Salemitano condannato perchè non ottempera all'ordine di custodire 500 maiali dentro un recinto, non impedendo, che gli animali raggiungessero la città di Salemi.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 1459 Anno 2021Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCOData Udienza: 24/11/2020
SENTENZA sul ricorso proposto da B.A.., nato a Salemi il ....... avverso l'ordinanza del 30/04/2020 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Penale Sent. Sez. 1 Num. 1459 Anno 2021Presidente: SIANI VINCENZORelatore: CENTOFANTI FRANCESCOData Udienza: 24/11/2020
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del riesame, confermava il sequestro preventivo di cinquecento maiali, di proprietà di A.B. , disposto in relazione al reato di cui all'art. 650 cod. proc., che era stato contestato per l'inottemperanza all'ordinanza sindacale che, per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, imponeva la custodia dei capi animali all'interno del recinto loro destinato, in modo da impedire che essi raggiungessero le zone abitate del Comune di Salemi. Il periculum era stato ravvisato nel rischio di aggravamento delle conseguenze del reato, insito nella protrazione della condotta illecita. 2. B. ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio radicale della motivazione. Nessuna colpa sarebbe addebitabile al titolare dell'allevamento, costretto a far uscire gli animali dal recinto perché, a causa delle precarie condizioni economiche, aggravate dalla nota emergenza epidemiologica, e a causa delle connesse restrizioni agli spostamenti, impossibilitato a sfamarli. Né al predetto titolare si sarebbe potuto ascrivere di non avere impedito la crescita abnorme del suo allevamento, trattandosi di condotta antecedente l'emanazione dell'ordinanza sindacale, che non poteva qualificarsi come violativa della medesima. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.l. n. 137 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamento infondato. Il fumus di commissione del reato, richiesto per l'adozione del sequestro preventivo, postula il riscontro di concreti elementi di fatto, anche di natura indiziaria, che consentano di configurare il reato medesimo e di riferirlo, dal lato obiettivo e subiettivo, alla condotta dell'indagato (da ultimo, Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152-01). A tale canone il giudice del riesame si è correttamente attenuto, avendo accertato, sia pure nei limiti di una cognizione allo stato necessariamente sommaria, l'inosservanza, da parte di Bonasoro, dell'ordine dell'Autorità, a lui legalmente impartito per ragioni di igiene e sicurezza pubblica; inosservanza riconducibile a negligenza e imperizia nella gestione del suo allevamento, tali da integrare il necessario coefficiente psicologico del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 cod. pen. Il fatto che l'allevamento fosse stato lasciato crescere a dismisura, già prima dell'adozione del provvedimento sindacale, concorre, nella prospettiva del ragionamento giudiziale, a qualificare ulteriormente quel coefficiente, comunque ravvisato nella condotta successiva, consistita nella sottovalutazione del pericolo derivante dalla libera circolazione del bestiame e dal mancato approntamento di misure comunque idonee a scongiuralo, incluso il trasferimento dei maiali in altri siti, come imposto dal medesimo provvedimento. Trattasi di apprezzament integranti motivazione pienamente esistente, né meramente apparente, che senza successo - considerati i limiti che il sindacato di questa Corte incontra in tema di impugnazione inerente le misure cautelari reali (tra le molte, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01) - il ricorso mira in questa sede a contrastare. 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Alla relativa declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2020
31-01-2021 18:13
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