Truffa. Gli imputati sono accusati di millantare conoscenze nell'ambito dei servizi segreti e dell'apparato militare dello Stato che avrebbero consentito di realizzare un motore alimentato da campi elettromagnetici (Cam), inducendo l'offeso a finanziare il progetto, invero non sorretto da alcuna evidenza scientifica, con il versamento alla Kafka della somma di 400.000 Euro.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-12-2020) 22-01-2021, n. 2747
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico - Presidente -
Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.D., nato a (OMISSIS);
P.T., nato a (OMISSIS);
B.A., nato a (OMISSIS);
M.E., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANDRA RECCHIONE;
Il procedimento si celebra con contraddittorio cartolare come previsto dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. Manuali Valentina, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1.La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l' A. per due episodi di truffa aggravata (ai danni dello S. e del C.) e gli altri ricorrenti per un solo episodio (solo ai danni dello C.).
Segnatamente: (a) si contestava all' A. (unitamente al B. al M. ed al P., giudicati separatamente) di avere partecipato alla truffa ai danni di S.M. che veniva indotto a versare alla società Kafka - per la quale l' A. svolgeva la funzione di amministratore delegato - la somma di un milione di Euro, versamento prospettato come necessario per potere effettuare un fantomatico intervento chirurgico che gli avrebbe consentito all'offeso di riottenere l'uso delle gambe, perso a causa di un grave incidente; (b) si contestava all' A., al P., al B. ed al M. di avere concorso (unitamente al Ca. non ricorrente) nella consumazione truffa ai danni di C.A., consistita nel millantare conoscenze nell'ambito dei servizi segreti e dell'apparato militare dello Stato che avrebbero consentito di realizzare un motore alimentato da campi elettromagnetici (Cam), così inducendo l'offeso a finanziare il progetto, invero non sorretto da alcuna evidenza scientifica, con il versamento alla Kafka della somma di 400.000 Euro.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del P.T. che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7) che sarebbe stata riconosciuta senza valutare l'incidenza sul danno sulla rilevante capacità economica della persona offesa che, all'epoca dei fatti, aveva una società che fatturava 5 milioni di Euro;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esistenza degli elementi costitutivi della truffa: non sarebbero inquadrabili come raggiri nè la prospettazione della possibile progettazione di un motore magnetico, nè il fatto di avere prospettato all'offeso di provenire da una facoltosa famiglia imprenditoriale; invero l'operazione commerciale ritenuta fraudolenza sarebbe espressione della scelta consapevole di realizzazione di un prodotto innovativo, che rientrava nel rischio di impresa.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il buon comportamento processuale e la risalenza dei fatti.
3.Ricorreva per cassazione il difensore di A.D. che deduceva:
3.1.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale dell' A. nella consumazione della truffa ai danni dello S.: si deduceva che non sarebbe identificabile un contributo causale del ricorrente alla realizzazione della truffa contestata; segnatamente: (a) lo S. avrebbe conosciuto il ricorrente dopo il versamento della somma provento della truffa, ovvero a fine maggio mentre il versamento era avvenuto all'inizio dello stesso mese; (b) il versamento sarebbe stato effettuato su un conto intestato a P. e non su quello della società Kafka amministrata dal ricorrente; (c) sarebbe irrilevante il fatto che l' A. aveva firmato la busta del testamento dello S., dato che la stessa avrebbe dovuto essere custodita presso i locali della società da lui amministrata; (d) quando il P. aveva confermato la fattibilità delle cure presso i locali della Kafka la conversazione era stata breve ed era avvenuta solo con il P.; (e) quando era stato aperto il conto presso la LGT lo S., come riferito dallo stesso offeso, era stato accompagnato da M. e non da A.; (f) non sarebbe logico dedurre l'elemento soggettivo dal ruolo svolto dall' A. all'interno della Kafka, dato che lo stesso svolgeva la funzione di amministratore professionale, ma non era un socio e non era conoscenza delle vicende societarie. Si deduceva; infine che non era stato considerato l'impegno del ricorrente per riparare il danno patito dalla vittima.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della responsabilità per la consumazione della truffa ai danni dello C.: l' A. non aveva cognizioni per comprendere la fattibilità dei motori magnetici, dato che la rappresentazione del P., così come aveva tratto in inganno lo C. aveva ingannato anche lui, che era un ingegnere gestionale privo di competenze tecniche utili a comprendere la frode; nè poteva essere rilevante, ai fini della responsabilità per la truffa il fatto che il ricorrente avesse partecipato al colloquio tra lo S. ed il P.; mancherebbe dunque ogni contributo concorsuale riconducibile al ricorrente;
3.3. violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6) che non era stata riconosciuta, nonostante l' A. si fosse adoperato per far ottenere allo S. la restituzione della somma provento della truffa.
