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Sentenza

Trapani. La confisca è possibile solo nel caso di commissione del reato di discarica abusiva.
Trapani. La confisca è possibile solo nel caso di commissione del reato di discarica abusiva.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-11-2020) 19-02-2021, n. 6542
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - rel. Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.L., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 02/03/2020 del TRIBUNALE di TRAPANI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA SEMERARO;

lette le conclusioni del PG che chiede l'annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo

1. Il difensore di C.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 2 marzo 2020 dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trapani, all'esito della camera di consiglio ex art. 130 c.p.p., con cui ha disposto la confisca dell'area di proprietà dell'imputata, ex D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, ad integrazione del dispositivo e della motivazione della sentenza del Tribunale di Trapani del 3 aprile 2018, irrevocabile il 3 settembre 2019, di condanna di C.L. al pagamento della ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente applicato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 anche al reato previsto nel comma 1, per il quale l'imputata è stata condannata, mentre la confisca sarebbe possibile in caso di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 3.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato: dal chiaro testo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3 risulta che la confisca è possibile solo nel caso di commissione del reato di discarica abusiva. La norma infatti dispone, nel caso di sentenza di condanna o ex art. 444 c.p.p., l'obbligatoria confisca dell'area "sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

E' illegittima pertanto la confisca dell'area disposta con riferimento alla condanna per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1; la confisca è applicabile solo con riguardo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva (cfr. Sez. 3, n. 19752 del 19/04/2011, Mastrogiuseppe, Rv. 25033701).

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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