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Sentenza

Ubriaco esibisce i genitali per strada: atti osceni e contrari alla pubblica decenza.
Ubriaco esibisce i genitali per strada: atti osceni e contrari alla pubblica decenza.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-04-2021) 14-05-2021, n. 19115
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -

Dott. GIORGI Maria S. - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.L., nato il (OMISSIS);

Avverso la sentenza del 26/03/2015 della Corte di appello di Brescia;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cimmino Alessandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione al capo 2), perchè il fatto non previsto come reato, con rideterminazione della pena, per l'inammissibilità del ricorso nel resto;

udito il difensore, Avv. Carlo Motta Masini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 26 marzo 2015 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 30 giugno 2014 nei confronti di B.L. per i reati di cui all'art. 337 c.p. e art. 527 c.p., comma 1, concedendo inoltre il beneficio della non menzione.

2. Ha presentato ricorso il B. tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in ordine all'ipotesi di cui all'art. 527 c.p., comma 1.

La Corte aveva indebitamente ravvisato il reato di atti osceni in luogo pubblico in luogo dell'ipotesi degli atti contrari alla pubblica decenza o dell'ipotesi solo colposa di cui all'art. 527 c.p., comma 3, omettendo di dar conto del soddisfacimento della libido nel fatto dell'esibizione dell'organo sessuale e di motivare in ordine al dolo, a fronte dello stato di ubriachezza in cui versava il ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al delitto di resistenza.

La Corte non aveva motivato in ordine all'effettiva idoneità della condotta a realizzare un proposito oppositivo, fermo restando che non era stato dato conto della reale volontà del ricorrente, a fronte della concreta possibilità di prospettare una mera resistenza passiva caratterizzata da un uso moderato della forza.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'ipotesi dell'atto arbitrario ex art. 393-bis c.p..

Essendo rilevante la circostanza che il ricorrente potesse avvertire la condotta come arbitraria, la Corte non aveva tenuto conto di quanto riferito dal teste C. in ordine alle fasi nelle quali si era snodata la vicenda e alle ragioni per cui il ricorrente era stato invitato a salire sull'auto di servizio e non aveva motivato in ordine alla legittimità del ricorso alla forza per far salire il ricorrente sull'auto, fase nella quale si era registrata la reazione del B..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è di per sè inammissibile.

2. Il primo motivo è volto ad accreditare una diversa lettura del compendio probatorio, a fronte di quanto rilevato dalla Corte, che ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente se ne stava al bar e poi nella strada affollata con l'organo sessuale in bella vista, a dimostrazione dell'intendimento di soddisfare la propria libido, atteggiamento semmai propiziato dalla mancanza di inibizioni dovuta all'alterazione alcoolica.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto volto a reiterare deduzioni già formulate nell'atto di appello, al fine accreditare una alternativa valutazione inerente al merito, cui la Corte ha comunque replicato, osservando non illogicamente che il ricorrente, in stato di ubriachezza, vanamente invitato a ricomporsi, in presenza della folla convenuta per il (OMISSIS), era stato di seguito invitato a salire sull'auto di servizio, rifiutandosi di farlo, così da rendere necessario l'intervento degli operanti, cui il ricorrente si era opposto cercando di sferrare calci alle gambe e una testata al volto del capo-pattuglia, pur senza riuscire a colpire il pubblico ufficiale.

A tale stregua la Corte ha coerentemente sottolineato l'idoneità oppositiva della condotta, non limitata a mera resistenza passiva.

4. Il terzo motivo è inammissibile, perchè incentrato su un tema non dedotto nell'atto di appello e comunque sostenuto solo da una diversa lettura delle risultanze processuali, sulla base delle quali la Corte ha per contro ricostruito la vicenda in termini tali da far escludere qualsivoglia profilo di arbitrarietà nella condotta degli operanti.

5. Se l'inammissibilità dei motivi impedisce di attribuire rilievo al tempo trascorso dopo la sentenza di appello ai fini del termine di prescrizione (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), nondimeno deve osservarsi che il reato di cui all'art. 527 c.p., comma 1, è stato trasformato in violazione amministrativa dal D.Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 2 e che la depenalizzazione ben può essere rilevata anche in presenza di un ricorso inammissibile (Sez. 2, n. 48552 del 10(9/2018, Barsotti, Rv. 274241; Sez. 5, n. 8735 del 5/12/2017, dep. 2018, Belgrado, Rv. 272511; Sez. 5, n. 1787 del 22/9/2016, dep. 2017, Tobolodo, Rv. 268753).

Deve aggiungersi che nel caso di specie non solo non può ravvisarsi l'estinzione del reato, ma deve comunque rimarcarsi che la depenalizzazione è intervenuta prima che maturasse il termine di prescrizione, decorrente dal 27 maggio 2010 (sul punto si richiama Sez. 3, n. 26863 del 7/10/2017, dep. 2018, Iurlo, Rv. 273052).

Da ciò discende che, limitatamente al reato di cui all'art. 527 c.p., comma 1, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti ai sensi del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 8 al Prefetto di Brescia.

Deve essere dunque eliminata la pena di giorni 15 di reclusione imputabile a detto reato, con rideterminazione della pena per il delitto di resistenza in mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione di cui al capo 2), perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Brescia per l'ulteriore corso.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e ridetermina la pena per la residua imputazione in mesi quattro di reclusione.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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