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Sentenza

Incostituzionale la norma che obbliga il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ma non è di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero una norma che consenta al giudice di applicare la pena della reclusione nel caso in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità; per tale motivo è stato dichiarato compatibile con la Costituzione l'art. 595, comma 3, c.p.
Incostituzionale la norma che obbliga il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ma non è di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero una norma che consenta al giudice di applicare la pena della reclusione nel caso in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale gravità; per tale motivo è stato dichiarato compatibile con la Costituzione l'art. 595, comma 3, c.p.
Corte cost. 22 giugno 2021 (dep. 12 luglio 2021), n. 150

Sentenza 150/2021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del 22/06/2021 Decisione del 22/06/2021
Deposito del 12/07/2021 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 13 della legge 08/02/1948, n. 47, e dell'art. 595, c. 3°, del codice penale.
Massime:
Atti decisi: ordd. 140 e 149/2019
SENTENZA N. 150
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA,
Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni
AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa), e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Salerno,
sezione seconda penale, con ordinanza del 9 aprile 2019 e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima
penale, con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 140 e 149 del registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 38 e 40, prima serie speciale,
dell'anno 2019.
Visto l'atto di costituzione di P. N., nonché gli atti di intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei
giornalisti (CNOG) e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò;
uditi gli avvocati Francesco Paolo Chioccarelli per P. N. e Giuseppe Vitiello per il CNOG, in
collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e
gli avvocati dello Stato Maurizio Greco e Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2021.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 9 aprile 2019, iscritta al n. 140 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Salerno,
sezione seconda penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge
8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «per le ragioni di cui in motivazione».
1.1.– Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sulla responsabilità penale di P. N.,
imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa, e di A. S., imputato in quanto direttore responsabile
per omesso controllo, per aver attribuito alle persone offese un fatto determinato (l'affiliazione a un
sodalizio mafioso) non corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine dell'autorità giudiziaria.
Poiché, secondo il rimettente, la condotta diffamatoria risulta sussumibile tanto nella fattispecie generale di
cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen., quanto in quella di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, il
giudizio di merito non potrebbe essere definito indipendentemente dalla soluzione delle prospettate
questioni di legittimità costituzionale.
Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ravvisa anzitutto il contrasto tra le
disposizioni censurate e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU.
Rilevato che la libertà di espressione è tutelata sia dall'art. 10 CEDU, sia dall'art. 21 Cost., sicché la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo formatasi sulla disposizione convenzionale
andrebbe utilizzata come «strumento di ampliamento e adeguamento del diritto interno», il giudice a quo
osserva che, secondo il consolidato orientamento della Corte EDU, risulterebbe contraria all'art. 10 CEDU,
in quanto eccessiva e sproporzionata, la previsione anche solo in astratto della pena detentiva per i delitti di
diffamazione a mezzo stampa, salvo che in circostanze eccezionali ove si determini una grave lesione di altri
diritti fondamentali, come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (sono citate le
sentenze della Corte EDU 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia; 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 17
dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro Romania).
Non sussisterebbero ostacoli al recepimento di tale consolidata giurisprudenza della Corte EDU, in
assenza, nell'ordinamento interno, di valori o principi costituzionali suscettibili di prevalere sulla libertà di
espressione, tutelata tanto dall'art. 10 CEDU, quanto dall'art. 21 Cost.
Né sarebbe possibile adottare un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme censurate,
ritenendo soggette a pena detentiva «esclusivamente le condotte diffamatorie a mezzo stampa che rivestano i
caratteri dell'eccezionalità». Tale interpretazione si porrebbe infatti in contrasto con i principi di tassatività e
determinatezza della fattispecie penale, corollari del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost., che
impedirebbero al giudice di integrare la norma incriminatrice con il requisito dell'eccezionalità, «i cui
precisi contorni e confini, peraltro, dovrebbero pur sempre essere determinati puntualmente dal legislatore,
cui spetta in via esclusiva il potere di legiferare in materia penale».
Non potrebbe, infine, essere seguito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto la
disciplina della diffamazione a mezzo stampa conforme all'art. 10 CEDU, sul rilievo dell'eccezionalità delle
circostanze in cui i giudici di merito avevano irrogato la pena detentiva, poiché le valutazioni della Corte di
cassazione sono state disattese dalla Corte EDU nelle citate pronunce Sallusti e Belpietro.
Le disposizioni censurate risulterebbero altresì contrarie agli artt. 3 e 21 Cost., in quanto la previsione di
una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa sarebbe «manifestamente irragionevole e
totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di
cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21 Cost., la cui tutela, in
assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non può che essere favorevolmente estesa nelle
forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte Edu, eliminando così, salvi i "casi eccezionali", anche la
mera comminazione di qualunque pena detentiva».
Secondo il rimettente, poi, la comminatoria di una pena detentiva per le condotte di diffamazione a
mezzo stampa si porrebbe in contrasto con il principio di offensività, ricavabile dall'art. 25 Cost., «in quanto
totalmente sproporzionata, irragionevole e non necessaria rispetto al bene giuridico tutelato dalle norme
incriminatrici in questione, ovvero il rispetto della reputazione personale».
