Legittima difesa domiciliare: esclusa se l'arma non è legittimamente detenuta
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27/01/2021) 27-04-2021, n. 15851
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente -
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.I., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DALL'OLIO MARCO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore;
L'avvocato CAVALLO ANDREA ALDO, conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
L'avvocato MORLACCHINI FILIPPO, conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Alle ore 14:08 l'udienza è sospesa;
alle ore 15:04 l'udienza riprende.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 26 settembre 2019, la Corte di Assise di Appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma il 29 novembre 2018, concessa l'attenuante della provocazione, condannava M.I. alla pena di dodici anni di reclusione per il reato di omicidio volontario di I.A. (capo 1) e per i reati connessi di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 3 e 4 (capo 2) e art. 648 c.p. (capo 3).
1.1. La Corte capitolina, dato atto delle prove dichiarative (s.i.t. di C.F., G.R. e ME.Va.; dichiarazioni rese dall'imputato davanti al P.M. e in sede di convalida di fermo) e di natura tecnica (consulenze medico-legale e balistica svolte su incarico del P.M.) acquisite in primo grado e delle valutazioni conclusive formulate dal G.U.P., riportati i motivi di appello del P.G. e dell'imputato, procedeva ad enucleare i seguenti fatti incontestati:
a) l'attuazione di condotte gravemente e reiteratamente persecutorie poste in essere, nei mesi e nei giorni precedenti l'omicidio, nei confronti del M. e di ME.Va., da parte di I.A., ex pugile soprannominato "(OMISSIS)", ostile per motivi familiari (era la donna del fratello) e personali (aveva intrattenuto con costei una brevissima relazione) al legame sentimentale tra i due;
b) l'acquisto di una pistola clandestina da parte del M. pochi giorni prima dell'omicidio;
c) la visita nella notte tra il (OMISSIS) da parte dello I. al M., che si trovava in compagnia della ME. ( I. citofonò e l'imputato lo invitò a salire);
d) l'aggressione violenta perpetrata dallo I., appena entrato, ai danni del M. e della ME.; la reazione immediata del M., che sparò un colpo di pistola contro l'aggressore e lo inseguì, già ferito, per un tratto di scale, esplodendo ancora alcuni colpi di pistola nella sua direzione;
e) il soccorso prestato allo I., che si accasciava accanto al portone dello stabile, dalla sua compagna C.F., che era rimasta in auto ad attenderlo;
f) la fuga in auto del M. e della ME., che si recarono in un albergo dove trascorsero la notte; il M., strada facendo, si liberò della pistola, che, dopo essersi costituito nella giornata del 24 gennaio, farà ritrovare agli inquirenti.
1.2. Passando ad analizzare la versione resa dall'imputato, i Giudici dell'appello osservavano che, a differenza del G.U.P., che aveva parlato di un'aggressione immediata contro la coppia, M. sosteneva di aver ricevuto da solo lo I., perchè la ME., impaurita, si era rifugiata in camera da letto. Sempre a differenza del G.U.P., che aveva descritto l'imputato come avente a portata di mano la pistola già carica, il M. riferiva che lo I. sì era messo a perquisire le camere, aveva trovato la ME. nascosta sotto il piumone e aveva infierito su di lei con tale violenza che egli l'aveva creduta morta; a quel punto, era intervenuto in difesa della donna, ingaggiando con l'ex pugile, nel corridoio, una colluttazione, nel corso della quale aveva esploso un colpo senza l'intenzione di uccidere l'antagonista e continuando a esplodere contro di lui, che fuggiva per le scale, dei colpi alla cieca a scopo intimidatorio.
Circa il possesso dell'arma, M. dichiarava di essersela procurata perchè terrorizzato dallo I., ma di non aver informato nessuno del suo possesso.
