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Sentenza

Palermo. Prodotti ittici in vendita in strada su banchetto, senza ghiaccio ed esposti ad agenti atmosferici e inquinanti.
Palermo. Prodotti ittici in vendita in strada su banchetto, senza ghiaccio ed esposti ad agenti atmosferici e inquinanti.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 novembre 2020 – 12 marzo 2021, n. 9910
Presidente Sarno – Relatore Andronio

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 7 dicembre 2018, il Tribunale di Palermo ha condannato l'imputato alla pena di Euro 300,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 5, lettera b), del D.Lgs. n. 283 del 1962, perché deteneva per la vendita sulla via pubblica vari prodotti ittici (compiutamente indicati nel verbale di sequestro) in cattivo stato di conservazione, in quanto posti su un banchetto occasionale privo di copertura a temperatura ambiente, e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si deduce l'inosservanza degli artt. 419 e ss. cod. proc. pen. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato in sede di indagini preliminari fosse sufficiente a garantire allo stesso la conoscenza del processo, dovendosi considerare, quindi, non regolare la notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il difensore d'ufficio. A parere della difesa, il Tribunale - atteso l'esito negativo della notifica effettuata presso il domicilio eletto dell'imputato durante la fase delle indagini preliminari - avrebbe dovuto, prima dell'apertura del dibattimento, effettuare ricerche più accurate in ordine alla posizione dell'imputato e, in caso di esito negativo delle stesse, dichiarare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. Si sostiene, inoltre, che le successive notifiche effettuate presso lo studio del difensore d'ufficio, non erano sufficienti ai fini della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, in quanto il rapporto che lega quest'ultimo al difensore d'ufficio prescinde dall'esistenza di una relazione di fiducia e di interscambio continuo d'informazioni.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si deduce l'inosservanza degli artt. 552, comma 1, e 181, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta la nullità del decreto di citazione per la genericità e l'indeterminatezza del capo d'imputazione, non permettendo la sua formulazione di comprendere il luogo, le modalità dei fatti, il tipo di prodotto ittico venduto, visto il divieto di richiamo per relationem al verbale di sequestro.
2.3. In terzo luogo, si deduce vizio di motivazione in ordine al cattivo stato di conservazione degli alimenti ed alla destinazione degli stessi al commercio. La sentenza, infatti, non avrebbe adeguatamente motivato: per un verso, in relazione alla condizione degli alimenti, non essendovi alcun cenno sui risultati delle analisi effettuate dall'A.S.L.; per altro verso, in relazione alla presenza o meno di avventori intenzionati ad acquistare il prodotto, elemento necessario per capire se vi fosse stata effettivamente la vendita o quantomeno la destinazione alla vendita.
2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si lamentano la violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in ragione di un precedente specifico del 2014. Sul punto, la difesa sostiene che, ai fini del presupposto ostativo della configurabilità della causa di non punibilità, il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame; sicché il giudice avrebbe dovuto riconoscere tale esimente. Analoghe considerazioni vengono svolte in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo - riferito alla mancata conoscenza da parte dell'imputato del procedimento a suo carico - è manifestatamente infondato.
Dall'esame degli atti, doveroso anche in sede di legittimità ove si tratti di verificare la fondatezza o meno di eccezioni di natura processuale, emerge espressamente che la notificazione del decreto di citazione a giudizio fu inizialmente disposta presso il domicilio ritualmente eletto dall'imputato, e solo a seguito della constatata impossibilità di perfezionamento al suddetto domicilio, presso il difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Dunque, in presenza di una rituale elezione di domicilio che neppure la difesa contesta, risulta priva di rilievo la richiesta di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-quater, cod. proc. pen. Invero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'impossibilità di notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157, cod. proc. pen., (cfr. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772-01). Tutto ciò, considerato l'onere incombente sull'imputato di comunicare ogni variazione dell'iniziale elezione di domicilio (ex multis, Sez. 6, n. 24864 del 19/04/2017, Rv. 270031; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016, Rv. 268158).
1.2. Il secondo motivo di ricorso - riferito alla genericità ed indeterminatezza del capo d'imputazione - è manifestatamente infondato.
Va premesso che, al riguardo, non ci si deve riferire solo al capo di imputazione in senso stretto, ma occorre anche considerare quegli atti, inseriti nel fascicolo processuale, che pongono l'imputato nelle condizioni di avere contezza in modo più ampio dell'addebito (ex plurimis, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455; Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Sez. 5 n. 51248 del 05/11/2014, Rv. 261741).
