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Sentenza

Richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare- Onere di notifica alla persona offesa- Non applicabile nei casi in cui la richiesta si fondi su ragioni di salute del cautelato.
Richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare- Onere di notifica alla persona offesa- Non applicabile nei casi in cui la richiesta si fondi su ragioni di salute del cautelato.
Cassazione SESTA SEZIONE
10 MARZO 2021, N. 9529/21
In tema di provvedimenti de libertate, è necessario bilanciare i diritti della vittima con quelli dell'accusato. In tale ottica, le esigenze di giustizia e di sicurezza - che costituiscono il fondamento dei diritti della persona offesa ad essere informata- devono coordinarsi e sono recessive rispetto al diritto alla salute del detenuto, soprattutto in tema di custodia cautelare, in ragione della presunzione di non colpevolezza e di un diritto espressamente qualificato fondamentale, come quello alla salute. Ne consegue che l'obbligo di notifica della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare custodíale al difensore della persona offesa o a quest'ultima, previsto dall'art. 299, comma 3 cod. proc. pen., non sussiste ove l'istanza sia fondata su ragioni di incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute e di età del detenuto, ai sensi dell'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Conforme, Quinta Sezione, n. 165/2021, CED 280325.
Avv. Antonino Sugamele

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