1.3. La Corte di merito riscontrava nella versione dell'imputato un "doppio mendacio".
Il primo riguardava la consapevolezza, da parte di terzi, del fatto che l'imputato si fosse procurato una pistola. La circostanza era, invero, sicuramente nota alle tre persone ( G.R., convivente del padre dello I., E.A. e D.A.) che avevano informato via SMS lo I. (" M. è corazzato") e, dunque, qualche giorno prima dell'omicidio, lo aveva saputo lo stesso "(OMISSIS)".
Il secondo concerneva più direttamente la ricostruzione del fatto.
Non era possibile che lo I. avesse perquisito la casa sino a scovare la ME. rannicchiata sotto il piumone, per il semplice fatto che nessuna traccia biologica della donna era stata ritrovata in quella sede: nemmeno qualche goccia di sangue, che pure, a sentire M., avrebbe dovuto esservi, dal momento che il pestaggio era stato così estremo da fargli temere per la stessa vita della compagna.
1.4. Il doppio mendacio rilevabile nella ricostruzione dell'imputato si riverberava sulla ricostruzione dei fatti, inducendo i Giudici del gravame a concludere sulla dinamica dell'accaduto in sintonia con il Giudice di primo grado.
Anche secondo la Corte di Assise di Appello, il "(OMISSIS)", entrato nell'appartamento, si era immediatamente trovato di fronte M. e la ME., che aveva assalito, prendendoli a pugni. M., che era già armato, colpito ripetutamente, aveva usato la pistola per ferire in modo mortale l'aggressore. Questa dinamica - ad avviso della Corte romana - si accordava con il ritrovamento nel salotto del bossolo rilasciato dall'esplosione del proiettile fatale. All'osservazione difensiva (potrebbe esservi stato spostato casualmente da uno degli operanti intervenuti sulla scena del delitto), doveva contrapporsi un duplice argomento: da un lato, era intervenuto personale esperto nelle investigazioni sulla scena del crimine, e dunque una simile distrazione era quanto mai vaga e ipotetica; dall'altro, si trattava di una congettura (lo spostamento) a fronte di una circostanza obiettiva (il ritrovamento), oltretutto confermata dalla ricostruzione testè operata della dinamica omicida (pag. 17).
1.5. Escludevano, i Giudici dell'impugnazione, la sussistenza dei requisiti della cd. legittima difesa "domiciliare".
Siccome l'imputato, ricevuta la citofonata dello I., lo aveva invitato a salire, aprendogli la casa, non poteva sostenersi che la vittima si fosse introdotta, nemmeno con la frode, nel domicilio altrui contro la volontà del titolare, poichè vi era stato espressamente invitato.
Sebbene si potesse osservare che, comunque, dal momento che l'ingresso nell'appartamento era finalizzato a perpetrare l'ennesima aggressione contro la coppia di innamorati, I. si fosse intrattenuto contro la volontà, espressa o tacita, di M., restava pur sempre, ad escludere l'operatività del complesso normativo invocato dalla difesa, il possesso di un'arma clandestina, dunque non legittimamente detenuta.
1.5.1. D'altra parte, non sussistevano neppure i requisiti della scriminante "ordinaria".
La condotta del M., che aprì la propria casa allo I. perchè armato, sapendo che il contendente ne era a conoscenza, era improntata all'accettazione della sfida, dal che discendeva che la situazione di pericolo, che così si venne a determinare, era stata originata da M. stesso.
