Trapanese condannata a demolire immobile abusivo. Ininfluente la circostanza che l'immobile era stato donato alla figlia. L'ordine di demolizione ha natura reale. Irrilevante anche il successivo rilascio di concessione in sanatoria all'avente causa.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 34670 Anno 2021
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 05/05/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.G. nata a T. il .......,
avverso l'ordinanza del 16-09-2020 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità
del ricorso;
letta la memoria del 9 aprile 2021 dell'avvocato M.M. , difensore di
fiducia della ricorrente, la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 settembre 2020, il Tribunale di Trapani, in sede
esecutiva, rigettava l'istanza di revoca proposta nell'interesse di G.P. avverso l'ingiunzione a demolire emessa nei suoi confronti il 19 febbraio
2020 dalla Procura della Repubblica di Trapani, in relazione alla sentenza di
patteggiamento resa il 24 marzo 1997 dal Pretore di Trapani a carico sia della
ricorrente, sia di suo padre L.P., relativa alla realizzazione abusiva di
una sopraelevazione tramite due vani di un immobile preesistente.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale siciliano, la P. , tramite il suo
difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 769 cod. civ.,
evidenziando che il bene oggetto dell'ingiunzione a demolire non è più di proprietà
della ricorrente, la quale lo ha donato alla figlia con atto del 29 dicembre 2008,
per cui, a partire dal compimento dell'atto di liberalità, la P. si era spogliata
di qualsiasi diritto reale o di godimento sul bene, da ciò conseguendo che la
ricorrente non ha più alcun legame con il bene de quo.
L'ordine di demolizione andava quindi revocato, tanto più ove si consideri che il
giudice aveva omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti
della nuova proprietaria, unica legittimata passiva dell'ordine demolitorio.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione dell'art. 44 della
legge n. 47 del 1985, rilevandosi che il Tribunale, lungi dal verificare lo stato del
procedimento amministrativo in corso, ha omesso di considerare che la P.,
dopo aver avviato una pratica per la sanatoria dell'immobile in esame, in data 28
luglio 2006 ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla P.A., per
cui la mancanza di un provvedimento era imputabile all'inerzia della P.A. e non
alla negligenza della richiedente, tanto più ove si consideri che era stato richiesto
l'esame dell'ing. N., il quale, se ammesso, avrebbe potuto riferire del rilascio del
parere favorevole di ammissibilità in sanatoria n. 21 del 2 settembre 2020 in
favore dell'attuale proprietaria del bene.
In ogni caso, il 12 ottobre 2020, in favore di M.C. , attuale
proprietaria, è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria, per cui l'ordine
di demolizione deve ritenersi illegittimo per effetto del provvedimento de quo.
3. Con la memoria del 12 aprile 2021, la difesa della P. ha insistito
nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone ulteriormente le argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che lo stesso consiste nella
sostanziale riproposizione di un tema già affrontato dal giudice dell'esecuzione, il
quale, in maniera pertinente, ha ritenuto non decisiva la circostanza che il bene
oggetto dell'ordine di demolizione il 20 febbraio 2009 sia stato donato dalla
richiedente alla figlia M.C. , stante la natura reale dell'ordine di
demolizione, da eseguire anche nei confronti della nuova proprietaria del bene.
È infatti irrilevante che, in epoca successiva alla sentenza, l'immobile oggetto
dell'ordine di demolizione sia stato nelle more trasferito a un soggetto diverso,
dovendosi in tal senso ribadire il principio (cfr. ex multis Sez. 3, n. 47281 del
21/10/2009, Rv. 245403 e Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802), in forza
del quale l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale,
alla luce della sua natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio,
deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto con il
bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si
tratti di soggetti estranei alla commissione del reato, fatta salva ovviamente la
facoltà del terzo di far valere sul piano civile l'eventuale responsabilità,
contrattuale o extracontrattuale, del suo dante causa, ciò in una prospettiva di
restaurazione dell'interesse pubblico compromesso dall'abuso, non potendo in
materia applicarsi quindi i principi propri del sistema sanzionatorio penale relativi
al carattere personale della pena.
L'interesse dell'ordinamento, in definitiva, è nel senso che l'immobile
abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente eliminazione della
lesione arrecata al bene protetto, mentre, ove si accedesse alla tesi
dell'impossibilità di irrogare la sanzione ripristinatoria nei confronti del nuovo
proprietario non responsabile dell'abuso, basterebbe una semplice alienazione
(reale o simulata) per vanificare la predetta funzione fondamentale.
Di qui l'infondatezza della doglianza difensiva, rispetto alla quale va aggiunto solo
che la richiedente, ex proprietaria del bene, non ha interesse a dolersi della
mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del nuovo proprietario.
2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, rispetto alla pendenza della pratica inerente il rilascio del condono
edilizio, il giudice dell'esecuzione ha osservato, in maniera non illogica, che dalla
stessa emergeva che il Comune di Trapani aveva chiesto alla richiedente una
integrazione documentale il 27 aprile 2016, non risultando a partire da quella data
l'adozione di alcun provvedimento favorevole da parte dell'ente territoriale.
Non assume invece rilievo in questa sede il fatto che il 12 ottobre 2020, ovvero in
epoca successiva al deposito dell'ordinanza impugnata (22 settembre 2020), sia
intervenuto il rilascio della sanatoria in favore della figlia della richiedente,
trattandosi di una circostanza fattuale che, all'epoca della decisione, non era nota
al giudice e che in ogni caso non è valorizzabile ora in sede di legittimità.
Né infine appare censurabile la mancata escussione nel procedimento di
esecuzione dell'ingegner S. N., tecnico di parte, il cui esame era stato
sollecitato, nella richiesta di revoca dell'ordine di demolizione, senza un riferimento
a circostanze specifiche, tali da rendere indispensabile la sua audizione al fine di
chiarire la situazione delineata dalle acquisizioni documentali.
E in ogni caso la valutazione del Tribunale non poteva che essere formulata "allo
stato degli atti" disponibili in quel momento, atti da cui, in mancanza di adeguate
allegazioni, non risulta potesse desumersi che la sanatoria poi rilasciata alla nuova
proprietaria del bene intervenisse in tempi ragionevolmente brevi.
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone pertanto
il rigetto del ricorso, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi 'dell'art. 616
cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/05/2021
Il Presidente
24-09-2021 13:31
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