4. Ricorreva per cassazione il difensore del M.E. che deduceva:
4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità concorsuale del ricorrente per la truffa ai danni dello C.: le prove raccolte indicherebbero che il M. aveva conosciuto C. a fine ottobre 2012, mentre il contratto era stato concluso i primi giorni dello stesso mese; inoltre non vi sarebbe prova di alcuna interlocuzione con la persona offesa; nè poteva dedursi l'elemento soggettivo dal fatto che il M. era presente all'evento nel corso del quale era stato presentato il progetto del motore alimentato dai campi magnetici;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p.: la truffa sarebbe stata consumata quando la società era composta da meno di cinque persone, assente il M.;
4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato: la condotta contestata non sarebbe inquadrabile come truffa dato che era emerso solo che lo C. era stato coinvolto in un progetti funzionale a produrre innovative tecnologie che, poi, non sono risultate realizzabili; la persona offesa sarebbe stata consapevole dei rischi, dato che aveva fatto controllare il progetto dai propri tecnici ed aveva fatto seguire i lavori di esecuzione del progetto dal figlio; tali lavori peraltro si sarebbero effettivamente svolti, come dimostrerebbe l'impegno profuso dal B. e dal Ca..
5. Ricorreva per cassazione il difensore del B.A. che deduceva:
5.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sussisterebbe l'elemento oggettivo della truffa, dato che non vi sarebbe emersa alcuna attività fraudolenta, ma solo un consapevole investimento in un progetto innovativo, poi risultato irrealizzabile; la persona offesa aveva le competenze per vagliare la proposta ed aveva apprestato tutte le cautele del caso inserendo il figlio nell'attività di progettazione e facendo vagliare la proposta a tecnici di sua fiducia; si deduceva infine che, ai fini dell'accertamento di responsabilità, nessun rilievo poteva avere la precedente condanna per fatto analogo a quello contestato, si deduceva inoltre che i contatti con l'offeso erano stati tenuti dal P., mentre il ricorrente non aveva mai avanzato proposte al querelante e non aveva mai ricevuto dazioni di denaro da questo;
5.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p.: la truffa sarebbe stata consumata dal B. dal P. e dal Ca., con l'intervento del A. solo nella fase della sottoscrizione dunque non vi sarebbero gli estremi per riconoscere l'aggravante; nessun contributo sarebbe stato invece fornito dal M..
Motivi della decisione
1. Il ricorso del P. è inammissibile.
1.1. Il primo motivo, che contesta il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 7) nonostante la persona offesa avesse una ingente capacità economica, non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui, nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sè un danno patrimoniale di rilevante gravità (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016 - dep. 17/11/2016, Puricelli, Rv. 268446; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015 - dep. 29/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543; Sez. 4, n. 5908 del 08/01/2013 -dep. 06/02/2013, Spada, Rv. 255101).
Nel caso in esame l'entità oggettiva del danno era sicuramente ingente (400.000 Euro) sicchè non doveva essere effettuato alcun giudizio di proporzione con le capacità economiche della vittima.
1.2. Il secondo motivo di ricorso che contesta l'esistenza degli elementi costitutivi della truffa è inammissibile in quanto si risolve nelle richiesta di rivalutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza della giurisdizione di legittimità (ex plurimis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Dal compendio motivazionale interato composto dalle due sentenze di merito emergono con chiarezza gli elementi costitutivi del reato contestato: contrariamente a quanto dedotto, non si trattava della proposizione di un progetto innovativo sperimentale, ma piuttosto della induzione fraudolenta dello C. a partecipare ad un progetto irrealizzabile, effettuata attraverso il ricorso a millantati rapporti con i servizi segreti e le forze armate, ovvero con articolazioni dello Stato che avrebbero avuto i segreti industriali per la costruzione del fantomatico motore magnetico, dispositivo invero irrealizzabile, la cui progettazione non era sorretta da alcuna evidenza scientifica e che, inoltre avrebbe dovuto essere realizzato da persone prive delle competenze tecniche in ipotesi necessarie (pag. 9 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.