Nel contesto di quella notte, l'imputato si trovò a fronteggiare un uomo disarmato, ancorchè violento, che aveva fatto entrare nella sua casa ben sapendo di essere armato e pronto ad usare l'arma, quando avrebbe potuto negargli l'accesso ovvero invocare l'intervento delle Forze dell'Ordine. Aveva, invece, posto in essere le condizioni obiettive dello scontro, attendendo, armato, lo I., che sapeva essere aggressivo e ostile. L'uso dell'arma venne, dunque, posto in essere deliberatamente e non per l'assoluta necessità ovvero a scopo dissuasivo. Chè, anzi, al colpo mortale, esploso al bersaglio grosso e da breve distanza, fecero seguito altri colpi, esplosi mentre lo I. cerca invano scampo, essendo già ferito. Furono colpi per i quali M. non prese la mira, ma non per questo meno potenzialmente letali, visto che vennero, comunque, indirizzati contro un fuggiasco disarmato e già ferito; colpi che, come l'intera sequenza, dimostravano la volontà di "risolvere" la controversia con la persona offesa, ponendovi fine in qualche modo, anche il più drammatico.
Da tutto quanto sin qui osservato - concludeva la Corte capitolina - derivava la non configurabilità della scriminante, anche sotto il profilo, discendente dall'art. 52, dell'art. 55 c.p..
Per quanto atteneva, infine, alla declinazione putativa della legittima difesa, non si poteva ipotizzare l'errore sulle circostanze di fatto per le stesse considerazioni sopra svolte, in quanto si trattava di circostanze volontariamente provocate dall'agente.
2. Ha proposto ricorso M.I., per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli artt. 52, 614, 575 c.p. e manifesta illogicità della sentenza con riguardo alla dichiarazione di responsabilità per il reato di omicidio (capo 1).
2.1.1. Erronea esclusione dei presupposti della legittima difesa domiciliare.
La difesa del ricorrente, dopo aver premesso che l'introduzione ostile dello I., la notte dei fatti, nell'abitazione del M., aveva senz'altro integrato il reato di violazione di domicilio, deduce un profilo di contraddizione nel passaggio della motivazione in cui, da un lato, la Corte territoriale sembra escludere tutti i presupposti della scriminante, dall'altro, sotto forma di "osservazione", ipotizza, dopo l'iniziale aggressione perpetrata dallo I., il trattenimento del medesimo nel domicilio invito domino, e, dunque, la compiuta integrazione del presupposto.
Sulla detenzione abusiva di arma, si assume come "opinabile" l'esegesi dell'art. 52 c.p. fatta propria dai Giudici del gravame, in quanto la legittima detenzione dell'arma costituirebbe un requisito non menzionato nell'originario art. 52, nè mai richiesto da dottrina e giurisprudenza per l'integrazione dell'esimente in parola (richiama Sez. 5, n. 49615/2016).
Nè la legittima detenzione dell'arma può essere intesa in senso "burocratico", così da escludere la scriminante, ad esempio, in favore di chi, aggredito in casa, riesca a strappare la pistola detenuta abusivamente dall'aggressore per difendersi. D'altro canto, proprio il tenore dell'art. 52 c.p., comma 4 giustificherebbe tale interpretazione.
2.1.2. Sulla erronea esclusione della legittima difesa ordinaria.
Nel sottomotivo si sostiene che la scriminante non possa essere negata in base al mero rilievo che il soggetto non si sia avvalso della possibilità di evitare un'aggressione ancora ipotetica (cita Sez. 1, n. 9708/1992).
Secondo la difesa del ricorrente, sussistevano, nella specie, obiettive condizioni di scontro permanente che il M. non aveva certo voluto, dipendenti esclusivamente non già da una qualche forma di sfida o accettazione del rischio, ma dalla relazione sentimentale che aveva intrapreso.
Tanto è vero che, secondo quanto statuito da Sez. 1, n. 45425/2005, conseguire un'arma in vista di future e probabili aggressioni costituirebbe condotta ritenuta lecita in chiave di applicazione della invocata scriminante.
Il fatto che la vittima fosse molto più forte e prestante e comunque caratterizzato da un'aura di notoria inclinazione alla violenza criminale, aveva indotto M. a servirsi dell'unico mezzo a sua disposizione, dovendosi rilevare come nè la sola forza fisica, nè l'improbabile intervento di terzi (proprio per la personalità dell'aggressore), potesse consentire a costui di difendersi efficacemente.
