La parte civile, ove non si sia costituita in udienza preliminare o sia stata ivi esclusa, può costituirsi prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia già iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., la quale, facendo riferimento anche alle questioni concernenti la parte civile, presuppone che detta costituzione sia già avvenuta.
Cass. pen., sez. III, ud. 26 ottobre 2021 (dep. 19 novembre 2021), n. 42436
Presidente Di Nicola – Relatore Semeraro
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a O.T. il 15 marzo 2019 dal Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi di arresto ed Euro 3.000 di ammenda - con la sostituzione della pena detentiva in un anno di libertà controllata - per il reato del D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 256, comma 3, per avere, in concorso con L.O. , quale amministratore unico e poi liquidatore della s.r.l. (...) fino a 14 settembre 2010, della (omissis) s.r.l. fino al 29 luglio 2014, della (omissis) s.r.l. fino al 14 settembre 2010, realizzato e gestito una discarica di rifiuti pericolosi e non all'interno dell'ex cava (...), in (...), permanente fino al 6 aprile 2016.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata.
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto del motivo di appello con cui si eccepì la nullità dell'ordinanza del 22 aprile 2018 con cui il Tribunale ammise la costituzione di parte civile del comune di (...) e della Regione Toscana.
Secondo la Corte di appello la costituzione di parte civile sarebbe stata tempestiva perché avvenuta prima della definizione delle questioni preliminari e prima dell'ammissione dell'imputata al giudizio abbreviato.
Secondo il ricorrente, invece, la costituzione di parte civile sarebbe stata effettuata oltre il termine di decadenza ex art. 79 c.p.p., in quanto all'udienza del 16 febbraio 2018, quando fu depositata la costituzione di parte civile, era già avvenuta la verifica della regolare costituzione delle parti, perché dichiarata l'assenza dell'imputata ed erano stati eccepiti il difetto della procura in calce all'atto di costituzione del comune di (...) e l'incompetenza per territorio del comune di (...). L'udienza era stata poi rinviata dal Tribunale al 20 aprile 2018 per la decisione su tale ultima eccezione.
La costituzione di parte civile della regione Toscana sarebbe avvenuta solo all'udienza del 20 aprile 2018. In sostanza, la costituzione di parte civile sarebbe dovuta avvenire nella fase relativa agli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti e prima della trattazione delle questioni preliminari.
Il Tribunale, invece, avrebbe ritenuto erroneamente che il termine sarebbe stato quello dell'apertura del dibattimento; lo sbarramento temporale sarebbe stato quello dell'udienza del 16 febbraio 2018; in quel momento, la costituzione di parte civile del comune di (...) non sarebbe stata regolare, perché la delibera del consiglio comunale del conferimento della procura speciale è del 27 febbraio 2018, quindi successiva alla presentazione dell'atto di costituzione di parte civile in udienza.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta della ricorrente di dichiarare estinto il reato per prescrizione, perché cessata la permanenza dalla data del primo sequestro preventivo, avvenuto il 17 febbraio 2014, che di fatto avrebbe impedito l'accesso al fondo; la ricorrente non avrebbe più avuto la disponibilità dell'area anche se il sequestro interessò solo una particella poiché erano stati apposti i sigilli ai due unici cancelli presenti sul sito ed il sequestro avrebbe fatto riferimento all'intera area. La Corte territoriale non avrebbe poi espresso alcuna valutazione sulle dichiarazioni (riportate in parte nel ricorso) rese dal coimputato L.O. e dal teste T. in altro processo, acquisite ex art. 603 c.p.p., a seguito della proposizione dei motivi aggiunti, sull'inaccessibilità dell'area fin dal 2004, nè sui documenti indicati nel ricorso (pag. 29) che dimostrerebbero l'indisponibilità della cava dal 2014 e non dal 2016.
In punto di diritto si richiama Sez. 3, del 23/03/2018 n. 13734.
