito dal giudice d'appello) il G., nella sua qualità, "aveva quindi avviato la pratica per l'iscrizione di Ba. alla sezione ed aveva svolto una breve lezione teorica sull'utilizzo delle armi e, dopo aver verificato che Ba. era in grado di maneggiarle, gli aveva consegnato le due armi Beretta e Smith & Wesson, affidandolo al direttore di tiro, B.S., alla cui presenza, dopo circa mezz'ora/tre quarti d'ora di attività di tiro, Ba. esplodeva il colpo che poneva fine alla sua vita (nell'occorso, G. non era presente nell'area di tiro)".
Pur volendo ipoteticamente ritenere necessaria, anche prima della verifica suddetta, l'esibizione della certificazione medica, si rimprovererebbe al ricorrente di aver erroneamente interpretato le disposizioni vigenti in materia e di non aver previsto ed evitato che il Ba. usasse l'arma per suicidarsi. Come correttamente osservato dal primo giudice "si è qui al cospetto di un comportamento volontario del terzo, commesso, si è detto, con premeditazione e fredda determinazione (...) inoltre, è dato pacifico, all'esito dell'istruttoria, che Ba.Lu., nel contesto, non avesse mostrato alcun segno di instabilità tale da far presagire l'epilogo suicidiario o, più in generale, la commissione di fatti auto/eterolesivi (...) è indubbio, altresì, che G. non sapesse che Ba. non era titolare di porto d'armi; nè tanto meno egli sapeva che Ba., all'epoca del fatto, era afflitto da forme di ansia e depressione, finanche portatore di propositi suicidiari"; per altro, non risulta - agli atti - alcuna diagnosi medica in ordine agli ipotetici scompensi psichici del Ba.. Emerge, invece, che "i sintomi reiteratamente lamentati da Ba. erano stati valutati come somatizzazioni secondarie ad una condizione di ansia e depressione".
Come si è detto, trattandosi - in specie - di norme cautelari scritte non univoche nè di indubbia interpretazione, residuerebbe (come già intuito dal primo giudice) una mera colpa incosciente e generica.
In particolare, la "colpa incosciente", mancando anche della previsione dell'evento, è concetto soltanto normativo e il rimprovero è di non avere osservato certe regole precauzionali per non aver previsto l'evento, prevedibile.
Proprio in tema di colpa generica, insostituibile è il criterio, anche ai fini dell'accertamento, della prevedibilità dell'evento e della prevenibilità o evitabilità del medesimo che vanno determinante, innanzitutto, tenendo presente tutte le circostanze in cui soggetto si trova ad operare in base al parametro relativistico dell'agente modello, cioè dell'uomo giudizioso ejusdem professionis et condicionis.
In vero, esistono casi nei quali, non solo ai fini della causalità ma altresì ai fini della prevedibilità e della concretizzazione del rischio, non è sufficiente riferirsi al mero evento finale comunque verificatosi ma deve richiedersi che venga descritto l'intero evento in concreto realizzatosi. Ciò avviene quando un evento sia in realtà riconducibile ad un diverso decorso causale assolutamente eccezionale ed imprevedibile.
6.2. Anche ad ammettere che la norma precauzionale scritta sia diretta a prevenire l'altrui condotta, non solo colposa ma anche volontaria, l'accertamento in sede giudiziaria della colpa, quantunque specifica, non può limitarsi alla sola prova della violazione della regola cautelare. E' sempre necessario, in coerenza con il principio di colpevolezza, verificare prevedibilità ed evitabilità, in base alle circostanze del caso concreto, dell'evento del reato, nonchè la sua omogeneità rispetto al rischio sotteso alla regola violata.
Diversamente opinando, si arriverebbe ad affermare in modo presuntivo che la condotta volontaria del soggetto che, avuto il possesso di un'arma da sparo, si sia - con essa - suicidato, sia comunque prevedibile perchè tipica e riconducibile al rischio propriamente connesso alla consegna dell'arma da parte del direttore del poligono privato.
Inoltre, se si affermasse che il comportamento del Ba. avrebbe escluso la punibilità del ricorrente solo laddove questi non avesse violato alcuna regola cautelare, si sosterrebbe una sorta di tautologia giuridica, inidonea a costituire vero argomento ermeneutico all'uopo risolutivo: è evidente, infatti, che, a prescindere dalla volontarietà della condotta del Ba., se la condotta del G. non fosse stata colposa, il ricorrente non avrebbe potuto essere punito per carenza di elemento soggettivo.
Di converso, se le regole cautelari scritte (quali sono quelle che assumono violate) possono imporre obblighi di previsione dell'altrui condotta sia imprudente che volontaria, vale la pena ricordare come l'imputazione colposa non possa, nemmeno nei casi di colpa specifica, arrestarsi alla prova del c.d. elemento normativo; andranno, in vero, sempre verificati i profili psicologici della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Nè vale opinare che le norme cautelari scritte rappresentano l'astrazione di ripetuti giudizi di prevedibilità ed evitabilità sul piano sociale; il riscontro pratico, in base alle circostanze concrete dell'evento hic et nunc, è essenziale per evitare di trasformare surrettiziamente la colpa specifica in una forma di responsabilità oggettiva.
6.3. Giova, a questo punto, ribadire che la norma cautelare che impone il rilascio (e poi l'esibizione in sede di iscrizione al poligono) del certificato medico propedeutico al maneggio di armi è tesa a prevenire il pericolo di commissione di atti pregiudizievoli verso terzi e non di comportamenti autolesivi, (cfr. Sez. 4, n. 7032 del 19/07/2018 Ud. - dep. 14/02/2019 - Rv. 276624).
7. Nel caso in esame, alla stregua di quanto prima osservato, l'evento suicidio appare riconducibile ad un decorso causale assolutamente eccezionale.
Tale evento, in vero, si è verificato per una non concretamente prevedibile (allo stato delle conoscenze del ricorrente ed anche alla stregua dell'agente modello cui va parametrata la misura della diligenza, prudenza e perizia) decisione/azione autolesionistica del Ba., nè appare sostanzialmente esigibile che il ricorrente - a fronte della normativa succitata che non può definirsi univoca e di indubbia interpretazione - potesse prevederlo ed evitarlo rifiutandosi di consegnare le armi necessarie proprio per la verifica dell'idoneità del Ba. al maneggio delle stesse.
8. Ciò impone, anche nel rispetto del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", l'annullamento senza rinvio della sentenza perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
09-02-2021 21:57
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