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Sentenza

Stalking- Configurabilità nell'ipotesi di 'mobbing'.
Stalking- Configurabilità nell'ipotesi di 'mobbing'.
Cassazione  QUINTA SEZIONE
9 NOVEMBRE 2020, N. 31273/20
Il delitto di atti persecutori è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento. Ed è siffatto nucleo essenziale a qualificare giuridicamente la condotta che può, invero, esplicarsi con modalità atipica, in qualsivoglia ambito della vita, purché sia idonea a ledere il bene interesse tutelato, e dunque la libertà morale della persona offesa. In altri termini, il contesto entro il quale si situa la condotta persecutoria è del tutto irrilevante, quando la stessa abbia determinato un vulnus alla libera autodeterminazione della persona offesa, determinando uno degli eventi previsti dall'art. 612-bis cod. pen.. Ed assume mero contenuto descrittivo, che peraltro registra ma non limita la varietà degli ambiti fenomenologici, il riferimento a diverse declinazioni del reato, correlate a specifiche 'ambientazioni' (cd. stalking condominiale, giudiziario...). L'elaborazione giurisprudenziale giuslavoristica in tema di tutela delle condizioni di lavoro ha delineato i tratti caratterizzanti il mobbing lavorativo, che si configura ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti vessatori del datore di lavoro, e quello soggettivo, dell'intendimento persecutorio del datore medesimo che unifica la condotta, unitariamente considerata.
Ne consegue che nessuna obiezione sussiste alla riconduzione delle condotte di mobbing nell'alveo precettivo di cui all'art. 612-bis cod. pen. laddove quella 'mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro', elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice.

Non esistono precedenti in termini. La Suprema Corte ha avuto occasione di valutare la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia in caso di mobbing, limitandola alle ipotesi di rapporto di lavoro para-familiare (cfr. Sesta Sezione 39920/18).
Avv. Antonino Sugamele

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