Reati tributari - Emissione di fatture per operazioni inesistenti - Criteri per individuare il giudice competente.
Cassazione penale PRIMA SEZIONE
2 LUGLIO 2021, N. 25403
Alla luce dei principi stabiliti dal codice di rito e dal decreto legislativo 74 del 2000, il conflitto di competenza va risolto applicando i seguenti principi: a) non si deve tenere conto, ai fini della determinazione della competenza, dei reati di pari gravità per i quali non è conosciuto il luogo di consumazione; b) la competenza per territorio deve essere determinata alla luce del primo dei reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo (o i luoghi) di consumazione (art. 16, comma 1 cod. proc. pen.); c) per determinare quale, tra i reati di pari gravità di cui è conosciuto il luogo di consumazione, è stato commesso per primo, occorre avere riguardo alla data dell'unica fattura emessa in quel periodo ovvero alla data della prima fattura tra quelle emesse nel medesimo periodo di imposta. In effetti, la disposizione dell'art. 8, comma 2 D. L.vo 74 del 2000, secondo cui l'emissione di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato, non muta la natura istantanea del reato stesso, che si consuma al momento dell'emissione della fattura (la prima o l'unica del periodo); d) una volta individuato il primo tra i reati di pari gravità commessi in luogo conosciuto secondo il criterio appena indicato, la competenza per territorio per tale reato - e, quindi, in ragione della connessione, per tutti i reati oggetti del giudizio - si individua sulla base del luogo di emissione delle fatture in quel periodo, se sono state tutte emesse nel medesimo circondario, ovvero sulla base del luogo di prima iscrizione della notizia di reato nel caso in cui le fatture siano state emesse in luoghi rientranti in diversi circondari. In effetti, il criterio posto dall'art. 18, comma 3 D. L.vo 74 del 2000 è alternativo, e quindi sostituisce, quello desumibile dall'art. 8, comma 1 cod. proc. pen. (luogo di consumazione del reato) nel caso specifico in tale norma contemplato; e) non trova applicazione il criterio posto dall'art. 18, comma 1 D. L.vo 74 del 2000 che presuppone l'impossibilità di determinare la competenza sulla base dell'art. 8 cod. proc. pen.
02-10-2021 05:19
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