Le norme censurate vanificherebbero, infine, la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo
comma, Cost., attesa la «inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della
funzione generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa». Ciò in quanto detta sanzione, essendo
sproporzionata al metro della giurisprudenza della Corte EDU, risulterebbe in concreto inapplicabile e,
quindi, inidonea a orientare la condotta sia della generalità dei consociati, sia del singolo giornalista.
1.2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal
Tribunale di Salerno siano dichiarate inammissibili o infondate.
L'ordinanza di rimessione sarebbe anzitutto insufficientemente motivata in punto di rilevanza delle
questioni. Il giudice a quo avrebbe omesso di precisare se le affermazioni diffamatorie oggetto di
imputazione fossero frutto di una distorta valutazione di fatti reali o costituissero una notizia pacificamente
falsa; profilo questo rilevante per la valutazione della conformità delle norme censurate agli artt. 117, primo
comma, Cost. e 10 CEDU, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l'inflizione della pena
detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa non contrasterebbe con l'art. 10 CEDU in caso di
propalazione di una notizia pacificamente falsa.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce poi l'oscurità del petitum dell'ordinanza di rimessione,
che non consentirebbe di comprendere se il rimettente aspiri a ottenere una pronuncia ablativa delle
disposizioni censurate, una pronuncia manipolativa in punto di pena ovvero una pronuncia additiva in ordine
alla delimitazione delle condotte incriminate.
L'Avvocatura generale dello Stato evidenzia inoltre che l'accoglimento del petitum – comunque inteso
– non eliminerebbe in toto i censurati profili di illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio
previsto per il reato di diffamazione, in quanto l'art. 595 cod. pen. prevede comunque, anche in relazione a
ipotesi diverse dalla diffamazione a mezzo stampa, la possibilità di irrogare la pena detentiva in via
alternativa rispetto alla pena pecuniaria.
L'interveniente eccepisce infine l'omessa adozione, da parte del giudice a quo, di un'interpretazione
costituzionalmente e convenzionalmente orientata delle norme censurate, in presenza di un diritto vivente
indirizzato nel senso della legittimità della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa
caratterizzate dagli elementi di eccezionalità delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare
nelle sentenze 16 aprile 2009, Egeland e Hanseid contro Norvegia e 22 aprile 2010, Fatullayev contro
Azerbaijan.
1.3.– Si è costituita in giudizio P. N., parte nel giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento delle questioni
di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno.
La parte richiama le pronunce della Corte EDU già citate dal rimettente (Belpietro contro Italia e
Sallusti contro Italia), nonché la sentenza Ricci contro Italia dell'8 ottobre 2013, per dedurne che la
previsione della pena detentiva in relazione alle condotte di diffamazione a mezzo stampa sarebbe
compatibile con l'art. 10 CEDU solo in presenza di circostanze eccezionali, riconducibili a gravi lesioni di
diritti fondamentali (quali la diffusione di discorsi d'odio o l'istigazione alla violenza), che non
risulterebbero integrate dalla diffamazione realizzata mediante attribuzione di un fatto determinato.
Alla luce di tale giurisprudenza, l'art. 595, terzo comma, cod. pen. potrebbe essere interpretato in
maniera conforme all'art. 10 CEDU, nel senso che la pena detentiva, ivi prevista in via alternativa alla pena
pecuniaria, sia irrogabile solo in presenza di una condotta di diffamazione a mezzo stampa connotata dal
ricorrere di circostanze eccezionali.
Siffatta interpretazione non potrebbe invece essere prospettata in relazione all'art. 13 della legge n. 47
del 1948, poiché detta disposizione commina la pena detentiva in via congiunta (e non alternativa) alla pena
pecuniaria per tutte le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto
determinato, a prescindere dalla gravità della singola condotta.
Né potrebbe opinarsi diversamente, in base al rilievo che l'art. 13 della legge n. 47 del 1948 configura
non un'autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, come tale
bilanciabile ex art. 69 cod. pen. con eventuali circostanze attenuanti, con conseguente possibilità che il
giudice pervenga a escludere l'applicazione della pena detentiva. Da un lato, infatti, qualora la circostanza
aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948 operi da sola ovvero in concorso con altre circostanze
aggravanti, il giudice dovrebbe comunque applicare la pena detentiva congiuntamente alla pena pecuniaria;
dall'altro lato, in caso di concorso tra circostanze eterogenee, sarebbe rimesso alla discrezionalità del giudice
l'eventuale giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante in
parola.
1.4.– Con atto depositato l'8 ottobre 2019, il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) è
intervenuto in giudizio ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, chiedendo alla Corte di dichiarare ammissibile l'intervento e di accogliere le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dal rimettente.
L'interveniente illustra diffusamente la giurisprudenza della Corte EDU relativa ai requisiti di
compatibilità con l'art. 10 CEDU della punizione delle condotte di diffamazione a mezzo stampa e della
previsione della pena detentiva, deducendone la contrarietà della disciplina censurata dal rimettente alla
garanzia convenzionale della libertà di espressione.