Nel caso in esame, si è contestato all'imputato di avere detenuto, per la vendita sulla pubblica via, vari prodotti ittici (compiutamente indicati nel verbale sequestro in atti) in cattivo stato di conservazione i quanto posti su un banchetto occasionale privo di copertura a temperatura ambiente, e sottoposti agli agenti atmosferici e inquinanti. E il tenore il capo d'imputazione deve ritenersi integrato dal verbale di sequestro, noto all'indagato, nel quale era stato indicato, non solo il tipo di prodotto ittico venduto, ma erano state analiticamente segnalate le singole circostanze che avevano determinato il cattivo stato di conservazione, nonché il luogo e l'epoca dei fatti. L'imputazione, in tal modo, ha consentito all'imputato di pienamente conoscere l'accusa ed esercitare il diritto di difesa.
1.3 II terzo motivo di ricorso - riferito alla mancanza di motivazione in relazione al cattivo stato di conservazione degli alimenti ed alla destinazione degli stessi al commercio - è inammissibile.
Ai fini della configurabilità del reato in esame, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (ex plurimis, Sez. 3, n. 39037 del 10/05/2018, Rv. 273919; Sez. 3, n. 6108, del 17/01/2014, Rv. 258861; Sez. 3, n. 15094, del 20/04/2010; Sez. 3, n. 35234, del 21/09/2007; Sez. 3, n. 26108, 10/06/2004; Sez. 3, n. 123124, del 24/03/ 2003; Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Rv. 220717; Sez. 4, n. 38513, del 18/11/ 2002). Ed è stato chiarito che il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lettera b), del d.lgs. n. 283, del 1962, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, trattandosi di una fattispecie volta alla tutela del cd. ordine alimentare, diretta ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (Sez. 3, n. 40772 del 05/05/2015, Rv. 264990; Sez. 3, n. 35828, del 2/09/2004). E', quindi, necessario accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze (Sez. 3, n. 439, del 11/01/2012; Sez. 3, n. 15049, del 13/04/2007), escludendosi, tuttavia, la necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile a seguito di una semplice ispezione {ex plurimis, Sez. 3, n. 12346 del 04/03/2014, Rv. 258705; Sez. 3, n. 17009 del 26/02/2014, Rv. 259002).
Nella specie, il Tribunale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha accertato, in aderenza alle emergenze istruttorie costituite da testimonianze degli operanti e dal verbale di sequestro, che il cattivo stato di conservazione degli alimenti emergeva in considerazione del fatto che il prodotto ittico veniva esposto su un banchetto occasionale, senza ghiaccio a cielo aperto e a diretto contatto degli agenti atmosferici e ambientali, in mancanza, peraltro, dell'autorizzazione alla vendita. Risulta, dunque, pienamente integrata una violazione del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione imposte per la sua natura. E risulta pienamente congrua - a fronte di generiche asserzioni difensive di segno contrario - anche la motivazione relativa alla destinazione alla vendita degli alimenti, perché che gli stessi venivano esposti dall'imputato in una pubblica via, circostanza che rende palese che il prodotto era destinato alla vendita, a prescindere dal fatto che durante l'accertamento espletato dall'autorità preposta non fosse stata rilevata la presenza di avventori per l'acquisto del pesce.
1.4 II quarto motivo di ricorso - riferito al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle circostanze generiche - è inammissibile per genericità.
In giurisprudenza, si è più volte affermato che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (ex multis, Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275635; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Rv. 268499). Tanto premesso, va osservato che il ricorso non specifica le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Tribunale a riconoscere all'imputato tale beneficio. Invero, la censura pecca di specificità, in quanto richiama esclusivamente la giurisprudenza di legittimità in ordine ai rapporti tra l'istituto in esame e i precedenti penali a carico dell'imputato, senza nulla argomentare in ordine agli ulteriori presupposti fattuali previsti dalla norma per la concessione della causa di non punibilità. Per analoghe ragioni, risulta generico il motivo riferito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. 30228, del 05/06/2014, Rv. 260054), deve prendersi atto che nulla è stato allegato o dedotto dal ricorrente in ordine a concreti e specifici elementi suscettibili di poter essere positivamente apprezzati.
2. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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