2.2. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 c.p. in relazione all'art. 3 Cost. in caso di mancato accoglimento del motivo precedente.
Si denuncia una disparità di trattamento tra il cittadino che può richiedere il porto d'armi e quello che, essendo in condizioni di marginalità sociale, non ha tale possibilità.
2.3. Violazione degli artt. 55, 614, 575 c.p. e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla dichiarazione di responsabilità per il reato di omicidio.
Ci si duole del mancato riconoscimento, in via subordinata, dell'eccesso colposo nella legittima difesa, di nuovo richiamando la sentenza Sez. 1 n. 45425/2005, che, a detta del ricorrente, riguarderebbe un caso sovrapponibile.
L'ennesima aggressione violenta ad opera dello I. all'interno dell'abitazione del M., la superiorità fisica indiscussa dell'aggressore e la sua abilità ed esperienza nel combattimento (essendo la vittima un pugile), la contestuale violenza usata nei confronti della compagna dell'imputato (e il conseguente senso di impotenza e di grande umiliazione con la necessità di intervenire per fermare il pestaggio della donna), costituivano elementi di fatto che avrebbero dovuto indurre la Corte di Assise di appello a ritenere integrata, in via subordinata, la fattispecie di cui al nuovo art. 55 c.p., comma 2, dovendosi ritenere sussistenti sia le "circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la difesa", sia lo "stato di grave turbamento" in cui versava l'imputato che agì certamente per salvaguardare l'incolumità propria e della propria compagna.
3. Il ricorso è stato trattato all'odierna udienza pubblica nella forma orale, a seguito di istanza tempestivamente presentata dal difensore ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso verte sul tema della scriminante della legittima difesa, nella sua duplice declinazione "domiciliare" e "ordinaria".
Esso è infondato sotto entrambi i profili.
2.1. Va premesso che la L. 26 aprile 2019, n. 36, ha introdotto delle ulteriori modifiche nella struttura della scriminante della legittima difesa, dopo quelle già apportate all'art. 52 c.p. dalla L. 13 febbraio 2006, n. 59 (cd. legittima difesa "domiciliare"), ampliandone l'area applicativa in modo da determinare, a date condizioni, il venir meno dell'antigiuridicità del fatto.
Sull'argomento è utile dar conto di alcune recenti e condivisibili pronunce emesse da questa Corte di legittimità che, con riguardo alla prima modifica - costituita dall'inserimento dell'avverbio "sempre" nel testo del comma 2, precedentemente aggiunto (insieme al terzo) dalla L. n. 59 del 2006 ("Nei casi previsti dall'art. 614, commi 1 e 2, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al comma 1 presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere": cd. legittima difesa "domiciliare") -, ha precisato trattarsi di una parola semplicemente rafforzativa della "presunzione di proporzione" già prevista dalla norma, e ne ha chiarito il significato complessivo nel senso che l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, rappresenta sempre reazione proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, solo "a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni, ma, in tale ultima ipotesi, deve ricorrere un pericolo di aggressione personale e non deve esservi desistenza da parte dell'intruso" (Sez. 3, n. 49883 del 10/10/2019, Capozzo, Rv. 277419 - C)1; in motivazione: Sez. 1, n. 13191 del 15/1/2020, Galluccio, Rv. 278935 - 01; Sez. 1, n. 14161 del 20/2/2020, Abico, Rv. 278973 01; Sez. 1, n. 37430 del 30/9/2020, Accardi, Rv. 280649 - 01).
Quanto all'innovazione costituita dall'inserimento ex novo di un comma 4 dell'art. 52 c.p., a proposito del quale si è parlato di legittima difesa "presunta" ("Nei casi di cui ai commi 2 e 3 agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone"), è stato affermato che essa "non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione" (Sez. 5, n. 40414 del 13/6/2019, Gueye, Rv. 277122 - 01).