Il CNOG evidenzia poi che un filone della giurisprudenza di legittimità (sono richiamate Corte di
cassazione, sezione quinta penale, sentenze 13 marzo 2014, n. 12203 e 19 settembre 2019, n. 38721), in
adesione ai principi espressi dalla Corte EDU, riterrebbe che, in relazione alle condotte di diffamazione a
mezzo stampa, l'irrogazione della pena detentiva sia giustificata solo in presenza di gravi lesioni dei diritti
fondamentali, quali quelle derivanti dalla propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
1.5.– Con ordinanza n. 37 del 2020, questa Corte ha dichiarato ammissibile l'intervento in giudizio del
CNOG, sul rilievo che, ai sensi che l'art. 4, comma 7, delle Norme integrative e secondo la costante
giurisprudenza della Corte, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio; interesse da ritenersi in
specie sussistente, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al CNOG dall'art. 20, primo comma,
lettera d), dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista).
1.6.– Con atto depositato telematicamente il 3 marzo 2020, oltre il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1,
delle Norme integrative, la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) ha presentato un'opinione
scritta in qualità di amicus curiae.
1.7.– Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa,
insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Tribunale di Salerno. Riproposte le argomentazioni già sviluppate nell'atto di
intervento, l'interveniente soggiunge che le fattispecie di cui agli artt. 595, terzo comma, cod. pen. e 13 della
legge n. 47 del 1948 configurano aggravanti speciali del reato di diffamazione, come tali bilanciabili con
eventuali circostanze attenuanti, sicché il giudice potrebbe scegliere se applicare la pena detentiva o quella
pecuniaria in funzione della maggiore o minore gravità della condotta di diffamazione a mezzo stampa, con
conseguente piena conformità della normativa censurata alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di
libertà di espressione.
Con specifico riferimento al caso oggetto del giudizio a quo, inoltre, l'attribuzione alla persona offesa di
una condotta illecita, poi rivelatasi inveritiera, determinerebbe una lesione della presunzione di non
colpevolezza, tutelata dagli artt. 27, secondo comma, Cost. e 6, paragrafo 2, CEDU, così concretando una
delle circostanze eccezionali che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, giustificano l'applicazione
della pena detentiva al giornalista colpevole di diffamazione.
1.8.– Rispettivamente in data 19 maggio, 29 maggio e 31 maggio 2020, in tutti i casi oltre il termine di
cui all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme integrative sono pervenute alla cancelleria della Corte, via posta
elettronica certificata (PEC), altrettante opinioni scritte del Sindacato cronisti romani presso l'Associazione
stampa romana, in qualità di amicus curiae.
1.9.– Il 26 maggio 2020 la parte P. N. ha depositato, fuori termine, memoria integrativa.
2.– Con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta al n. 149 del r.o. 2019, il Tribunale ordinario di Bari,
sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10
CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, «in combinato
disposto» con l'art. 595 cod. pen., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata,
commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa
della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via
alternativa».
2.1.– Il rimettente espone di dover giudicare della responsabilità di G. D.T., imputato del delitto di cui
agli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in qualità di direttore di un quotidiano,
offeso la reputazione di F. C. mediante la pubblicazione di un articolo privo di firma, nel quale si attribuiva
alla persona offesa la cessione di stupefacente a una terza persona, malgrado l'avvenuto proscioglimento di
F. C. in relazione a tale fatto.
In punto di rilevanza, il giudice a quo espone che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 595 cod.
pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, il delitto di cui G. D.T. è imputato (diffamazione realizzata con la
pubblicazione dell'articolo in questione e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato) risulta
punibile con la pena della reclusione da uno a sei anni, prevista in via cumulativa e non alternativa rispetto
alla multa di 258 euro.
Non sussisterebbero poi ragioni per prosciogliere l'imputato il quale, pur tratto in giudizio nella qualità
di direttore responsabile del quotidiano, sarebbe chiamato a rispondere direttamente della condotta
diffamatoria realizzata mediante la pubblicazione dell'articolo privo di firma. Del resto, la questione
rimarrebbe rilevante anche ove, all'esito del dibattimento, si dovesse ritenere sussistente la responsabilità di
G. D.T. sotto il solo profilo dell'omesso controllo sulla pubblicazione di contenuti diffamatori, ai sensi
dell'art. 57 cod. pen., atteso che, anche in tale ipotesi, sarebbe comunque applicabile la pena detentiva, pur
ridotta di un terzo nel quantum.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente richiama ampi stralci delle sentenze della Corte
EDU Belpietro contro Italia, Sallusti contro Italia e Ricci contro Italia, relative alla compatibilità con l'art.
10 CEDU del trattamento sanzionatorio previsto nell'ordinamento italiano, in particolare per la diffamazione
a mezzo stampa.
Da tale consolidata giurisprudenza si trarrebbe che la previsione per tale delitto di una pena detentiva,
pur suscettibile di sospensione condizionale o di commutazione in pena pecuniaria, risulterebbe
incompatibile con l'art. 10 CEDU, poiché idonea a scoraggiare l'esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero e della libertà d'informazione, in tutti i casi in cui non ricorrano circostanze eccezionali, quali la
propalazione di discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
Né sarebbe praticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, che
considerasse irrogabile la pena detentiva in relazione alle sole condotte diffamatorie concretantisi in
incitazione all'odio, alla discriminazione o alla violenza: una simile opzione ermeneutica, «creativa e
arbitraria, slegata dal dato letterale, ed esorbitante rispetto alla funzione giurisdizionale» risulterebbe infatti
contraria al principio di legalità e lesiva degli artt. 25 e 101 Cost.
