Trapani. Durante una lite tra sorelle una delle due colpisce l'altra al viso con un quadro con l'effigie di un santo.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-04-2021) 03-06-2021, n. 21693
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICCOLI Grazia - Presidente -
Dott. ROMANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. SESSA Renata - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
Dott. MAURO Anna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. R.C., nata a (OMISSIS);
2. C.F., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2019 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tassone Kate, che ha concluso chiedendo che il ricorso di R.C. sia dichiarato inammissibile e che il ricorso di C.F. sia rigettato;
lette le richieste del difensore delle imputate, avv. Maurizio Sinatra, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del 7 dicembre 2018 del Tribunale di Trapani che ha affermato la penale responsabilità di R.C. per il delitto di lesione personale aggravata ai danni della sorella R.A. e di C.F. per il delitto di diffamazione aggravata ai danni della medesima persona offesa, condannandole alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore di R.A., costituitasi parte civile.
In particolare, la Corte di appello ha escluso l'aumento per la continuazione, atteso che a ciascuna delle odierne ricorrenti era stata contestata la commissione di un solo delitto.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso R.C., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione.
Nel motivare la conferma della sentenza di primo grado, sostiene la ricorrente, la Corte di appello si è limitata a richiamarne la motivazione senza chiarire le ragioni per le quali gli specifici motivi di appello dedotti dall'imputata dovessero essere rigettati.
2.2. Con il secondo la ricorrente deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Con l'atto di appello si era dedotto che il rapporto tra le due sorelle era conflittuale e che R.O.I., sorella dell'imputata e della persona offesa e testimone pienamente attendibile, aveva riferito che era stata R.A. ad aggredire R.C. e che sul punto le sue dichiarazioni trovavano riscontro in quelle di R.T., che aveva affermato di avere aiutato C. a rialzarsi da terra. R.A. si era ferita a causa della foga con la quale aveva cercato di aggredire C. o in conseguenza della legittima reazione difensiva di quest'ultima.
Inoltre, si era dedotto che la stessa persona offesa aveva affermato che il quadro con l'effigie di un santo, con il quale era stata colpita al volto, era stato scagliato in modo disordinato e senza alcun intento di colpirla.
Il quadro probatorio, afferma la ricorrente, è stato travisato in primo ed in secondo grado, poichè si è ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero riscontrate da quelle di R.A.M. e R.T., che però neppure avevano assistito all'inizio della lite e neppure al lancio del quadro e quindi si erano limitate ad esprimere loro deduzioni su quanto accaduto.
A conforto di quanto sostenuto, la ricorrente evidenzia che R.A. è stata citata a giudizio per i reati di violenza privata e lesione personale aggravata ai danni della stessa R.C. per quanto dalla stessa commesso in occasione di detta aggressione.
3. Anche C.F. ha proposto ricorso avverso detta sentenza, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado, essendosi la Corte di appello limitata ad aderire in modo apodittico a quanto affermato dal Tribunale e senza confrontarsi con i motivi di gravame.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che non aveva valore di prova la riproduzione fotografica della pagina di Facebook mediante la quale erano state pubblicate le frasi diffamatorie, in quanto essa era priva di autenticità e la sua provenienza dall'imputata non era stata da questa riconosciuta.
3.3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che, mancando la prova della penale responsabilità dell'imputata, la motivazione è illogica laddove afferma la colpevolezza di quest'ultima.
Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso di R.C. sono manifestamente infondati.
Dalla motivazione della sentenza di secondo grado risulta che la Corte di appello ha ampiamente motivato illustrando le ragioni della penale responsabilità dell'imputata.
In particolare, i giudici di appello hanno spiegato che la deposizione della persona offesa trova riscontro nel certificato medico e nelle deposizioni di R.A.M. e R.T., mentre la teste R.O.I. è stata ritenuta inattendibile, in quanto ha reso dichiarazioni confliggenti con le deposizioni delle altre testimoni.
La motivazione non presenta carenze o contraddizioni o manifeste illogicità.
Quanto alla citazione a giudizio di R.A. per il delitto di lesione ai danni dell'odierna ricorrente, nel motivo di ricorso neppure si afferma che il relativo decreto sia stato prodotto nel corso del giudizio di appello, nè esso può essere preso in considerazione in questa sede di legittimità.
2. Analoghe considerazioni devono essere poste a base della dichiarazione di inammissibilità del ricorso di C.F., che risulta manifestamente infondato.
2.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le ragioni poste a base dell'affermazione della sua penale responsabilità. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e ha rilevato che le stesse trovano riscontro in quelle dei testi M.R. e S.L..
2.2. Quanto all'autenticità del messaggio ed alla sua provenienza dall'imputata, la Corte di appello ha affermato che esse risultano provate dalle dichiarazioni del M., al quale pure esso era stato indirizzato tramite il social network Facebook, e che al dichiarante non può attribuirsi alcun intento manipolativo e che in ogni caso dal contenuto dello stesso e dai riferimenti alle persone ed alle parentele risulta chiaramente che la ricorrente ne è l'autrice.
In ogni caso, in sede penale opera il principio del libero convincimento del giudice e non sono applicabili le norme civilistiche che richiedono il riconoscimento della parte perchè le riproduzioni fotografiche possano valere come prova nei suoi confronti.
2.3. Dall'infondatezza del secondo motivo discende inevitabilmente l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in Euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021
19-06-2021 21:27
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