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Sentenza

Riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati- Rapporti e vincoli tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione.
Riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati- Rapporti e vincoli tra giudice della cognizione e giudice dell'esecuzione.
Cassazione PRIMA SEZIONE
12 MARZO 2021, N. 9896/21

A norma dell'art. 671 cod. proc. pen., la continuazione può essere riconosciuta dal giudice dell'esecuzione 'sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione'. Va peraltro precisato che, se è pur vero che il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva' il giudicato si forma in relazione alle questioni decise dal giudice, e non anche in ordine a quelle che non sono state devolute alla cognizione del giudice e che questi, pur potendole decidere d'ufficio, non ha esaminato. Ne consegue che il mancato riconoscimento di ufficio, da parte del giudice della cognizione, della continuazione così detta esterna non costituisce giudicato negativo implicito sul punto, che quindi può formare oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo.
Conforme, Prima Sezione, n. 43777/15, CED 265251.
Avv. Antonino Sugamele

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