1.3. Inammissibile è anche il motivo che contesta la mancata concessione delle circostanze atipiche. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Sez. 1 n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880).
La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso l'attribuzione di una sanzione meno afflittiva.
Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, riteneva ostativi alla concessione dell'invocato beneficio il ruolo primario assunto nell'azione truffaldina ed il recente precedente specifico per reato analogo (pag. 10 della sentenza impugnata): anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell' A. è inammissibile.
2.1. Sono inammissibili i primi due motivi che invocano una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del compendio motivazionale integrato costituito dalle due sentenze di merito nè differenze esiziali tra prova raccolta e prova valutata (ex plurimis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2.1.1. Con riguardo alla truffa ai danni dello S. la Corte di appello, con motivazione accurata esaustiva ed esente da vizi logici di sorta, rilevava tra l'altro, che (a) il ricorrente si era prestato a svolgere il ruolo di legale rappresentante della KSi, società utilizzata dallo stesso e dai correi per la consumazione seriale di truffe, tra le quali le due per le quali si procede, (b) che lo stesso non aveva preso le distanze dalle attività fraudolente svolte dai altri soci, (c) che lo stesso aveva assistito ad alcune conversazioni nel corso della quale il P. rassicurava lo S. in ordine alla fattibilità delle cure mediche, sicchè era sicuramente consapevole del progetto criminoso; (d) che lo stesso aveva attivamente partecipato partecipato alla parte della truffa che attuata attraverso l'induzione della persona offesa all'apertura di un conto corrente funzionale alla attivazione di un fantomatico investimento nella società KSI ed aveva apposto la sua firma sulla busta che conteneva il testamento dello S. (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Si tratta di un percorso argomentativo che descrive con accuratezza la convergenza delle prove nella indicazione della responsabilità del ricorrente che si era prestato a svolgere le funzioni di amministratore delegato di una società funzionale alla consumazione delle truffe contestate, prendendo parte attiva e decisiva in quella consumata ai danni dello S..
2.1.2. Analoghe considerazioni devono essere effettuate in ordine alle censure rivolte nei confronti della conferma della responsabilità del ricorrente nella truffa consumata ai danni dello C. attraverso il coinvolgimento dello stesso nel progetto di costruzione di un irrealizzabile motore magnetico.
La Corte di appello, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava che le prove raccolte indicavano il contributo decisivo dell' A. alla consumazione della truffa non solo perchè lo stesso si prestava a svolgere la funzione di amministratore delegato di una società funzionale alla sua perpetrazione, ma anche perchè lo stesso sottoscriveva il contratto di joint venture con lo C..
La prospettazione difensiva - reiterata in questa sede - secondo la quale l' A. sarebbe stato indotto in errore sulla effettiva realizzabilità del progetto al pari dello C. non è stata ritenuta verosimile dalla Corte di merito, tenuto conto del pieno coinvolgimento e consapevole del ricorrente nelle attività della società KSI e del fatto che lo stesso era il fruitore del beneficio della truffa ordita ai danni dello C. e non ne pativa alcuna conseguenza negativa, sicchè era inverosimile considerarlo a sua volta "truffato" o inconsapevolmente manipolato (pag. 7 della sentenza impugnata).
In relazione ad entrambi i reati contestati la motivazione della sentenza impugnata si presenta priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, e non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.
2.2. Quanto alle censure rivolte nei confronti del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 c.p., n. 6) che sarebbe illegittimo in quanto non avrebbe valorizzato l'impegno dell' A. nella riparazione del danno patito dallo S. il collegio rileva che non sono stati allegati - neanche con la prima impugnazione - elementi idonei ad incrinare la legittimità di quanto ritenuto dalla Corte territoriale che ha rilevato come la transazione con lo S. era stata gestita e pagata dal P. e dalla società Kafka e non dal ricorrente (pag. 7 della sentenza impugnata).
