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Sentenza

Travolge due pedoni sulle striscie pedonali mentre è in stato di ebbrezza alcolica ed usa il telefonino mentre ingaggia una gara di sorpassi ad alta velocità in pieno centro urbano.
Travolge due pedoni sulle striscie pedonali mentre è in stato di ebbrezza alcolica ed usa il telefonino mentre ingaggia una gara di sorpassi ad alta velocità in pieno centro urbano.
Tribunale di Roma, Ufficio del G.U.P., sez. 12, sentenza 17 febbraio 2021

L'accertamento della colpa
Il tema giuridico centrale affrontato nella sentenza impugnata attiene alla valutazione in ordine alla sussistenza della colpa dell'imputato per l'investimento delle due giovani. Il G.U.P. ha premesso alla ricostruzione della dinamica dei fatti la delineazione dei principi giuridici seguiti in sentenza, richiamando i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di obblighi comportamentali del conducente di un veicolo in caso di avvistamento di un pedone (Cass. pen., Sez. IV, 16/10/2019, n. 52071); prevedibilità (Cass. pen., Sez. IV, 19/02/2019, n. 20823), rilevanza del principio di affidamento nel settore della circolazione stradale (Cass. pen., Sez. IV, 06/12/2017, n. 7664; Cass. pen., Sez. IV, 27/04/2017, n. 25552), individuazione della regola cautelare violata (Cass. pen., Sez. IV, 29/03/2018, n. 40050), evitabilità dell'evento (Cass. pen., Sez. IV, 11/03/2010, n. 16761), concretizzazione del rischio che la regola cautelare mirava ad evitare (Cass. pen., Sez. IV, 29/03/2018, n. 40050) e valutazione del rapporto tra norma cautelare e condotta dell'agente (Cass. pen., Sez. IV, 05/04/2016, n. 17000; Cass. pen., Sez. IV, 30/11/1992, n. 1207; Cass. pen., Sez. IV, 16/04/2008, n. 20027; Cass. pen., Sez. IV, 02/07/2013, n. 33207).
Alla luce di tali principi e della approfondita disamina di tutti gli elementi di fatto presenti in atti, la sentenza ha ritenuto di attribuire il duplice omicidio stradale alla condotta colposa dell'imputato, ravvisando altresì un grado elevato di colpa fondato sulla considerazione, in particolare, dell'ora notturna del fatto, dell'uso del telefono cellulare durante la guida, dello stato di ebbrezza alcolica e dell'eccesso di velocità in un centro abitato e in prossimità di un incrocio stradale con attraversamento pedonale. Ha, invece, escluso la configurabilità dell'aggravante della colpa cosciente, invocata dalla parte civile per essersi l'imputato messo consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica (Cass pen., Sez. IV, 20/06/2018, n. 32221; Cass. pen., Sez. IV, 19/12/2019, n. 11527; Cass. pen., Sez. IV, 15/01/2020, n. 12351).

L'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 589, comma 7 c.p.
Il Giudice, nonostante la conforme richiesta della difesa dell'imputato e del Pubblico Ministero, ha escluso che potesse applicarsi la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista all'art. 589-bis comma 7 c.p., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole (in giurisprudenza: Cass. pen., Sez. IV, 21/12/2018, n. 13103; Cass. pen., Sez. IV, 07/11/2018, n. 54576; Cass. pen., Sez. IV, 02/05/2017, n. 25560). Ha infatti ritenuto che la condotta delle due ragazze non potesse essere inserita in un contesto di autonomia causale, come richiesto dalla norma invocata; la condotta tenuta dalle due vittime, che si sono ritrovate in centro strada nel momento in cui il semaforo pedonale è divenuto rosso è stato ritenuto ascrivibile all'esclusiva condotta colposa dell'imputato e, in particolare, alla gara di sorpassi da questi effettuata e all'alta velocità tenuta.
Avv. Antonino Sugamele

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