Prova dichiarativa. Limitazione del diritto al controesame del difensore. Non integra inutilizzabilità della prova ma nullità a regime intermedio.
Cassazione Penale TERZA SEZIONE
20 SETTEMBRE 2021, N. 34657/21
La sanzione della inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen, trova applicazione solo quando un elemento probatorio sia assunto "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge" e non quando l'assunzione, pur consentita, venga effettuata senza l'osservanza delle prescritte formalità, potendo trovare applicazione in tale ipotesi, solo il diverso istituto della nullità. La violazione dell'art. 500 cod. proc. pen. ed in particolare il non consentire al difensore dell'imputato di procedere alle contestazioni nell'esame testimoniale, realizza ipotesi di nullità di ordine generale sotto il profilo dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto comporta certamente lesione del diritto di difesa nell'ambito della procedura predisposta all'accertamento dei fatti. Tale nullità, peraltro, in quanto non rientrante tra le ipotesi di cui al successivo art. 179 cod. proc pen., deve ritenersi a regime intermedio e pertanto sanabile per effetto della mancata eccezione ad opera della parte che vi assiste immediatamente dopo il compimento dell'atto. Sotto tale profilo non è sufficiente, dunque, che la difesa chieda di procedere alla contestazione, ma è necessario che la stessa, nell'ipotesi in cui la contestazione venga negata, rilevi, in quanto presente, la nullità; in mancanza di siffatta tempestiva eccezione, la deduzione effettuata solo nei motivi di appello (o con il ricorso per cassazione) non può valere, a causa dell'intervenuta sanatoria e decadenza.
La pronunzia richiama Sesta Sezione, n.9324/1995, CED.202551, precedente risalente ma mai disatteso.
11-12-2021 19:23
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