Nemmeno sarebbe possibile applicare, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 13 della legge n. 47 del
1948, quelle contemplate dall'art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., che prevedono la pena detentiva
in via alternativa e non congiunta rispetto alla pena pecuniaria, essendo la fattispecie della diffamazione
commessa a mezzo stampa e contestualmente consistente nell'attribuzione di un fatto determinato
inequivocabilmente disciplinata dalla prima disposizione.
Né, ancora, sarebbe dirimente che la circostanza aggravante di cui al predetto art. 13 sia bilanciabile con
altre circostanze attenuanti, perché ciò non escluderebbe l'effetto dissuasivo, rispetto all'attività
giornalistica, della previsione, in astratto, di una pena detentiva congiunta a quella pecuniaria.
Il rimettente precisa infine che la questione di legittimità costituzionale sollevata mira a una pronuncia
che renda la pena detentiva applicabile in via alternativa e non più cumulativa rispetto alla pena pecuniaria.
Una simile pronuncia «consentirebbe al giudice di verificare in concreto la sussistenza delle circostanze
eccezionali in cui la gravità della condotta e dell'offesa che ne deriva giustifica l'irrogazione di una pena
detentiva, lasciando così un adeguato spazio discrezionale utile per conformare la decisione giurisdizionale
nazionale ai principi dell'ordinamento CEDU in materia». Si tratterebbe, a parere del giudice a quo, di una
soluzione non costituzionalmente obbligata, ma adottabile da parte di questa Corte, sulla falsariga di quanto
già avvenuto nella sentenza n. 40 del 2019, in presenza di un preciso punto di riferimento, offerto dall'art.
595 cod. pen., che prevede l'applicazione della pena detentiva in alternativa alla pena pecuniaria nei casi di
cui ai commi secondo e terzo.
2.2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata,
sulla base delle argomentazioni già svolte nell'atto di intervento depositato nel giudizio iscritto al n. 140 del
r.o. 2019.
2.3.– Il 22 ottobre 2019 il CNOG ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, di tenore analogo a
quello dell'atto presentato nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.
2.4.– Il 31 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa,
insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto di intervento e richiamando
integralmente le argomentazioni svolte nella memoria illustrativa depositata nel giudizio iscritto al n. 140
del r.o. 2019.
2.5.– Il 19, 29 e 31 maggio 2020, e dunque oltre il termine di cui all'art. 4-ter, comma 1, delle Norme
integrative, il Sindacato cronisti romani presso l'Associazione stampa romana ha depositato via PEC le
stesse opinioni scritte in qualità di amicus curiae depositate nel giudizio iscritto al n. 140 del r.o. 2019.
2.6.– Con ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 9 giugno 2020, questa Corte ha dichiarato
ammissibile l'intervento ad adiuvandum spiegato dal CNOG nel giudizio iscritto al n. 149 del r.o. 2019.
3.– Con ordinanza n. 132 del 2020, questa Corte, riuniti i giudizi, ritenendo «necessaria e urgente», alla
luce della giurisprudenza della Corte EDU e della stessa giurisprudenza costituzionale in tema di libertà di
espressione, «una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa
oggetto delle odierne censure, tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione
individuale, in particolare con riferimento all'attività giornalistica», ha giudicato opportuno, «in uno spirito
di leale collaborazione istituzionale e nel rispetto dei limiti delle proprie attribuzioni, rinviare la decisione
delle questioni […] sottopostele a una successiva udienza, in modo da consentire al legislatore di approvare
nel frattempo una nuova disciplina».
4.– All'udienza del 22 giugno 2021, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già
rassegnate in atti.
Considerato in diritto
1.– Con l'ordinanza iscritta al n. 140 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda
penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e dell'art. 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).
Con l'ordinanza iscritta al n. 149 del r.o. 2019 il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha
sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, «in combinato disposto» con l'art. 595 cod.
pen., «nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e
consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei
anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativa». Dal tenore
dell'ordinanza di rimessione risulta peraltro che l'art. 595 cod. pen. è menzionato al mero fine di individuare
la fattispecie incriminatrice su cui si innesta la speciale circostanza aggravante prevista all'art. 13 della legge
n. 47 del 1948, sulla quale soltanto si appuntano le censure del giudice a quo.
I due giudizi, che sollevano questioni analoghe, sono già stati riuniti ai fini della decisione con
l'ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte, di cui si è detto nel Ritenuto in fatto.
Esse pongono, in estrema sintesi, il quesito se sia compatibile con la Costituzione, anche alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la previsione di pene detentive per il delitto di
diffamazione commesso a mezzo della stampa. E ciò con riguardo all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, che
commina la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorché la diffamazione a mezzo
stampa consista nell'attribuzione di un fatto determinato; nonché – per ciò che concerne la questione posta
dal Tribunale di Salerno – con riguardo anche all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione
in via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione col mezzo della stampa
o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.
