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Sentenza

Sentenza fantasma. Trapanese ruba un flacone di profumo e viene condannato, ma la sentenza " ha i caratteri tipografici che mancano quasi completamente di inchiostro al punto che le singole lettere non sono identificabili e spariscono, come fantasmi, nel bianco della carta".
Sentenza fantasma. Trapanese ruba un flacone di profumo e viene condannato, ma la sentenza " ha i caratteri tipografici che mancano quasi completamente di inchiostro al punto che le singole lettere non sono identificabili e spariscono, come fantasmi, nel bianco della carta".
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 37694 Anno 2021
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 17/09/2021SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N,M. nato a TRAPANI il ......
avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
udito il difensore, avv. Valentina Lo Bartolo, che ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato
la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di N.M. per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 7, cod. pen., consistito
nell'impossessarsi di un flacone di profumo del valore di 64 euro, esposto in
vendita sugli scaffali di un supermercato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore,
articolando due motivi.
Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo
che la sentenza impugnata sarebbe illeggibile.
Con il secondo lamenta analoghi vizi in relazione al riconoscimento della
circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la cui
esclusione determinerebbe l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di
querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza-documento è nulla perché illeggibile (cfr. tra le altre Sez. 5,
n. 7401 del 26/09/2013, dep. 2014, Scardamaglia, Rv. 258979).
Si tratta di un dattiloscritto che, al contrario dei manoscritti, in astratto
sarebbe sempre leggibile, tuttavia il provvedimento in esame, sottoscritto dal
presidente del collegio e dal consigliere relatore, è costituito da una stampa di
caratteri tipografici che manca quasi completamente di inchiostro al punto che le
singole lettere non sono identificabili e spariscono, come fantasmi, nel bianco
della carta.
Si potrebbe affermare che la sentenza difetti di "apparenza", impiegando
l'espressione con significato diverso da quello giuridico, per alludere al fatto che
la motivazione non riesce materialmente ad "apparire", a rimanere impressa sul
foglio di carta.
4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata.e che gli atti
vanno restituiti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione della
sentenza nulla.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli
atti alla Corte di appello di Palermo per la rinnovazione della sentenza nulla.
Così deciso il 17/09/2021
Avv. Antonino Sugamele

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