Trapani. Appello. Quale è lo spartiacque tra sufficiente e insufficiente specificità dei motivi d'appello?
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 37810 Anno 2021 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 12/10/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. nato a M.il .....
avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. A.C. ricorre, tramite il suo difensore di fiducia, avverso la.
sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo, in data 21 novembre 2019,
ha dichiarato inammissibile per carenza di specificità dei motivi l'impugnazione,
dallo stesso proposta, avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico in
data 30 aprile 2018 dal Tribunale di Trapani in relazione a delitto di furto aggravato
commesso il 26 giugno 2016.
Nell'appellare la condanna il deducente aveva invocato la concessione delle
circostanze attenuanti generiche. La Corte distrettuale, a fronte dei motivi
d'appello, ha ritenuto non sufficientemente specificate le ragioni di censura in base
alle quali l'imputato aveva impugnato la sentenza di primo grado, con riferimento
al punto concernente le predette attenuanti, in ordine al quale e censure
dell'imputato sono state qualificate come meramente apparenti.
2. Nell'unico motivo di ricorso, si lamentano violazione di legge processuale e
vizio di motivazione: il deducente osserva che la Corte ha provveduto emettendo
un provvedimento che non ha mostrato di tenere conto delle ragioni poste a base
dei motivi d'appello, con i quali l'odierno ricorrente aveva inteso censurare
l'estrema stringatezza della motivazione resa dal Tribunale trapanese e l'omessa
valutazione di elementi militanti in senso favorevole alla concessione delle
attenuanti in parola, tra cui il ravvedimento mostrato dall'imputato, accompagnato
dal risarcimento del danno; su tale aspetto la Corte di merito ha
contraddittoriamente ritenuto che il ravvedimento del C., pur essendosi
concretizzato in un'offerta risarcitoria che gli è valsa il riconoscimento
dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., è stato ritenuto non veritiero ed
espresso con una mera clausola di stile. Ma soprattutto, la Corte di merito ha
ritenuto di qualificare inammissibile l'appello senza considerare che la
giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite limita il giudizio di inammissibilità
dell'appello ai casi di "genericità estrinseca" (quando vi è mancanza di correlazione
tra i motivi d'appello e le ragioni in fatto o in diritto poste a base della sentenza
impugnata; e di "genericità intrinseca" quando l'appello si basa su argomentazioni
generiche, astratte o non pertinenti: nella specie, invero, quello della Corte di
merito è stato un giudizio di infondatezza delle critiche mosse con l'atto di
gravame, che non poteva essere liquidato come inammissibile.
3. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
cassazione ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
La ricerca di un ben preciso spartiacque tra sufficiente e insufficiente
specificità nei motivi d'appello ha, nel tempo, formato oggetto di difformi indirizzi
giurisprudenziali, indotti dalla preoccupazione di conferire, da un lato, un minimo
di serietà all'impugnazione e, dall'altro, di non stabilire regole troppo preclusive
con riguardo all'appello.
Sintetizzando al massimo può affermarsi che, nella giurisprudenza di
legittimità, si sono registrati due distinti orientamenti: il primo e meno restrittivo
si é orientato in senso favorevole ad una differente valutazione dell'inammissibilità
dei motivi di appello rispetto a quella caratteristica dei motivi di ricorso per
cassazione; il secondo orientamento, invece, afferma la necessità di una
valutazione omogenea della specificità dei motivi di ricorso in appello e in
cassazione.
1.1. Il criterio distintivo tra motivi d'appello "specifici" e "aspecifici" é stato
individuato dalla recente sentenza a Sezioni Unite Galtelli (Sez. U, n. 8825 del
27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
In quest'ultima pronunzia, si é in primo luogo escluso che la riproposizione di
questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di
inammissibilità dell'impugnazione, atteso che il giudizio d'appello, diversamente
da quello di legittimità, ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di
sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche
a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo; ed anzi i motivi d'appello,
per essere specifici, devono necessariamente essere basati su argomenti che siano
strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado. In secondo
luogo, il Collegio apicale ha affermato che il sindacato sull'ammissibilità
dell'appello non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei
motivi di appello. Perciò l'atto d'appello non può dirsi inammissibile laddove esso
si fondi su motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da
specificità intrinseca ed estrinseca.
Nel caso specificamente devoluto alle Sezioni Unite, é stata ritenuta corretta
la declaratoria d'inammissibilità dell'appello dell'imputato, che constava della mera
richiesta di riduzione della pena, in quanto «eccessiva in considerazione delle
modalità del fatto»: richiesta ritenuta palesemente deficitaria sotto il profilo della
motivazione, siccome del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di
valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal
Tribunale.
2. Appare alquanto diversa la questione sollevata con il ricorso in esame:
prescindendo infatti dalla valutazione di infondatezza più o meno manifesta dei
motivi di censura articolati nell'atto d'appello (valutazione che, lo si é visto, é
inconferente ed eccentrica rispetto a quella relativa alla sufficiente o insufficiente
specificità dei motivi stessi), non può affermarsi che le doglianze dichiarate
inammissibili dalla Corte distrettuale - riferite in sostanza all'atteggiamento
processuale dell'odierno ricorrente e alla inaffidabilità del suo ravvedimento -
fossero prive di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione correlati alla
vicenda sottostante, né che esse mancassero di censurare il percorso
argonnentativo del provvedimento impugnato rispetto a tali elementi oggettivi.
Non può, in definitiva, estendersi l'ambito dell'inammissibilità dell'appello
(confinata, come detto, ai casi di genericità estrinseca o intrinseca) alle ipotesi in
cui il giudizio sull'appello si sostanzia in una valutazione di infondatezza più o meno
manifesta: ciò che è consentito, come noto, nel giudizio di cassazione in base al
parametro di cui all'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., ma che è estraneo al
giudizio d'appello.
3. Il provvedimento impugnato (emesso in forma di sentenza in camera di
consiglio, anziché di ordinanza) va perciò annullato con restituzione degli atti alla
Corte d'appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte
d'appello di Palermo, altra sezione, per il giudizio.
Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021.
01-11-2021 22:03
Richiedi una Consulenza