2.– Con l'ordinanza n. 132 del 2020, questa Corte ha già formulato una serie di valutazioni in ordine al
thema decidendum, le quali debbono in questa sede essere integralmente confermate, e alle quali si salda, in
consecuzione logica, l'odierna decisione (per il medesimo rilievo, sentenza n. 242 del 2019 rispetto
all'ordinanza n. 207 del 2018).
3.– Le questioni sono ammissibili.
3.1.– Rispetto alle questioni sollevate dal Tribunale di Salerno, occorre osservare quanto segue.
3.1.1.– Non è anzitutto fondata l'eccezione di insufficiente motivazione sulla loro rilevanza, formulata
dall'Avvocatura generale dello Stato.
Per quanto stringata, la descrizione dei fatti contestati agli imputati (nelle rispettive qualità di autore
dell'articolo e di direttore responsabile del quotidiano) compiuta nell'ordinanza di rimessione è sufficiente a
comprendere che essi consistono nella diffusione di una notizia lesiva dell'altrui reputazione, consistente in
uno specifico addebito successivamente smentito dalle indagini penali compiute dalla competente Direzione
distrettuale antimafia. I fatti così descritti certamente corrispondono alla figura legale del delitto di
diffamazione, aggravato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948 in quanto compiuto a mezzo della
stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.
La rilevanza delle questioni prospettate sussiste, tuttavia, anche rispetto all'aggravante di cui all'art.
595, terzo comma, cod. pen., che punisce, tra l'altro, la diffamazione compiuta a mezzo della stampa. Per
quanto tale aggravante sia destinata, nell'attuale quadro normativo, ad essere assorbita in quella di cui
all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, che si pone rispetto ad essa quale lex specialis, l'auspicato
accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale formulate dal rimettente rispetto a quest'ultima
disposizione renderebbe nuovamente applicabile, nel caso di specie, l'aggravante generale di cui all'art. 595,
terzo comma, cod. pen., in concorso con quella prevista dal secondo comma, che prevede un inasprimento di
pena in ogni ipotesi in cui la diffamazione consista nell'attribuzione di un fatto determinato; con
conseguente applicazione, ai fini della commisurazione della pena, dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.
Donde la rilevanza – in via condizionata all'accoglimento delle questioni sollevate sull'art. 13 della legge n.
47 del 1948 – anche delle questioni sollevate in relazione all'art. 595, terzo comma, cod. pen.
3.1.2.– Né merita accoglimento l'eccezione, parimenti formulata dall'Avvocatura generale dello Stato,
relativa all'oscurità del petitum formulato dalla medesima ordinanza del Tribunale di Salerno.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l'ordinanza di rimessione delle questioni di
legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un
petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emerga[no] con chiarezza il
contenuto ed il verso delle censure» (sentenza n. 123 del 2021 e, in precedenza, sentenze n. 176 del 2019 e
n. 175 del 2018). Nel caso ora all'esame, il dispositivo dell'ordinanza di rimessione rinvia espressamente
alle «ragioni di cui in motivazione»; e dalla motivazione si evince come il rimettente non solleciti in alcun
luogo – come invece ipotizzato dall'Avvocatura generale dello Stato – una «pronuncia manipolativa sulle
pene previste», né una «pronuncia additiva in ordine alla delimitazione delle condotte che esse sanzionano»;
bensì denunci l'incompatibilità tout court con i parametri costituzionali e convenzionali evocati di entrambe
le disposizioni censurate, che comminano una pena detentiva per il delitto di diffamazione anche al di fuori
dei casi eccezionali in cui tale pena potrebbe essere giustificata.
Il petitum dell'ordinanza è, pertanto, interpretabile come diretto alla radicale ablazione di entrambe le
disposizioni sottoposte all'esame di questa Corte.
3.1.3.– Priva di pregio è anche l'ulteriore eccezione, svolta dall'Avvocatura generale dello Stato,
secondo cui l'eventuale accoglimento delle questioni formulate dal Tribunale di Salerno a proposito dell'art.
13 della legge n. 47 del 1948 non eliminerebbe i profili di denunciata illegittimità costituzionale, dal
momento che la pena detentiva resterebbe comunque prevista dall'art. 595 cod. pen.
Come appena sottolineato, infatti, il rimettente – del tutto coerentemente – estende le questioni anche
all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che diverrebbe applicabile laddove fosse dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, censurato in prima battuta.
3.1.4.– L'Avvocatura generale dello Stato ha infine eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate
dal medesimo Tribunale in ragione dell'omessa sperimentazione, da parte del rimettente, di
un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.
Nemmeno tale eccezione è fondata.
In effetti, il giudice a quo espressamente esclude di potere interpretare le disposizioni censurate nel
senso dell'applicazione della pena detentiva «esclusivamente alle condotte diffamatorie a mezzo stampa che
rivestano i caratteri dell'eccezionalità», poiché tale interpretazione contrasterebbe, a suo avviso, con i
principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, nonché di soggezione del giudice alla legge, i
quali impedirebbero al giudice di «integrare la norma incriminatrice di questo ulteriore requisito». Quanto
poi, in particolare, all'art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione soltanto in via alternativa,
il rimettente sottolinea come a suo giudizio già la stessa previsione astratta della pena detentiva – e dunque
la sua comminazione legislativa – limiti eccessivamente il diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero, a prescindere dunque dalla decisione del giudice di applicarla o meno nel caso concreto.