Il principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 13191/2020 cit., in cui si è statuito che, "in tema di legittima difesa cd. domiciliare, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, costituisce sempre una reazione proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale; che l'impiego dell'arma sia in concreto, necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi; che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni ai beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale".
2.1.1. Le prime interpretazioni dell'art. 52 c.p. novellato collegano, quindi, le due presunzioni, quella di proporzione dell'uso di arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo, e quella inerente alle stesse condizioni di sussistenza della causa di giustificazione, di cui al comma 4, alla presenza di un'offesa ingiusta che rechi pericolo attuale all'incolumità di colui che reagisce e/o di altri, oppure anche a beni patrimoniali, ma, in quest'ultimo caso, solo allorchè vi sia contestualmente un pericolo di aggressione alle persone che renda necessaria l'immediata reazione difensiva.
Infatti, allo stesso concetto di difesa dell'incolumità delle persone rimandano le parole adoperate nel comma 4, che definiscono legittima la reazione dell'offeso nei confronti di chi s'introduca nell'abitazione con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
In proposito, è utile ed opportuno sottolineare che, anche in tale ultima ipotesi, il pericolo derivante dall'intrusione con violenza o realizzata da persone in senso lato armate, deve presentare il carattere dell'attualità, essendo tale requisito sempre ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte al fine dell'integrazione della causa di giustificazione ed essendo, del resto, essenzialmente correlata la reazione legittima ad una condotta aggressiva e/o minacciosa o in essere o concretamente imminente (Sez. 3, n. 49883/2019, cit.; Sez. 5, n. 25810 del 17/5/2019, Onnis, Rv. 276129 - 01; Sez. 1, n. 48291 del 21/6/2018, Rv. 274534 01).
In definitiva, anche nel testo novellato, la "facoltà eccezionale di autodifesa" consentita al privato nell'ambito del proprio domicilio o in luoghi ad esso equiparati, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, "presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità ed inevitabilità della difesa e dell'attualità del pericolo dell'offesa non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto" (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 - 01).
2.2. Alla stregua dei principi su esposti, deve considerarsi corretto l'approdo cui è pervenuta la Corte di Assise di appello di Roma nell'escludere, in primo luogo, i presupposti della scriminante della cd. legittima difesa domiciliare.
2.2.1. Si conviene con la difesa nel ravvisare, nella condotta dello I. successiva al suo ingresso nell'abitazione dell'imputato, da quest'ultimo consentito, gli estremi del reato di violazione di domicilio nella modalità descritta dall'art. 614 c.p., comma 2 atteso che la persona offesa, dopo esservi entrata con il permesso del M., si trattenne nella suddetta abitazione con intenzioni illecite (aggredendo l'avversario e la sua compagna) contro l'espressa volontà del titolare (che si armò per respingere l'aggressione).
Tale è stata anche la conclusione cui è addivenuta la Corte capitolina, in quanto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non è dato ravvisare alcuna contraddizione nel suo argomentare sul punto: da un lato, infatti, la Corte di merito (pag. 18 della sentenza) ha correttamente escluso che lo I. si introdusse nel domicilio altrui con inganno o contro la volontà dell'imputato, avendogli quest'ultimo volontariamente aperto la porta d'ingresso; dall'altro, nella proposizione successiva, seppure con una non felicissima espressione iniziale, declinata al condizionale ("Si potrebbe osservare...")" ha inteso effettivamente affermare che, dopo l'aggressione perpetrata dopo l'ingresso autorizzato, lo I. vi si era trattenuto "contro la volontà espressa o tacita di M.".
Se questo non fosse stato il convincimento dei Giudici territoriali, del resto, non avrebbe avuto senso completare il periodo pervenendo alla esclusione dell'esimente invocata in base alla esatta considerazione del difetto, nel caso di specie, del presupposto dell'arma "legittimamente detenuta" richiesto dall'art. 52 c.p., comma 2 dovuta al fatto che l'imputato deteneva pacificamente una pistola clandestina.
