Imputato assolto o domanda civile rigettata? Anche la parte civile può essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'imputato. La compensazione delle spese per giustificati motivi. Per la Cassazione i motivi sono giustificati solo se sono gravi ed eccezionali.
Cassazione penale sezione sesta sentenza n. 35931/2021
La Cassazione non considera legittimamente motivata la sentenza di assoluzione del ricorrente che ha previsto la compensazione delle spese sul rilievo della complessità della scena processuale.
La Cassazione ripercorre, con intento chiarificatore, quanto stabilito in ambito civile dove il Legislatore aveva cercato di tipizzare in sole tre ipotesi i casi di superamento della regola della soccombenza per aprire la via alla compensazione delle spese: la reciproca soccombenza, la novità assoluta della questione trattata o il mutamento significativo di giurisprudenza e quest'ultimo non è identificabile nel caso di incertezza sull'orientamento giurisprudenziale applicabile. Sempre la Cassazione fa rilevare che la norma "tipizzante" è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale proprio dove non consentiva un apprezzamento di fatto del giudice al fine di poter statuire la compensazione per altre analoghe "gravi ed eccezionali ragioni". E concludono i giudici di legittimità che da tale orientamento tracciato in ambito civilistico non c'è ragione di discostarsi quando si tratta della parte civile nel processo penale. In conclusione la Cassazione rinvia per la seconda volta la questione al giudice di merito affinché espliciti - nel caso concreto - il ricorrere di tale ragioni gravi ed eccezionali.
03-10-2021 18:33
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