2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione sulla buona fede della ricorrente anche alla luce della datazione dei rifiuti trovati nel sottosuolo; la totale omessa valutazione della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova in altro processo penale che avrebbe escluso il traffico di rifiuti e la natura di rifiuto del polverino 500 mash contenuto nei cd. Big Bags oggetto dell'imputazione.
2.4. È stata poi depositata una memoria in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, in particolare quanto al rapporto tra giudizio abbreviato e costituzione di parte civile, sulla mancata declaratoria della prescrizione maturata prima della sentenza del Tribunale, sull'omessa risposta ai motivi di appello.
3. La parte civile Regione Toscana ha poi presentato una memoria sulla tempestività della costituzione di parte civile e sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Considerato in diritto
1. Vanno preliminarmente analizzate le questioni relative alla costituzione di parte civile.
1.1. Il processo si è celebrato dopo l'esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio.
In base agli atti allegati risulta che alla prima udienza del 16 febbraio 2018, dopo aver dato atto che l'imputato L.O. era presente e la ricorrente O.T. era non presente, il difensore e procuratore speciale del comune di (...), nominato dal Sindaco pro tempore, depositò l'atto di costituzione di parte civile.
I difensori ed il Pubblico ministero si opposero alla costituzione di parte civile.
Il Tribunale, a seguito dell'eccezione della difesa, dette termine al procuratore speciale del comune di (...) per produrre la delibera del consiglio comunale per il conferimento della procura speciale al difensore, la cui assenza era stata eccepita dalla difesa - e si riservò, all'esito, di ammettere la costituzione di parte civile.
I difensori, quindi, esposero le questioni preliminari, fra cui quella di incompetenza per territorio.
Il Tribunale rinviò il processo all'udienza del 20 aprile 2018 per consentire al Pubblico ministero di interloquire e per sciogliere la riserva in merito alla costituzione di parte civile ed alle questioni preliminari.
1.2. All'udienza del 20 aprile 2018, dopo aver dato atto che l'imputato L.O. era presente e la ricorrente O.T. era non presente, già assente, fu depositato l'atto di costituzione della parte civile regione Toscana.
Il difensore del Comune di (...) depositò la delibera del consiglio comunale con cui fu espressa la volontà dell'organo di costituirsi parte civile nel processo.
I difensori degli imputati si opposero alla produzione della delibera ed alla costituzione di parte civile della Regione Toscana perché tardive.
Il Tribunale ammise la costituzione di parte civile del comune di (...) e della Regione Toscana "non essendo stato ancora aperto il dibattimento"; quindi, il Pubblico ministero e le parti civili chiesero il rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio. Il Tribunale rigettò la questione di incompetenza e rinviò il processo all'udienza del 8 giugno 2018, in cui la ricorrente chiese che il processo fosse definito con il giudizio abbreviato.
1.3. La Corte di appello ha ritenuto corretta la procedura, perché la costituzione della parte civile sarebbe avvenuta prima della definizione delle questioni preliminari e prima dell'ammissione dell'imputata al giudizio abbreviato.
2. La costituzione di parte civile della regione Toscana avvenuta in dibattimento deve ritenersi non tempestiva ed era pertanto inammissibile per le seguenti ragioni.
2.1. L'azione penale è stata esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio, per il quale si applicano le norme del dibattimento, in quanto compatibili. Sono certamente compatibili le norme sulla costituzione di parte civile, tenuto conto della disciplina specifica esistente ove non sia stata celebrata, come in questo caso l'udienza preliminare.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine ultimo per la costituzione di parte civile sia, ex art. 79 c.p.p., comma 1, e art. 484 c.p.p., comma 1, il momento antecedente all'apertura del dibattimento allorché il giudice ha esaurito l'accertamento della regolare costituzione delle parti, dopo avere deciso le eventuali questioni sollevate al riguardo, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., comma 1.
2.2. La Corte di appello ha invece ritenuto legittime le costituzioni delle parti civili perché avvenute prima della definizione delle questioni preliminari.