Peraltro, per il necessario raccordo della previsione del comma 2 con quella del primo, che - per quanto detto - non è stato modificato dalle novelle del 2006 e del 2019, anche in presenza di arma legittimamente detenuta l'integrazione della scriminante della cd. legittima difesa domiciliare sarebbe stata pur sempre subordinata alla verifica della sussistenza delle "precondizioni" della necessità e inevitabilità della difesa e dell'attualità del pericolo dell'offesa non altrimenti contenibile.
2.2.2. Sotto questo profilo, che esprime la sua valenza per entrambe le declinazioni della legittima difesa, correttamente i Giudici romani hanno escluso la ravvisabilità dell'esimente in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale "la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicchè l'esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata" (Sez. 1, n. 2911 del 7/12/2007, dep. 2008, Marrocu, Rv. 239205 01; Sez. 1, n. 15025 del 14/2/2006, Di Petrillo e altro, Rv. 234040 - 01) e "non sussiste il requisito della necessità della reazione armata tutte le volte in cui l'aggredito possa, senza alcuna difficoltà, rifugiarsi nella propria abitazione (dalla quale invocare soccorso) o comunque allontanarsi dal luogo dell'aggressione armata" (Sez. 1, n. 4890 del 10/12/2008, dep. 2009, P.G. in proc. Bazzu, Rv. 243369 - 01).
In conformità dei richiamati principi, la Corte di merito ha escluso la configurabilità, nel caso di specie, della legittima difesa convenientemente valorizzando:
a) la circostanza che il M. fosse già armato nel momento in cui fece entrare nella sua abitazione lo I., il quale, a sua volta, era stato messo a conoscenza del fatto che l'imputato fosse "corazzato";
b) la circostanza della presenza in compagnia del M., al momento dell'ingresso dello I., di ME.Va., la donna costituente il "bersaglio preferito delle attenzioni" della persona offesa, fortemente ostile al suo legame sentimentale con l'imputato, che per questo, fino a pochi giorni prima, era stato dall'ex pugile ripetutamente percosso e costretto, talvolta, a rifugiarsi in albergo;
c) la circostanza dell'avere, quindi, l'imputato agito, nonostante il precedente violento "contenzioso" con lo I., nella ragionevole previsione che, aprendogli la porta, avrebbe determinato una reazione aggressiva del suo avversario;
d) la circostanza di non avere il M., pur potendolo, negare l'ingresso allo I.;
e) la circostanza di non avere il M., pur potendolo, fatto ricorso all'intervento delle Forze dell'ordine;
f) la circostanza, infine, dell'esplosione di ulteriori colpi, da parte dell'imputato, in direzione dello I. mentre fuggiva per le scale dopo essere stato ferito dal colpo che risulterà fatale.
A fronte della ineccepibile valutazione operata dalla Corte capitolina, la difesa del ricorrente oppone considerazioni di merito, come quando assume il carattere ancora "ipotetico" di un'aggressione ad opera dello I. nel momento in cui egli citofonò al M. (a proposito dell'evitabilità dell'aggressione medesima da parte dell'imputato), dimentica, tra l'altro, del principio per cui "non è necessario che l'offesa da cui scaturisce la necessità della difesa abbia già cominciato a realizzarsi, essendo sufficiente il pericolo attuale, nel senso di pericolo in corso o comunque concretamente imminente" (Sez. 5, n. 25810 del 17/5/2019, Onnis, Rv. 276129 01; Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, Morabito, Rv. 278861 - 01): imminente concretezza del pericolo che i Giudici dell'appello hanno logicamente desunto dalle circostanze sopra riportate.
Del tutto assertiva, poi, è la censura, sempre in fatto, circa l'unicità del mezzo a disposizione del M. per difendersi dall'aggressione del "(OMISSIS)": anche sul punto, vanno richiamate le congrue argomentazioni svolte in sentenza.
