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Sentenza

Le SS.UU decideranno se l'imputato agli arresti domiciliari ha diritto di essere tradotto in udienza anche in assenza di sua richiesta.
Le SS.UU decideranno se l'imputato agli arresti domiciliari ha diritto di essere tradotto in udienza anche in assenza di sua richiesta.
Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 14/04/2021) 11-06-2021, n. 23147


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - rel. Consigliere -

Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 21/09/2020;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui C.G. è stato condannato per il reato di evasione, per essersi allontanato senza giustificazione dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando tre motivi.

2.1.Con il primo si deduce la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado per non aver disposto il Tribunale la traduzione dell'imputato in udienza, nonostante il sopravvenuto stato detentivo agli arresti domiciliari per altra causa; si censura la tesi sostenuta dalla Corte di appello, secondo cui per il detenuto agli arresti agli arresti domiciliari non sussisterebbe un obbligo di disporre la traduzione, dovendo questi avanzare la relativa richiesta.

2.2. Con il secondo motivo si assume la mancanza del dolo del reato, in quanto non vi sarebbe stata la volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle forze.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite quanto al primo motivo, su cui si registra un persistente contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Il tema attiene a se la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza integri un legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione.

Nella specie, dal verbale di udienza del 06/12/2017 si evince che: a) il difensore rappresentò il sopravvenuto stato detentivo agli arresti domiciliari dell'imputato, chiedendone la traduzione; b) il Tribunale non dispose la traduzione, ritenendo assente l'imputato, sul presupposto che fosse onere di questi chiedere al giudice che aveva emesso il titolo cautelare l'autorizzazione a presenziare all'udienza.

L'Ufficio del Massimario in più occasioni ha segnalato il contrasto esistente nella giurisprudenza della Corte in ordine alla questione della sussistenza o meno di un onere, a carico del detenuto per altra causa, di comunicazione del proprio status al giudice del processo in corso.

Sullo sfondo resta un'ulteriore, specifica, questione, riguardante l'equiparazione del trattamento per i soggetti ristretti in carcere a quello per i soggetti la cui libertà personale è, come nel caso di specie, comunque vincolata.

2. Con riguardo al primo tema, le Sezioni unite, con la sentenza n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv. 234600, hanno avuto modo di chiarire che:

a) la conoscenza di un legittimo impedimento preclude la dichiarazione di contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p.;

b) costituisce legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la sua condizione in tempo utile per consentirne la traduzione;

c) la accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia, non sortisce alcun effetto abdicativo, e, in mancanza di un atto di tal genere, la dichiarazione di contumacia è illegittimamente resa;

d) in tale contesto non è ravvisabile, nè proponibile, alcun onere (normativamente non previsto affatto) di previa comunicazione da parte dell'imputato del suo legittimo impedimento e che ciò che è solo che questo sussista - come tale conosciuto dal giudice - e che manchi una manifestazione di volontà abdicativa di quel diritto da parte del suo titolare, dovendo a quel punto il giudice prendere atto della insussistenza delle condizioni legittimanti una dichiarazione di contumacia;

e) un onere di "prontamente" comunicare il proprio impedimento è imposto solo al difensore.

Non diversamente, Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837, hanno spiegato che "l'impedimento dell'imputato si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello":

a) quanto al primo, si è precisato, che "nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato e quindi, in virtù della norma generale fissata dall'art. 420 ter c.p.p., qualora l'imputato non si presenti e in qualunque modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poichè in tali casi è in re ipsa la presenza di un legittimo impedimento, il giudice, in qualunque modo e in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell'imputato deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato,, a meno che, ovviamente, non vi sia stato un rifiuto dell'imputato stesso di assistere all'udienza";

b) al contrario, nel giudizio camerale d'appello, "non vige la regola che l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sè, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire".

In senso conforme ai principi indicati dalle Sezioni unite si è successivamente affermato che "l'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione, per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguendone altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso" (Sez. 6, n. 2300, del 10/12/2013 (dep. 2014), Deda, Rv. 258246; Sez. 4, n. 19130 del 14/10/2014, (dep. 2015), Di Rocco, Rv. 263490, Sez. 2, n. 8098 del 10/02/2016 Moccia, Rv. 266217).

3. Secondo una differente opzione interpretativa "è onere dell'imputato, regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, segnalare tempestivamente al giudice il suo sopravvenuto stato di detenzione, se non desumibile dagli atti nè altrimenti comunicato, e la sua volontà di prendere parte al giudizio, non potendo egli, in caso contrario, invocare "a posteriori" la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello per non aver potuto partecipare al processo" (tra le altre, Sez. 2, n. 27817 del 22/3/2019, Tostelli, Rv. 276563-01; Sez. 2, n. 30258 del 14/03/2017, Minguzzi, Rv. 270594 - 01 e Sez. 2, n. 17810 del 9/4/2015, Milani, Rv 263532).

Si sostiene in tali decisioni che ciò che vizia la declaratoria di contumacia dell'imputato detenuto non rinunciante a comparire e non tradotto e, di conseguenza, la sentenza pronunciata nei confronti dello stesso, è l'accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia comunque cognito" e che dunque "non è ipotizzabile che ogni volta che un imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si procede) non sia presente in udienza incomba al giudice l'onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa, ma occorre che il giudice procedente sia comunque stato posto a conoscenza dello stato di detenzione (sopravvenuto) dell'imputato" (così, in motivazione, Sez. 3, n. 33404 del 15/7/2015, Tota, Rv. 264204 riguardante, nello specifico, la situazione del detenuto agli arresti domiciliari).

