Reato commesso in stato di ubriachezza- Valutazione del dolo specifico.
Cassazione penale QUARTA SEZIONE
7 LUGLIO 2021, N. 25758
Premesso che la presunzione assoluta di imputabilità, posta dall'art.92 cod. pen. nei confronti del reo ubriaco non esime il giudice dall'obbligo di accertare in concreto la sussistenza della colpevolezza, va ritenuto che proprio in considerazione dell'effettiva riduzione della capacità di intendere e volere procurata dall'ubriachezza, la verifica del dolo avvenga in termini "semplificati". Il dolo specifico non può, dunque, ritenersi incompatibile con lo stato di ubriachezza, che ne consente, al contrario, una verifica semplificata, per cui, nella fattispecie di cui all'art. 336 cod.pen., occorrerà accertare che l'ubriaco, sebbene non lucidamente, abbia volontariamente orientato la sua condotta verso la specifica finalità di costringere il pubblico ufficiale a compiere l'atto contrario ai propri doveri o ad omettere l'atto dell'ufficio.
La pronunzia richiama principi affermati da Sesta Sezione, n. 31749/15, CED 264428.
02-10-2021 05:11
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