Non pertinente, infine, è il riferimento giurisprudenziale operato in ricorso (Sez. 1, n. 45425/2005), trattandosi di caso non sovrapponibile a quello in esame (si trattò di un'aggressione perpetrata in strada e in modo imprevedibile) e, soprattutto, verificatosi quando non era ancora stata introdotta la novella dell'art. 52 c.p. con l'indicazione del presupposto dell'arma "legittimamente detenuta".
La corretta esclusione della scriminante, nella sua duplice declinazione, conduce inevitabilmente ad escludere anche la ravvisabilità dell'eccesso colposo, determinando l'infondatezza del terzo motivo di ricorso, peraltro esposto, nell'invocare l'applicazione del comma 2 introdotto dalla L. n. 36 del 2019, in modo del tutto assertivo.
3. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 c.p. in relazione all'art. 3 Cost., sollevata dalla difesa per la disparità di trattamento che determinerebbe tra la posizione del cittadino che può richiedere il porto d'armi e quella di chi, trovandosi in condizioni di marginalità sociale, non ha tale possibilità.
In primo luogo, non può essere messa in discussione la scelta discrezionale del legislatore laddove essa non appaia, in violazione dell'art. 3 Cost., manifestamente irragionevole, irragionevolezza che va esclusa, sul piano generale, quando si disciplinano in modo diverso due situazioni affatto diverse: ed invero ed in concreto, non vi ha dubbio che siano oggettivamente diverse la situazione di chi detiene un'arma regolarmente denunciata e quella di chi, viceversa, detiene un'arma clandestina.
Tale distinzione si pone in rapporto di coerenza con una legislazione nazionale molto severa nella disciplina delle armi, in funzione chiaramente preventiva del pericolo che scaturirebbe dal ricorso indiscriminato dei cittadini ad armarsi.
In secondo luogo, occorre ricordare, nell'analizzare la norma, che la stessa definizione strutturale della fattispecie scriminante di cui all'art. 52 c.p., comma 2 richiede che la condotta difensiva sia compiuta da persona "legittimamente presente" nei luoghi oggetto dell'illecita intrusione o dell'illecito trattenimento che usa un'arma "legittimamente detenuta".
Il doppio ricorso all'avverbio "legittimamente" nella stessa disposizione esprime un'evidente esigenza di coerenza interna della norma, che sarebbe vanificata da un'insanabile contraddizione qualora si ammettesse che una "legittima" presenza all'interno dei luoghi di cui all'art. 614 c.p. potesse accompagnarsi all'uso di un'arma "illegittimamente" detenuta.
Sempre sul piano della struttura della norma, va evidenziato che il legislatore, proprio perchè la legittima difesa, seppure nella sua versione "domiciliare", è e resta una facoltà eccezionale di autotutela riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle Forze dell'ordine non è in concreto possibile, ha inteso ancorare il rapporto di "proporzione" di cui al comma 1 a due parametri di stretta legalità, ossia alla presenza "legittima" all'interno dei luoghi previsti dall'art. 614 c.p. e all'uso di un'arma "legittimamente" detenuta.
Ultimo profilo di manifesta infondatezza della questione sollevata dalla difesa del ricorrente si rinviene, infine, nella possibilità, per l'aggredito detentore di arma non regolarmente denunciata, di invocare l'applicazione della legittima difesa "ordinaria", se ne ricorrano, ovviamente, tutti gli elementi costitutivi.
4. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GA.Ti., I.M., I.L., che si liquidano in complessivi Euro 5.760,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.F., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendone il pagamento in favore dello Stato (v. Sez. U, n. 5464 del 26/9/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili GA.Ti., I.M., I.L., che liquida in complessivi Euro 5.760,00 per onorari, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.F., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Assise di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83 disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021 21-05-2021 15:32
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