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Sentenza

La guardia particolare giurata zoofila può effettuare il controllo degli animali da affezione, cioè di cani e gatti. Non può effettuare controlli venatori nei confronti di cacciatori.
La guardia particolare giurata zoofila può effettuare il controllo degli animali da affezione, cioè di cani e gatti. Non può effettuare controlli venatori nei confronti di cacciatori.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-05-2019) 16-05-2019, n. 21508
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. AGLIASTRO Mirella - Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere -

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

S.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/12/2018 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l'imputato l'avv. Roberto Burzi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero e in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado del 04/12/2014 del Tribunale di Grosseto, condannava S.R. in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 347 c.p., per avere in tre occasioni (del (OMISSIS) la prima, del (OMISSIS) la seconda e la terza) usurpato una funzione pubblica effettuando controlli venatori nei riguardi di tre cacciatori, pur non avendo il titolo essendo egli in possesso di un decreto di guardia particolare giurata zoofila che gli permetteva il solo controllo degli animali da affezione, cioè di cani e gatti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Roberto Burzi, il quale, formalmente con sei distinti punti, ha dedotto la violazione di legge e l'omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale: tenuto conto di quanto dedotto con l'appello incidentale in ordine alla applicabilità nella fattispecie della L. n. 189 del 2004, art. 6 che abilita le guardie zoofile ad effettuare controlli anche su animali diversi da quelli di affezione; considerato che la L. n. 157 del 1992, art. 27 permette i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di caccia a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, tra i quali rientrano anche le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio ai sensi della citata L. n. 189 del 2004; considerato che quelle funzioni di controllo spettano alla guardia giurata delle associazioni protezionistiche e zoofile anche ai sensi dell'art. 6, comma 2 t.u.l.p.s.; tenuto a mente che il S., come guardia zoofila, aveva adempiuto ad un suo dovere in ragione dei poteri di vigilanza delle proprietà mobiliari e immobiliari, per far cessare azioni delittuose dirette all'aggressione di quei beni, in virtù degli artt. 132 e 133 t.u.l.p.s.

3. Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato.

3.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso sono infondati.

In ordine ai poteri riconosciuti dalla L. 189 del 2004, art. 6 alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, vi è un contrasto di vedute nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stato, da un lato, sostenuto che, in tema di caccia, a quelle guardie particolari giurate non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma del suddetto art. 6, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva (Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, Rv. 240231); e, da altro lato, affermato che le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti di polizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, ai sensi del citato art. 6, si estendono alla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609).

Tra tali due indirizzi appare preferibile, ad avviso di questo Collegio, il primo perchè più rispettoso della lettera della legge.

La L. n. 189 del 2004, art. 6, comma 2, testualmente prevede che "La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute". Ora, è di tutta evidenza che l'avverbio "anche" è stato utilizzato dal legislatore con riferimento "alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute", nel senso che anche a tali figure sono estesi quei poteri di vigilanza altrimenti riconosciuti agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e non con riferimento alla frase "con riguardo agli animali di affezione".

Ne consegue che appare più corretto il principio enunciato nella prima delle due considerate sentenze, con la conseguenza che a tali guardie particolari giurate va riconosciuto il potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della stessa L. n. 189 del 2004 nonchè le correlate funzioni di agente di polizia giudiziaria esclusivamente con riferimento alla tutela degli "animali da affezione", cioè degli animali domestici.

3.2. Sono conseguentemente privi di pregio i restanti motivi dedotti dal ricorrente in relazione ad asserite violazioni o false applicazioni di altre disposizioni di legge, in quanto tutte presupponenti il riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria all'odierno imputato, che, invece, svolgendo quell'attività di controllo venatorio al di fuori dei limiti consentigli dalla legge (e dal decreto prefettizio di nomina), l'odierno ricorrente non aveva affatto rivestito.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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