L'asserito impegno dell' A. nel ristoro dello S. non emerge dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito nè risulta che il ricorrente abbia allegato prove in ipotesi travisate per omissione 3. Il ricorso del M. è inammissibile.
3.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità in quanto si risolvono in una richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove senza indicare vizi logici manifesti e decisivi dell'ordito motivazionale emergente dalle due sentenze conformi di merito (ex plurimis Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 3.1.1. Nel dettaglio: il terzo motivo contesta il riconoscimento della sussistenza degli elementi per configurare la truffa proponendo censure sovrapponibili a quelle avanzate dal P.: si ribadisce anche in relazione alla posizione del M. richiamando integralmente quanto esposto sub p. 1.2. che la sentenza impugnata non presenza vizi nella identificazione delle condotte fraudolente, essendo emerso che il progetto nel quale era stato coinvolto lo C. era sicuramente irrealizzabile e che la sua fattibilità era stata supportata da false prospettazioni e, segnatamente, dalla asserita disponibilità di fantomatiche informazioni provenienti dalle forze armate e dai servizi segreti.
3.1.2. Anche il primo motivo, che contesta il riconoscimento della responsabilità concorsuale del M., non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non vengono allegati vizi logici decisivi della motivazione nè discordanze esiziali tra prova raccolta e prova valutata.
In particolare si afferma che lo C. è entrato in relazione con il M. solo dopo la stipula del contratto di joint venture e che quindi non avrebbe partecipato alla fase delle trattative ma solo all'attuazione del fantomatico progetto.
Si tratta tuttavia di affermazione che contraddice l'ordito motivazionale delle due sentenze di merito risolvendosi nella deduzione di un travisamento della prova per omissione che tuttavia non trova sostegno in alcuna allegazione in quanto non veniva sottoposto all'attenzione della Corte di legittimità alcun elemento di prova in ipotesi travisato idoneo dimostrare l'estraneità del M. alla truffa.
In punto di principio di autosufficienza del ricorso e di identificazione degli oneri di allegazione quando si deduce il travisamento della prova la giurisprudenza aveva chiarito che allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicchè è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123).
Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2 che prevede che copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e)" è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.
Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.
Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis disp. att. c.p.p., comma 2 è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, Talamanca Gaetano, Rv. 276432). Nel caso in esame non veniva allegata la prova dalla quale emergerebbe la estraneità del ricorrente alla consumazione della truffa omessa (venivano allegate solo le due sentenze di merito): assente tale elemento il collegio rileva che non vi sono ragioni per ritenere errate le valutazioni dei giudici di merito: non si rileva infatti alcun vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata con la quale la Corte di appello rileva che le prove raccolte indicavano che il ricorrente aveva partecipato alle interlocuzioni con C. ed era pienamente inserito nell'organizzazione della KSI, avendo l'incarico di ricercare "piani di investimento" che, nella valutazione dei giudici di merito, altro non erano che progetti fraudolenti (pag. 8 della sentenza impugnata). Si tratta di una valutazione che conferma quella già espressa in tal senso dai giudici di primo grado pag. 28 della sentenza impugnata) e che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
3.2. Anche il motivo che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p. a causa della irrilevanza della partecipazione del M. è manifestamente infondata in quanto risulta legittima la valutazione in ordine alla sua partecipazione alla truffa, cui consegue la legittimità del riconoscimento dell'aggravante contestata, ovvero la consumazione del reato da parte di cinque persone.
4. Infine: è inammissibile anche il ricorso del B..
4.1. Il primo motivo ripropone la doglianza in ordine alla insussistenza degli elementi costituitivi della truffa ai danni dello C. avanzate anche dal P. e dal M.. Si rinvia pertanto a quanto già esposto ai p.p. 1.2. e 3..1.1. circa la valutazione della legittimità del giudizio di merito in ordine all'esistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato, essendo il progetto proposto millantato come realizzabile da persone non competenti che avevano fraudolentemente indotto la persona offesa a finanziarlo con un versamento di 400.000 Euro.
4.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p. essendo confermato che i partecipi alla truffa erano cinque: Ca., P., M., A. e B.. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende infatti la conferma della responsabilità per tutti i partecipi ed il conseguente riconoscimento del numero di correi necessario per la configurazione dell'aggravante.
5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021
09-02-2021 21:49
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