2.3. Va ribadito il principio per cui, la parte civile, ove non si sia costituita nell'udienza preliminare o sia stata esclusa dal giudice ai sensi dell'art. 81 c.p.p., può costituirsi, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, prima che si concludano gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti prevista dall'art. 484 c.p.p. e non successivamente, quando sia iniziata la fase della discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, la quale, facendo riferimento anche a quelle concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che, in tale momento processuale, detta costituzione sia già avvenuta (così Sez. 3, n. 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264 - 03).
A tale conclusione si giunge mediante la lettura sistematica delle norme, tenendo presente la scansione processuale, le formalità di costituzione di parte civile, le differenze tra costituzione di parte civile in udienza preliminare e negli atti introduttivi al dibattimento.
2.3.1. La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, cioè con il deposito della dichiarazione in udienza o con la sua notificazione alle altre parti, ex art. 78 c.p.p., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice (Sez. 5, n. 474 del 25/06/2014 - dep. 2015, Casamassima, Rv. 26322101).
Infatti, le norme non prevedono un provvedimento di formale ammissione della costituzione di parte civile ma, al contrario, il potere delle parti di richiederne
l'esclusione e quello del giudice, ex art. 81 c.p.p., di esclusione di ufficio della parte civile ("1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare").
2.3.2. Ai sensi dell'art. 78 c.p.p., al momento del deposito, che segna l'avvenuta costituzione di parte civile, la dichiarazione deve essere perfetta, cioè deve contenere tutti gli elementi previsti dalla norma a pena di inammissibilità.
La sanzione di inammissibilità non consente infatti di poter applicare alla dichiarazione di costituzione di parte civile l'art. 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
Tale principio può trarsi da Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01, che, in un analogo caso, ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il provvedimento di inammissibilità della richiesta di riesame relativa al decreto di sequestro preventivo, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p., non potendo trovare applicazione, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
2.3.3. L'art. 79 c.p.p., prevede il termine, a pena di decadenza (comma 2), per la costituzione di parte civile; dispone al comma 1 che "La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484".
L'art. 484 c.p.p., (Costituzione delle parti) così recita:
"1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 4.
2 bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.".
La definizione e descrizione normativa di tali adempimenti si rinviene nell'art. 420 c.p.p., la cui rubrica è "Costituzione delle parti"; il comma 2 dell'art. 420 c.p.p., prevede che "Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità".
Tale norma è relativa all'udienza preliminare, nella quale però, secondo la cd. teoria bifasica, non sono prospettabili questioni preliminari.
2.3.4. In base alla lettura coordinata degli artt. 484 e 491 c.p.p., nella fase degli atti introduttivi (capo II, titolo II) l'accertamento della regolare costituzione delle parti concerne in primo luogo l'imputato, dovendo il giudice verificare la corretta instaurazione del rapporto processuale, ed il suo difensore, con successiva eventuale applicazione delle norme sull'assenza (cfr. art. 484 c.p.p., commi 2 e 2 bis).
Ove sia avvenuta la costituzione della parte civile nell'udienza preliminare, il giudice verifica la regolare costituzione del rapporto processuale anche rispetto a tale parte, sia quanto al decreto che dispone il giudizio (se sia stato notificato alla persona offesa non presente alla lettura del provvedimento) che eventualmente esercitando i poteri ex art. 81 c.p.p..
2.3.5. Prima che si concludano gli accertamenti della regolare costituzione del rapporto processuale, ove non già avvenuta nell'udienza preliminare o quando la parte civile sia stata esclusa nell'udienza preliminare (cfr. art. 80 c.p.p., comma 5: "L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 c.p.p."), potrà avvenire da ultimo la costituzione di parte civile, mediante il deposito in udienza dell'atto di costituzione di parte civile.
2.3.6. Concluso l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti, inizia la fase relativa alle questioni preliminari.
L'art. 491 c.p.p., prevede infatti che: "1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell'art. 181 c.p.p., commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento e la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento".
2.3.7. Fra le questioni preliminari che devono essere proposte, a pena di decadenza, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, vi sono, testualmente, quelle concernenti la costituzione di parte civile.
