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Sentenza

Trapani. Appello. Quale è lo spartiacque tra sufficiente e insufficiente specificità dei motivi d'appello?
Trapani. Appello. Quale è lo spartiacque tra sufficiente e insufficiente specificità dei motivi d'appello?
Cassazione Penale Sent. Sez. 4   Num. 37810  Anno 2021 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 12/10/2021
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
C.A. nato a M.il ..... 
avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO 
che ha concluso chiedendo 
RITENUTO IN FATTO 
1. A.C.  ricorre, tramite il suo difensore di fiducia, avverso la. 
sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, in data 21 novembre 2019, 
ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi l'impugnazione, 
dallo stesso proposta, avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico in 
data 30 aprile 2018 dal Tribunale di Trapani in relazione a delitto di furto aggravato 
commesso il 26 giugno 2016. 
Nell'appellare la condanna il deducente aveva invocato la concessione delle 
circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale, a fronte dei motivi 
d'appello, ha ritenuto non sufficientemente specificate le ragioni di censura in base 
alle quali l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado, con riferimento 
al punto concernente le predette attenuanti, in ordine al quale e censure 
dell'imputato sono state qualificate come meramente apparenti. 
2.  Nell'unico motivo di ricorso, si lamentano violazione di legge processuale e 
vizio di motivazione: il deducente osserva che la Corte ha provveduto emettendo 
un provvedimento che non ha mostrato di tenere conto delle ragioni poste a base 
dei motivi d'appello, con i quali l'odierno ricorrente aveva inteso censurare 
l'estrema stringatezza della motivazione resa dal Tribunale trapanese e l'omessa 
valutazione di elementi militanti in senso favorevole alla concessione delle 
attenuanti in parola, tra cui il ravvedimento mostrato dall'imputato, accompagnato 
dal risarcimento del danno; su tale aspetto la Corte di merito ha 
contraddittoriamente ritenuto che il ravvedimento del C., pur essendosi 
concretizzato in un'offerta risarcitoria che gli è valsa il riconoscimento 
dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., è stato ritenuto non veritiero ed 
espresso con una mera clausola di stile. Ma soprattutto, la Corte di merito ha 
ritenuto di qualificare inammissibile l'appello senza considerare che la 
giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite limita il giudizio di inammissibilità 
dell'appello ai casi di "genericità estrinseca" (quando vi è mancanza di correlazione 
tra i motivi d'appello e le ragioni in fatto o in diritto poste a base della sentenza 
impugnata; e di "genericità intrinseca" quando l'appello si basa su argomentazioni 
generiche, astratte o non pertinenti: nella specie, invero, quello della Corte di 
merito è stato un giudizio di infondatezza delle critiche mosse con l'atto di 
gravame, che non poteva essere liquidato come inammissibile. 
3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di 
cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. Il ricorso merita accoglimento. 
La ricerca di un ben preciso spartiacque tra sufficiente e insufficiente 
specificità nei motivi d'appello ha, nel tempo, formato oggetto di difformi indirizzi 
giurisprudenziali, indotti dalla preoccupazione di conferire, da un lato, un minimo 
di serietà all'impugnazione e, dall'altro, di non stabilire regole troppo preclusive 
con riguardo all'appello. 
Sintetizzando al massimo può affermarsi che, nella giurisprudenza di 
legittimità, si sono registrati due distinti orientamenti: il primo e meno restrittivo 
si é orientato in senso favorevole ad una differente valutazione dell'inammissibilità 
dei motivi di appello rispetto a quella caratteristica dei motivi di ricorso per 
cassazione; il secondo orientamento, invece, afferma la necessità di una 
valutazione omogenea della specificità dei motivi di ricorso in appello e in 
cassazione. 
1.1. Il criterio distintivo tra motivi d'appello "specifici" e "aspecifici" é stato 
individuato dalla recente sentenza a Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del 
27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 
In quest'ultima pronunzia, si é in primo luogo escluso che la riproposizione di 
questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di 
inammissibilità dell'impugnazione, atteso che il giudizio d'appello, diversamente 
da quello di legittimità, ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di 
sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche 
a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo; ed anzi i motivi d'appello, 
per essere specifici, devono necessariamente essere basati su argomenti che siano 
strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo 
luogo, il Collegio apicale ha affermato che il sindacato sull'ammissibilità 
dell'appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei 
motivi di appello. Perciò l'atto d'appello non può dirsi inammissibile laddove esso 
si fondi su motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da 
specificità intrinseca ed estrinseca. 
Nel caso specificamente devoluto alle Sezioni Unite, é stata ritenuta corretta 
la declaratoria d'inammissibilità dell'appello dell'imputato, che constava della mera 
richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle 
modalità del fatto»: richiesta ritenuta palesemente deficitaria sotto il profilo della 
motivazione, siccome del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di 
valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal 
Tribunale. 
2. Appare alquanto diversa la questione sollevata con il ricorso in esame: 
prescindendo infatti dalla valutazione di infondatezza più o meno manifesta dei 
motivi di censura articolati nell'atto d'appello (valutazione che, lo si é visto, é 
inconferente ed eccentrica rispetto a quella relativa alla sufficiente o insufficiente 
specificità dei motivi stessi), non può affermarsi che le doglianze dichiarate 
inammissibili dalla Corte distrettuale - riferite in sostanza all'atteggiamento 
processuale dell'odierno ricorrente e alla inaffidabilità del suo ravvedimento - 
fossero prive di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione correlati alla 
vicenda sottostante, né che esse mancassero di censurare il percorso 
argonnentativo del provvedimento impugnato rispetto a tali elementi oggettivi. 
Non può, in definitiva, estendersi l'ambito dell'inammissibilità dell'appello 
(confinata, come detto, ai casi di genericità estrinseca o intrinseca) alle ipotesi in 
cui il giudizio sull'appello si sostanzia in una valutazione di infondatezza più o meno 
manifesta: ciò che è consentito, come noto, nel giudizio di cassazione in base al 
parametro di cui all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., ma che è estraneo al 
giudizio d'appello. 
3. Il provvedimento impugnato (emesso in forma di sentenza in camera di 
consiglio, anziché di ordinanza) va perciò annullato con restituzione degli atti alla 
Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio. 
P.Q.M. 
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte 
d'appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio. 
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021.
Avv. Antonino Sugamele

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