Se e in che misura queste valutazioni siano condivisibili, attiene al merito, e non all'ammissibilità delle
questioni: a quest'ultimo fine è infatti sufficiente – in base alla ormai costante giurisprudenza di questa
Corte – che il giudice abbia esplorato, e consapevolmente scartato, la possibilità di una interpretazione
conforme alla Costituzione (ex multis, sentenze n. 32 del 2021, n. 32 del 2020, n. 189 del 2019).
3.2.– Per quanto riguarda invece l'ordinanza del Tribunale di Bari, occorre rilevare quanto segue.
3.2.1.– Non è fondata, nemmeno in questo caso, l'eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello
Stato relativa al difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
Il giudice a quo chiarisce infatti che, impregiudicata ogni valutazione circa la sussistenza della
responsabilità dell'imputato, il fatto di cui quest'ultimo è accusato consiste nell'avere consentito, nella
propria qualità di direttore di un quotidiano, la pubblicazione di un articolo in cui si attribuiva alla persona
offesa un fatto determinato (la cessione di droga a un atleta), nonostante l'intervenuta assoluzione della
stessa persona offesa da ogni addebito con sentenza passata in giudicato. Tanto basta per considerare
applicabile nel giudizio principale l'art. 13 della legge n. 47 del 1948, che costituisce in questo caso l'unico
oggetto delle censure del rimettente.
3.2.2.– Nemmeno può predicarsi, contrariamente all'avviso espresso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che il petitum formulato dal rimettente sia oscuro. In questo secondo giudizio, anzi, il petitum è
espressamente formulato nel dispositivo, e mira univocamente alla modificazione dell'attuale quadro
sanzionatorio dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, imperniato sulla previsione cumulativa di una pena
detentiva e di una pena pecuniaria, in modo tale da rendere alternative le due pene.
3.2.3.– Ictu oculi infondata è anche l'eccezione secondo cui l'accoglimento del petitum non
eliminerebbe il vizio di illegittimità costituzionale lamentato. Il rimettente, infatti, ritiene che il vizio risieda
nell'indefettibilità dell'applicazione della sanzione detentiva, che verrebbe per l'appunto eliminata ove il
quadro sanzionatorio fosse modificato nel senso dell'alternatività tra le due pene: ciò che consentirebbe al
giudice di evitare di dover irrogare la reclusione, al di fuori dei casi eccezionali in cui tale sanzione sarebbe
consentita anche secondo il diritto convenzionale.
3.2.4.– Infine, nemmeno in questo caso è possibile rimproverare al giudice a quo l'omessa
sperimentazione di una interpretazione conforme. Il rimettente, infatti, esclude espressamente, con
motivazione particolarmente estesa, di poter interpretare la disposizione censurata in modo tale da evitare
l'applicazione della pena detentiva nelle ipotesi in cui tale pena risulterebbe in contrasto con la
giurisprudenza della Corte EDU. Ciò è sufficiente, come poc'anzi osservato, ai fini della rilevanza della
questione proposta.
4.– Le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sull'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in riferimento
agli artt. 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, sono fondate.
4.1.– Come già rilevato, la disposizione censurata prevede una circostanza aggravante per il delitto di
diffamazione, integrata nel caso in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista
nell'attribuzione di un fatto determinato. Essa costituisce lex specialis rispetto alle due aggravanti previste
dall'art. 595 cod. pen., secondo e terzo comma, che prevedono cornici sanzionatorie autonome e più gravi
rispetto a quelle stabilite dal primo comma, rispettivamente nel caso in cui l'offesa all'altrui reputazione
consista nell'attribuzione di un fatto determinato e in quello in cui l'offesa sia recata col mezzo della stampa
o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico.
La pena prevista dall'art. 13 della legge n. 47 del 1948 è quella della reclusione da uno a sei anni e della
multa non inferiore a euro 258. Le due pene – detentiva e pecuniaria – sono dunque previste in via
cumulativa, il giudice essendo tenuto ad applicarle indefettibilmente entrambe; e ciò a meno che non
sussistano, nel caso concreto, circostanze attenuanti giudicate prevalenti o, almeno, equivalenti
all'aggravante in esame.
4.2.– Proprio l'indefettibilità dell'applicazione della pena detentiva, in tutte le ipotesi nelle quali non
sussistano – o non possano essere considerate almeno equivalenti – circostanze attenuanti, rende la
disposizione censurata incompatibile con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto
dall'art. 21 Cost., quanto dall'art. 10 CEDU.
Come già rilevato da questa Corte nella ordinanza n. 132 del 2020, una simile necessaria irrogazione
della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilità di una sua sospensione condizionale, o di
una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) è divenuta ormai
incompatibile con l'esigenza di «non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertà
personale, la generalità dei giornalisti dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei
pubblici poteri»: esigenza sulla quale ha particolarmente insistito la Corte EDU nella propria copiosa
giurisprudenza rammentata nella stessa ordinanza, ma che anche questa Corte condivide.
