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Sentenza

Reati tributari: quando è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto? Art. 10-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e particolare tenuità del fatto.
Reati tributari: quando è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto? Art. 10-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e particolare tenuità del fatto.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22/10/2020) 25-01-2021, n. 2901

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino;

nel procedimento a carico di:

P.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/11/2019 del Tribunale di Urbino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 5 novembre del 2019, il Tribunale di Urbino - avendo riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, perchè nella sua qualità di amministratore unico della P. s.r.l. non versava, entro i termini previsti per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta per l'esercizio 2012, ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti per un importo di Euro 153.094,19, superiori quindi alla soglia di punibilità prevista di Euro 150.000,00 (capo a), e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, perchè nella sua qualità di amministratore unico della P. s.r.l., non versava, entro i termini previsti per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta per l'esercizio 2013, ritenute risultanti dalla certificazioni rilasciate ai sostituti per un importo di Euro 165.043,51, (capo b) - ha dichiarato lo stesso non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p..

2. Avverso la sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l'inosservanza dell'art. 131 bis c.p., limitatamente al capo b) dell'imputazione. A parere del pubblico ministero, il giudice avrebbe omesso di specificare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al riconoscimento della causa esimente, essendosi limitato a richiamare la giurisprudenza di legittimità, per concludere semplicemente che il comportamento dell'imputato non poteva considerarsi abituale. In particolare, nessuna analisi risulterebbe effettuata in ordine all'offensività della condotta in considerazione dell'importo evaso rispetto alla soglia di punibilità introdotta dal legislatore, poichè in tal caso l'istituto di favore - come sancito dalla giurisprudenza di legittimità - è applicabile solo se l'ammontare dell'imposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità. Nel caso de quo, l'importo del mancato versamento era pari ad Euro 165.043,51, e quindi superiore al 10% dell'importo soglia.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto: le modalità della condotta, l'esiguità del danno e del pericolo da essa derivante, e il grado della colpevolezza, ovvero quei requisiti di minima offensività che giustificano la deroga alla, altrimenti doverosa, applicazione della risposta punitiva dello Stato alla loro commissione (Sez. Un., n. 13681, del 6/04/ 2016; in particolare sul requisito della minima offensività che deve caratterizzare il fatto di particolare tenuità: Sez. 6, n. 46255, del 3/11/2016). Si richiede, cioè, un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta al fine di verificarne l'entità del suo complessivo disvalore. La nuova normativa non si interessa, infatti, della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Deve ricordarsi, altresì, con specifico riferimento alla ipotesi in cui sia stata fissata una soglia di punibilità, che l'orientamento interpretativo di questa Corte si è indirizzato nel senso che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia applicabile solo nel caso in cui si tratti di violazioni relative ad un ammontare vicinissimo a detta soglia, in considerazione del fatto che il grado di offensività che dà luogo a reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia stessa (ex plurimis, Sez. 3 n. 58442 del 02/10/2018 Rv. 275458; Sez. 3 n. 13218 del 20/11/2015 Rv. 266570). Ciò, tuttavia, deve essere inteso nel senso che l'eventuale particolare tenuità del fatto debba essere considerata non con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, ma, in ogni caso, in rapporto alla condotta nella interezza. Un tale giudizio non emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata, che si è limitata a richiamare genericamente la presenza dei presupposti di legge, senza adeguatamente valutare la condotta in base ai criteri generali dettati dall'art. 131 bis c.p., e senza considerare che l'imputato aveva omesso un versamento di oltre 165.000,00 Euro, superando di poco più di 15.000,00 - ovvero di poco più del 10% - la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie. In altri termini, anche qualora il giudice dovesse ritenere che il superamento della soglia, per la sua entità quantitativa, non sia di per sè ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità, ciò non esclude che possano intervenire ulteriori e diversi elementi ostativi, essendo necessaria, in ogni caso, una valutazione globale della fattispecie.

2. In forza di tali considerazioni, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, perchè proceda a nuovo giudizio quanto alla fattispecie di cui al capo b) dell'imputazione, facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Deve ricordarsi, comunque, che, nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione eventualmente maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, Rv. 267590).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 2, conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del D.L. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021
Avv. Antonino Sugamele

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