Marettimo. Chiude senza preavviso la farmacia di turno. Interruzione di pubblico servizio.Farmacista condannato.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 18565 Anno 2021Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPERelatore: AMOROSO RICCARDOData Udienza: 07/04/2021
ORDINANZA sul ricorso proposto da: P. I. E. nato a S.il ....... avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 3376/2020 del 14/10/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a P.I.E. dal Tribunale di Trapani in data 22/11/2017, per il reato di cui all'art. 331 cod. pen., per interruzione di un pubblico servizio avendo chiuso senza preavviso la propria farmacia di turno, l'unica presente sull'isola di Marettimo dal 15 al 20 novembre 2013 2. Con il ricorso proposto dal suo difensore P. _chiede l'annullamento della sentenza deducendo vizio di violazione di legge e vizio della motivazione: per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento alla richiesta avanzata nei motivi di appello di acquisire i dati del servizio meteorologico nel periodo 15-20 novembre 2013 e quelli concernenti il collegamento marittimo con l'isola nello stesso periodo di tempo. 3. Il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. La Corte ha adeguatamente motivato in merito alla ritenuta infondatezza della giustificazione addotta dall'imputato, riferita alle condizioni metereologiche, atteso che tali giustificazioni erano state segnalate solo per due delle giornate interessate dalla chiusura della farmacia (18 e 19 novembre), successive al primo giorno di chiusura del 15 novembre. Ugualmente prive di fondamento sono le censure alla decisione della Corte di appello in merito alla superfluità delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente, che sono state rigettate con motivazione puntuale e corrente alle valutazioni del compendio probatorio già acquisito nel corso del giudizio di primo grado. Nel giudizio di appello l'assunzione di prove nuove, non sopravvenute ma preesistenti e non acquisite nel giudizio di primo grado, costituisce un istituto eccezionale ed il potere di disporre la rinnovazione è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). 4. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/04/2021
23-05-2021 19:41
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