Per quanto, come si dirà meglio infra (punto 5.3.), la sanzione detentiva non possa ritenersi sempre
costituzionalmente illegittima nei casi più gravi di diffamazione, la sua necessaria inflizione, prevista dalla
disposizione censurata in tutte le ipotesi da essa previste – che abbracciano, in pratica, la quasi totalità delle
diffamazioni commesse a mezzo della stampa, periodica e non –, conduce necessariamente a esiti
incompatibili con le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e in particolare con quella
sua specifica declinazione costituita dalla libertà di stampa, già definita «pietra angolare dell'ordine
democratico» da una risalente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 84 del 1969).
E ciò anche in considerazione del diritto vivente, che – come parimenti rammentato nell'ordinanza n.
132 del 2020 – condiziona l'operatività della causa di giustificazione del diritto di cronaca nella sua forma
putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) al requisito dell'assenza di colpa nel controllo delle fonti:
ammettendo conseguentemente la responsabilità del giornalista per il delitto di diffamazione anche
nell'ipotesi in cui egli abbia confidato, seppur per un errore evitabile, nella verità del fatto attribuito alla
persona offesa.
4.3.– Dal momento che la funzione della disposizione censurata è unicamente quella di inasprire il
trattamento sanzionatorio previsto in via generale dall'art. 595 cod. pen. in termini che non sono compatibili
con l'art. 21 Cost., oltre che con l'art. 10 CEDU, essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima
nella sua interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di
tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che
continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod.
pen., il cui alveo applicativo si riespanderà in seguito alla presente pronuncia.
4.4.– Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura evocati dal rimettente a proposito della medesima
disposizione.
5.– La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in
accoglimento delle censure formulate dal Tribunale di Salerno, rende superfluo l'esame della questione
formulata dal Tribunale di Bari sulla medesima disposizione, mirante a sostituire il regime di cumulatività di
reclusione e multa previsto dalla disposizione medesima con un regime di alternatività tra le due sanzioni.
6.– Le questioni sollevate dallo stesso Tribunale di Salerno sull'art. 595, terzo comma, cod. pen. in
riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU, devono invece essere
dichiarate non fondate nei termini di seguito precisati.
6.1.– L'art. 595, terzo comma, cod. pen. configura – come già rammentato – una circostanza aggravante
del delitto di diffamazione, integrata allorché l'offesa sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni
ovvero della multa non inferiore a 516 euro.
6.2.– La previsione in via, questa volta, soltanto alternativa della pena detentiva da parte della norma
censurata non può ritenersi di per sé in contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dagli
artt. 21 Cost. e 10 CEDU.
Come rammentato nell'ordinanza n. 132 del 2020, se è vero che la libertà di espressione – in particolare
sub specie di diritto di cronaca e di critica esercitato dai giornalisti – costituisce pietra angolare di ogni
ordinamento democratico, non è men vero che la reputazione individuale è del pari un diritto inviolabile,
strettamente legato alla stessa dignità della persona.
Aggressioni illegittime a tale diritto compiute attraverso la stampa, o attraverso gli altri mezzi di
pubblicità cui si riferisce l'art. 595, terzo comma, cod. pen. – la radio, la televisione, le testate giornalistiche
online e gli altri siti internet, i social media, e così via –, possono incidere grandemente sulla vita privata,
familiare, sociale, professionale, politica delle vittime. E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere
enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili
per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima.
Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e
proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della
libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare.
Tra questi strumenti non può in assoluto escludersi la sanzione detentiva, sempre che la sua applicazione
sia circondata da cautele idonee a schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la
professione giornalistica.
Si deve infatti ritenere che l'inflizione di una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo
della stampa o di altro mezzo di pubblicità non sia di per sé incompatibile con le ragioni di tutela della
libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si caratterizzi per la sua eccezionale
gravità (così la stessa Corte EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro
Romania, paragrafo 115; nonché sentenze 5 novembre 2020, Balaskas contro Grecia, paragrafo 61; 11
febbraio 2020, Atamanchuk contro Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia, paragrafo 59;
24 settembre 2013, Belpietro contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007, Katrami contro Grecia, paragrafo
39). La Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai
discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di
carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di sanzioni detentive,
potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la
stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della
reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della – oggettiva e
dimostrabile – falsità degli addebiti stessi.
Chi ponga in essere simili condotte – eserciti o meno la professione giornalistica – certo non svolge la
funzione di "cane da guardia" della democrazia, che si attua paradigmaticamente tramite la ricerca e la
pubblicazione di verità "scomode"; ma, all'opposto, crea un pericolo per la democrazia, combattendo
l'avversario mediante la menzogna, utilizzata come strumento per screditare la sua persona agli occhi della
pubblica opinione. Con prevedibili conseguenze distorsive anche rispetto agli esiti delle stesse libere
competizioni elettorali.
