Nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-05-2021) 10-06-2021, n. 22974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella - Presidente -
Dott. MESSINI D'AGOSTINI P. - rel. Consigliere -
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -
Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere -
Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M.O., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALEREMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. COCOMELLO Assunta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa in data 1/4/2019 la Corte di appello di Palermo per quanto qui rileva - confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva dichiarato S.M.O. colpevole del reato di truffa, avendo egli consegnato un assegno circolare falso in pagamento di prodotti alimentari, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa.
2. Ha proposto ricorso S.M.O., a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale sotto due diversi profili.
2.1. Quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata ha ricostruito i fatti in modo frazionato e contraddittorio, aderendo soltanto alle valutazioni del Tribunale.
La Corte di appello non ha considerato che nel fascicolo del dibattimento non vi è copia del titolo consegnato alla persona offesa, sì da verificare che si trattasse di un assegno circolare, circostanza da ritenere dubbia alla luce della deposizione del teste M..
Non era poi comprensibile il fatto che la vittima non avesse contattato l'imputato per chiedere spiegazioni ed accertare se S. fosse stato a propria volta truffato da altro soggetto.
La Corte territoriale è pervenuta alla condanna sulla base di indizi privi dei requisiti previsti dall'art. 192, comma 2, codice di rito.
2.2. Con il secondo motivo, deduce il ricorrente che la sentenza ha omesso di esaminare i motivi di appello con i quali la difesa aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. e la concessione del beneficio della non menzione della condanna, sussistendone tutti i presupposti di legge.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
2. Privo di ogni fondamento è il primo motivo, in punto di responsabilità.
E' irrilevante l'eventuale mancanza del fascicolo del dibattimento di copia dell'assegno in questione, risultando dalla sentenza di primo grado che in data 12/10/2015 i Carabinieri acquisirono e posero sotto sequestro l'assegno "circolare clonato avente n. (OMISSIS) datato (OMISSIS)", del quale il Tribunale di Trapani ha disposto la confisca.
Ha evidenziato la Corte di appello che detto assegno circolare, di 5.777,43 Euro, fu intestato alla ditta presso la quale S. acquistò i prodotti caseari, necessariamente su disposizione dello stesso, che mai aveva versato la relativa provvista, trattandosi di un assegno falso.
Erroneamente la difesa ha evocato la prova logica, indiziaria, in presenza di una prova diretta, costituita dal pacifico versamento di un assegno dall'imputato alla venditrice, con piena consapevolezza della falsità del titolo, desunta dalla richiamata circostanza, in assenza di una ipotesi alternativa anche solo vagamente prospettata dal ricorrente.
In proposito va ribadito che nell'ordinamento processuale penale non è ovviamente previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 3, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di Perna, Rv. 247426).
Anche di recente questa Corte ha osservato che l'omessa prospettazione da parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dei fatti contestati, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 14552 del 18/02/2021, Amico, non mass.).
3. E' fondato, invece, il secondo motivo.
La sentenza impugnata, infatti, ha riportato in premessa i due motivi di appello inerenti alla omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. e - in via subordinata - alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
Tuttavia, nonostante le richieste fossero accompagnate dalla indicazione di specifiche ragioni a sostegno, la Corte di merito ha del tutto omesso di esaminare i relativi motivi di appello.
4. La sentenza, pertanto, va annullata in ragione della omessa valutazione, da parte della Corte di appello, della sussistenza dei presupposti per la eventuale applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. Resta assorbito il motivo, logicamente subordinato, inerente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della richiesta ex art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2021
19-06-2021 21:17
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