4. Vi è contrasto in giurisprudenza anche in relazione al secondo dei profili segnalati, e, in particolare, alla questione specifica riguardante l'equiparazione del trattamento per i soggetti ristretti in carcere a quello per i soggetti la cui libertà personale sia comunque vincolata.

4.1. Un primo indirizzo ritiene che il sopravvenuto stato di detenzione, anche non in carcere, integri comunque un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e precluda la celebrazione del giudizio, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione e ciò in quanto, in difetto di una previsione normativa in tal senso e in considerazione dell'eccezionalità del rito contumaciale per cui le relative norme devono intendersi di stretta interpretazione, non è configurabile a carico del detenuto, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (così già Sez. 6, n. 5989 del 10.3.1997, Valle, Rv. 209322; tra le altre, Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, F. Rv. 277113; Sez. 4, n. 18455 del 30/1/2014, P., Rv. 261562 che ha riguardo proprio all'ipotesi dell'imputato agli arresti domiciliari; Sez. 4, n. 1871 del 3/10/2014, Santamaria, Rv. 258177).

Le decisioni che accedono a tale opzione interpretativa si fondano essenzialmente sul principio che la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione in quanto, nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, essa afferisce al fondamentale diritto di autodifesa, rinunziabile, ma non delegabile e non confiscabile.

Si tratta di principi anche recentemente affermati dalla Corte; in tal senso Sez. 5, n. 37658 del 20/11/2020, Ferri, Rv. 280139, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

4.2. A tale orientamento se ne contrappone un altro, numericamente prevalente, secondo cui sussiste invece l'onere in capo all'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa di chiedere tempestivamente l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario (in tal senso, Sez. 5, n. 6540 del 10/12/2018, (dep. 2019), D., RV. 275498; Sez. 2, n. 7286 del 15/11/2018, Traini, Rv. 275608; Sez. 5, n. 48911 del 1/10/2018, N., Rv 274160-02; Sez. 5, n. 32667 del 16/7/2018, Saracino; Sez. 1, n. 39768 del 2/5/2018, Drago; Sez. 7, n. 20677 del 12/1/2018, Lambiase; Sez. 2, n. 48030 del 20/10/2016, Guercio; Sez. 3, n. 33404 del 15/7/2015, Tota, Rv. 264204; Sez. 5, n. 8876 del 22/12/2014, (dep. 2015), Solchea, Rv. 263423; Sez. 5, n. 12690 del 10/11/2014, (dep. 2015), Perrotta, Rv. 263887; Sez. 5, n. 30825 del 1/7/2014, Mondolo, Rv. 262402; Sez. 6, n. 36384 del 25/6/2014, B., Rv. 260620; Sez. 5, n. 42888 del 5/6/2014, S., Rv. 260677; Sez, 2, n. 21529 del 24/4/2008, Rosato, Rv. 240107; Sez. 5, n. 44922 del 14/11/2007, Gentile, Rv. 238505; Sez. 4, n. 28558 del 13/5/2005, Bruschi, Rv. 232436; Sez. 6, n. 77319 del 30/4/1997, Prinno, Rv. 209739; Sez. 5, n. 7369 del 15/11/2002, (dep. 2003), Giannone, Rv. 224859).

L'assunto costitutivo di tale indirizzo è che "la situazione dell'imputato in custodia intramuraria è radicalmente differente da quella dell'imputato agli arresti domiciliari. Per la comparsa in udienza del primo, infatti, incombe al giudice procedente emettere l'ordine di traduzione... per l'intervento del secondo, è sufficiente l'autorizzazione del giudice che ha emesso il provvedimento (che normalmente non coincide con il giudice che procede), autorizzazione che (benchè dovuta) non potrà intervenire in assenza di una manifestazione di volontà (vale a dire un atl::o di impulso) da parte dell'interessato".

Si è in particolare affermato (così Sez. 6, n. 36384 del 2014) che i principi enunciati dalle Sezioni unite Arena trovano applicazione solo per la situazione di detenzione ordinaria e non già per quella degli arresti domiciliari in quanto "l'assoluta impossibilità di comparire", causa che giustifica, a norma dell'art. 420-ter c.p.p., il nuovo avviso per la nuova udienza, non può certo configurarsi nell'ipotesi di detenuto agli arresti domiciliari per altra causa poichè questi, ricevuta la citazione, è in condizione di chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione per recarsi in udienza e, solo nel caso in cui gli venga negata per un qualsiasi motivo, allora sarà configurabile per lui "l'assoluta impossibilità a comparire".

In tal senso si collocano da ultimo Sez. 4, n. 3905 del 21/01/2020, Huqi Eduart, Rv. 278289 e Sez. 4, n. 10157 del 18/02/2020, Akhmedoz, Rv. 278610, secondo cui l'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa che intende comparire in udienza, ha l'onere di farne tempestiva richiesta al giudice competente, non essendo configurabile un obbligo dell'autorità giudiziaria procedente di disporne la traduzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, in mancanza della prospettazione di detto "status" quale legittimo impedimento e della richiesta di traduzione).

5. Il ricorso deve dunque essere rimesso alle Sezioni unite sulla seguente questione: "Se la detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo, integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, precludendo la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione".
P.Q.M.

Visto l'art. 618 c.p.p., comma 1, rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021
Avv. Antonino Sugamele

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