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Sentenza

Prova dichiarativa - Inutilizzabilità nei casi di atti di rogatoria non utilizzabili.  Presupposti.
Prova dichiarativa - Inutilizzabilità nei casi di atti di rogatoria non utilizzabili. Presupposti.
Cassazione penale TERZA  SEZIONE  6 SETTEMBRE  2021, N.  32866 /21  


L 'art. 729, comma 3, cod. proc.  pen . inibisce ¡'utilizzabilità delle dichiarazioni "aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili" perché effettuati in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc.  pen . . Lo  stesso deve essere inteso nel senso della necessità che la deposizione, per potere essere ritenuta inutilizzabile, riguardi formalmente l'esatto contenuto degli stessi atti acquisiti per via  rogatoriale ; al contrario, ben può la deposizione, formatasi per via indipendente ad autonoma rispetto agli atti  rogatorìali , avere semplicemente ad oggetto gli stessi fatti storici o le stesse circostanze coincidenti con quelli contenuti nell'atto inutilizzabile senza che da ciò possa derivare alcuna sanzione processuale. In altri termini, mentre è comprensibile e insito nella previsione di legge che tutte quelle prove che, in qualche modo, traggano origine, direttamente, o per via derivata, dalla  rogatoria effettuata con riserva di specialità siano coinvolte nella sanzione di inutilizzabilità - come nel caso di specie - sarebbe del tutto irrazionale che quest'ultima colpisse anche prove originatesi in via autonoma e indipendente dalla rogatoria effettuata o addirittura precedentemente ad essa, seppure giunte, poi, al medesimo esito contenutistico. A ciò deve aggiungersi che, qualora la rilevanza della prova sia stata adeguatamente prospettata dalla parte ovvero emerga in modo chiaro dalla sentenza impugnata il giudice di legittimità è tenuto a valutarne anche d'ufficio l' inutilìzzabilità .  

Conforme, Terza Sezione, n. 31424/16, CED 267661 .
Avv. Antonino Sugamele

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