Se circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di
sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti
dell'esercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la società democratica. Al di
fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dall'ethos della professione giornalistica, la prospettiva
del carcere resterà esclusa per il giornalista, così come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la
stampa o altri mezzi di pubblicità la propria opinione; restando aperta soltanto la possibilità che siano
applicate pene diverse dalla reclusione, nonché rimedi e sanzioni civili o disciplinari, in tutte le ordinarie
ipotesi in cui la condotta lesiva della reputazione altrui abbia ecceduto dai limiti del legittimo esercizio del
diritto di cronaca o di critica.
6.3.– La disposizione ora all'esame – l'art. 595, terzo comma, cod. pen. – deve essere interpretata in
maniera conforme a tali premesse.
Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e
multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione
della pena indicati nell'art. 133 cod. pen., ma anche – e ancor prima – delle indicazioni derivanti dalla
Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e
ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una
responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la sottolineatura del
dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di
applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.).
Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di
eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva
risulti proporzionata, secondo i principi poc'anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all'applicazione della
multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi.
Questa lettura, del resto, è stata già fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel
quadro di un'interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU e
all'ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio
2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell'art. 595, terzo
comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n.
13060).
Così interpretata, la disposizione censurata risulta conforme tanto all'art. 21, quanto all'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU.
6.4.– Tale interpretazione consente di escludere anche il contrasto della disposizione censurata con l'art.
3 Cost., che il rimettente prospetta sulla base dei medesimi argomenti che sostengono l'allegata violazione
degli artt. 21 e 117, primo comma, Cost.
7.– Manifestamente infondata è invece la questione, sollevata dallo stesso Tribunale di Salerno, avente
ad oggetto l'art. 595, terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 25 Cost.
Il rimettente opina che il carattere sproporzionato, irragionevole e non necessario della sanzione
detentiva rispetto al bene giuridico tutelato violerebbe il principio di offensività, ricavabile appunto dall'art.
25 Cost.
In senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che la diffamazione è, per quanto sopra argomentato, delitto
tutt'altro che inoffensivo, essendo posto a tutela di un diritto fondamentale, quale la reputazione della
persona, di primario rilievo nell'ordinamento costituzionale; mentre il carattere proporzionato o
sproporzionato della sanzione comminata dal legislatore per un fatto comunque offensivo deve piuttosto
essere vagliato sotto il profilo della sua compatibilità con altri parametri costituzionali, tra cui segnatamente
la libertà di manifestazione del pensiero, secondo le cadenze poc'anzi illustrate.
8.– Non fondato appare infine anche il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di
Salerno sulla compatibilità della medesima disposizione con l'art. 27, terzo comma, Cost.
Il giudice a quo non censura qui la sproporzione della pena detentiva rispetto alla gravità del reato, bensì
l'«inidoneità della minacciata sanzione detentiva a garantire il pieno rispetto della funzione
generalpreventiva e specialpreventiva della pena stessa». Il rimettente assume dunque in premessa la
contrarietà alla CEDU della pena detentiva nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, e dunque la sua
non irrogabilità in concreto; dal che deriverebbe la radicale inefficacia della sua comminatoria edittale
rispetto agli scopi preventivi della pena, tra cui – parrebbe di intendere – la finalità rieducativa menzionata
nell'art. 27, terzo comma, Cost.
Mai tuttavia, nella giurisprudenza di questa Corte, la necessaria finalità rieducativa della pena è stata
utilizzata a sostegno di dichiarazioni di illegittimità costituzionale miranti a censurare l'ineffettività di
comminatorie edittali rispetto agli stessi scopi preventivi della pena, in considerazione della inapplicabilità
della pena in essa prevista. L'art. 27, terzo comma, Cost. è piuttosto pertinente nel quadro di censure miranti
a denunciare il carattere manifestamente sproporzionato della pena prevista dal legislatore rispetto alla
gravità del fatto di reato; ma che la cornice edittale prevista dall'art. 595, terzo comma, cod. pen. sia
manifestamente sproporzionata si è già avuto poc'anzi modo di escludere, nei limiti appena precisati.
9.– Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), deve essere dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'art.
30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), il
quale prevede che «[n]el caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste
dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47», dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla presente
pronuncia.
Resterà anche in questo caso applicabile la disciplina prevista dall'art. 595, terzo comma, cod. pen. nei
termini sopra indicati.
10.– La presente decisione, pur riaffermando l'esigenza che l'ordinamento si faccia carico della tutela
effettiva della reputazione in quanto diritto fondamentale della persona, non implica che il legislatore debba
ritenersi costituzionalmente vincolato a mantenere anche per il futuro una sanzione detentiva per i casi più
gravi di diffamazione (in senso analogo, in relazione al contiguo diritto fondamentale all'onore, sentenza n.
37 del 2019).
Resta però attuale la necessità, già sottolineata da questa Corte con l'ordinanza n. 132 del 2020, di una
complessiva riforma della disciplina vigente, allo scopo di «individuare complessive strategie sanzionatorie
in grado, da un lato, di evitare ogni indebita intimidazione dell'attività giornalistica; e, dall'altro, di
assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale contro illegittime – e talvolta maliziose –
aggressioni poste in essere nell'esercizio di tale attività».
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla
stampa);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 30, comma 4,
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art.
595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),
dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, cod. pen.,
sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale,
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo
comma, cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda
penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.
Avv. Antonino Sugamele

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