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Sentenza

Truffa: pubblica sul sito www.subito.it un'inserzione relativa alla vendita di un motocoltivatore usato completo di fresa e trincia, ed accordandosi con la persona offesa per la sua compravendita al prezzo di Euro 700,00, la induce in errore sull'esistenza del bene , procurandosi l'ingiusto profitto del pagamento di Euro 300,00 quale acconto sulla compravendita.
Truffa: pubblica sul sito www.subito.it un'inserzione relativa alla vendita di un motocoltivatore usato completo di fresa e trincia, ed accordandosi con la persona offesa per la sua compravendita al prezzo di Euro 700,00, la induce in errore sull'esistenza del bene , procurandosi l'ingiusto profitto del pagamento di Euro 300,00 quale acconto sulla compravendita.
Tribunale Genova, Sent., 24-03-2021


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

DOTT. PAOLO LEPRI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO:

P.O. nato a C. il (...), elettivamente domiciliato (01.07.2018) presso lo studio dell'avv. Amerigo Caruso del Foro di Crotone. Difensore d'ufficio Avv. Giuseppe Tortorelli del Foro di Genova (nomina del 26.03.2019)

LIBERO ASSENTE

IMPUTATO

In ordine al reato p. e p. dall'art. 640 co. 2 n. 2 bis c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel pubblicare sul sito www.subito.it un'inserzione relativa alla vendita di un motocoltivatore marca Goldoni diesel 14 hp usato completo di fresa e trincia, ed accordandosi con la persona offesa per la sua compravendita al prezzo di Euro 700,00, inducendola in errore sull'esistenza del bene di cui sopra e, comunque, sulla serietà delle trattative, si procurava l'ingiusto profitto del pagamento di Euro 300,00 quale acconto sulla compravendita, corrisposta da D.C.G. mediante la ricarica della carta PostePay Evolution n. (...) intestata a P.O., omettendo di consegnare il bene oggetto delle trattative e rendendosi irreperibile, con conseguente danno patrimoniale per la persona offesa; con l'aggravante di aver commesso il fatto profittando di condizioni tali da ostacolare la privata difesa (vendita on-line, con impossibilità, per il compratore, di visionare il bene e con possibilità, per il venditore, di schermare la propria identità).

In Sestri Levante (GE) (luogo del pagamento), il 26 marzo 2018.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nel corso del dibattimento, svoltosi nella assenza dell'imputato, le parti si accordavano per l'acquisizione della querela sporta da D.C.G. e dell'esito delle indagini svolte a seguito della presentazione della querela.

Infine le parti concludevano come in epigrafe.

Il D.C. ha asserito in querela di avere notato sul sito Subito.it un motocoltivatore che gli interessava. Si mise in contatto con il venditore che

lo invito' ad effettuare il pagamento di un acconto pari ad Euro 300,00 mediante ricarica di una carta postepay, intestata all'odierno giudicabile. Il predetto procedette pertanto alla ricarica fino alla concorrenza della somma pattuita per l'acconto. Il venditore invio' al D.C. copia della sua carta di identita', intestata a P.O., odierno imputato. Il D.C., consultando il web, si avvide a questo punto che il numero di telefono riportato nell'inserzione era segnalato come sospetto per la pregressa commissione di truffe. Il D.C. contatto' pertanto il numero di cui trattasi, rappresento' all'interlocutore che si trattava di una truffa e non procedette oltre nell'acquisto,

Tali sono le emergenze e, sulla base di esse, non pare possa dirsi raggiunta una prova tranquillizzante circa la sussistenza della fattispecie criminosa contestata in epigrafe.

L'improvvisa determinazione del querelante di interrompere l'operazione di acquisto alla luce di quanto apprese sul web ha impedito di fare luce su quali fossero le reali intenzioni del venditore, il quale pertanto, una volta ricevuto il saldo, ben avrebbe potuto spedire all'acquirente il bene inserzionato.

Ritenere che cio' non sarebbe sicuramente avvenuto solo sulla base delle indicazioni apprese sul web da parte del D.C. rappresenta infatti una mera presunzione, come tale inidonea a fornire certezze di sorta.

E neppure puo' ritenersi che elementi di univoco significato possano essere tratti dalla circostanza che il venditore, a seguito del recesso del D.C., non restitui' l'acconto. E cio', non solo perche', stando a quanto riportato in querela, il querelante neppure ne richiese la restituzione, ma anche perche' il venditore potrebbe avere a trattenuto la somma considerandosi legittimato a farlo a causa di quello che poteva ritenere esse un ingiustificato recesso da parte del promittente acquirente.

Si verte in definitiva in una situazione di incertezza circa il fatto che il D.C. sia stato vittima di una truffa, onde, pure nel dubbio di cui all'art.530/2 c.p.p., l'imputato va assolto dal reato ascrittogli perche' il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Visto l'art.530/2 c.p.p.

ASSOLVE

P.O. dal reato ascritto perche' il fatto non sussiste.

Così deciso in Genova, il 22 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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