L'art. 491 c.p.p., facendo riferimento alle questioni concernenti la costituzione di parte civile, presuppone che in tale momento processuale la costituzione sia già avvenuta e la costituzione avviene, come già indicato, mediante il deposito dell'atto in udienza o la notifica dello stesso alle parti.
Dunque, la questione preliminare presuppone l'avvenuta costituzione con le forme ora richiamate.
2.3.8. Che la questione relativa alla costituzione di parte civile sia una questione preliminare risulta anche dall'art. 80 c.p.p., comma 3, relativo alla richiesta di esclusione della parte civile, che prevede che "Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'art. 491 comma 1".
Tale tesi trova conforto anche in Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213859-01, per cui nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la richiesta di esclusione della stessa può essere proposta dall'imputato, a pena di decadenza, fino al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nel dibattimento. In motivazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la l'opzione ex art. 80 c.p.p., comma 3, deve essere "... esercitata entro la fase degli atti preliminari al dibattimento...".
2.3.9. Ex art. 80 c.p.p., comma 3, se la costituzione di parte civile avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, la richiesta di esclusione è proposta oralmente a norma dell'art. 491 comma 1.
2.4. In sostanza, se la costituzione di parte civile avviene subito dopo la verifica della regolare costituzione del rapporto processuale dell'imputato e del suo difensore, mediante il deposito dell'atto di costituzione di parte civile in udienza, la fase ex art. 484 c.p.p., relativa al regolare controllo della costituzione delle parti è conclusa e si apre quella delle questioni preliminari che comprende anche quella concernente la costituzione di parte civile.
In tale fase, relativa alle questioni preliminari, la costituzione di parte civile è certamente preclusa.
2.5. Il ricorso è, dunque, fondato perché la costituzione di parte civile della regione Toscana è avvenuta alla seconda udienza, quando era cessata la fase relativa all'accertamento della costituzione delle parti ed erano già state proposte le questioni preliminari, relative alla costituzione di parte civile ed alla competenza per territorio; non era, pertanto, ammissibile perché tardiva.
2.6. Non sono fondate le argomentazioni del Procuratore generale e della Regione Toscana quanto al rapporto con il giudizio abbreviato.
2.6.1. Va ricordato che le norme processuali non prevedono il termine iniziale per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato ma solo quello finale, a pena di decadenza. L'art. 438 c.p.p., comma 2, prevede infatti che "La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422".
Dunque, la richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta anche immediatamente, prima dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, sicché in tal caso occorre consentire la costituzione di parte civile nel momento successivo all'ammissione del rito. Di regola, però, le parti sono anticipatamente informate della celebrazione del giudizio stesso e quindi possono adeguatamente valutare se costituirsi o meno nel giudizio, e la richiesta di giudizio abbreviato segue tale momento processuale.
L'art. 441 c.p.p., comma 2, è stato formulato anche per il caso in cui la persona offesa o il danneggiato dal reato non sia a conoscenza del giudizio e dell'avvenuta richiesta di giudizio abbreviato, che può essere richiesto ed ammesso nel momento in cui il pieno contraddittorio anche con la persona offesa innanzi al Giudice non si è ancora costituito, come nel caso di richiesta di ammissione al rito abbreviato formulata a seguito di notificazione di decreto di giudizio immediato.
2.6.2. Nel caso in esame, l'azione penale è stata esercitata con il decreto di citazione diretta a giudizio al quale si applicano le norme sulla costituzione di parte civile e sulle questioni preliminari prima riportate, mentre il giudizio abbreviato può essere richiesto anche in un momento successivo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ex artt. 556 c.p.p., ("2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli artt. 555 c.p.p., comma 2, art. 557 c.p.p., e art. 558 c.p.p., comma 8") e art. 555 c.p.p., comma 2, ("2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p., comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione").
2.7. Sul punto il ricorso deve essere accolto. Di conseguenza, sia la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della regione Toscana, statuizioni che pertanto devono essere revocate.
3. Quanto al comune di (...), il ricorso è infondato.
3.1. Le Sez. Unite civili, con la sentenza, n. 12868 del 16/06/2005, Rv. 581174 - 01, hanno affermato i seguenti principi:
"Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione".
"La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio "iura novit curia", discendente dall'art. 113 c.p.c., - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti".
"Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza".
3.2. Tale linea interpretativa è stata seguita da Sez. 6, n. 7527 del 02/12/2005, dep. 2006, Leporale, Rv. 233684 - 01 per cui al fine della costituzione del Comune come parte civile nel processo, la competenza a conferire al difensore la procura alle liti appartiene al sindaco, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ne consegue che non è necessaria alcuna autorizzazione della Giunta municipale.
Nella motivazione, la sentenza Leporale ha precisato che "Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la competenza a conferire al difensore del comune la procura alle liti appartiene al sindaco, non essendo necessaria alcuna autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente (D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 2)...".
3.3. Tanto premesso, la costituzione del comune di (...) è tempestiva, perché il deposito dell'atto è avvenuto subito dopo il controllo della regolare costituzione del rapporto processuale con gli imputati e prima delle questioni preliminari.
3.4. La questione relativa all'inammissibilità della costituzione è invece infondata perché, in base alla giurisprudenza prima richiamata, ai fini della costituzione era sufficiente che la procura speciale fosse conferita dal Sindaco titolare ex lege, quale legale rappresentante, del potere di conferire la procura, mentre nessuna rilevanza aveva la delibera del Consiglio comunale, prodotta successivamente e richiesta dal Tribunale.
Dallo statuto del comune di (...) non risulta alcuna norma specifica in tema di azioni civili o penali dell'ente, sicché in mancanza di norme secondarie si applicano, per le ragioni esposte le regole generali.
Dunque, all'atto del deposito l'atto di costituzione di parte civile del Comune di (...) era del tutto regolare.
4. La fondatezza del primo motivo del ricorso, quanto alla costituzione di parte civile della Regione Toscana, consente di prendere atto che il reato si è estinto per prescrizione il 6 aprile 2021 tenendo conto della data del commesso reato indicata nell'imputazione (6 aprile 2016) e del termine massimo di prescrizione di 5 anni.
Correttamente la Corte di appello ha fatto decorrere da tale data la commissione del reato perché solo in tale momento è avvenuto il sequestro preventivo della discarica.
4.1. Secondo la giurisprudenza, non completamente riportata dalla Corte territoriale, l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Tozzi, Rv. 281587 - 03).
4.2. Il secondo motivo è infondato in quanto la Corte di appello ha esplicitamente escluso, in base ad un accertamento di merito qui non rivalutabile, che il sequestro preventivo di una singola particella abbia fatto venir meno la disponibilità dell'area, perché ad essa era possibile accedervi mediante richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria. Per altro, la possibilità di accesso mediante richiesta all'autorità giudiziaria risulta anche dai motivi di appello.
5. È manifestamente infondato il terzo motivo, in quanto effettivamente risulta che con i motivi di appello si chiese l'assoluzione per non aver commesso il fatto e non perché il fatto non sussiste, mentre con il ricorso si prospettano questioni del tutto nuove sulla insussistenza del fatto.
Invece, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che l'assunzione della qualità di legale rappresentante comporti obblighi di diligenza che impongono ex lege di porre in essere tutte le condotte necessarie alla cessazione del reato di discarica abusiva; con il ricorso non si prospetta neanche il compimento di tali condotte.
6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Devono invece essere annullate senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della Regione Toscana, statuizioni che si revocano.
Il ricorso, quanto agli effetti civili limitatamente al comune di (...), deve invece essere rigettato. Di conseguenza, si condanna l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di (...) che si liquidano in complessivi Euro 2500, oltre accessori di legge.
Va infine rilevato che alcuna questione risulta essere stata dedotta sulla confisca dell'area.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore della Regione Toscana, statuizioni che revoca.
Rigetta il ricorso agli effetti civili limitatamente al comune di (...).
Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile comune di (...) che liquida in complessivi Euro 2500, oltre accessori di legge. 23-11-2021 00:09
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