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Sentenza

Il visto di censura della corrispondenza tra il detenuto al 41-bis e il suo difensore: la parola passa ai giudici costituzionali.
Il visto di censura della corrispondenza tra il detenuto al 41-bis e il suo difensore: la parola passa ai giudici costituzionali.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 19 marzo – 21 maggio 2021, n. 20338
Presidente Di Tomassi – Relatore Cappuccio

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale di Locri ha rigettato il reclamo proposto da J.G. - imputato davanti a quell'autorità giudiziaria, condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di venticinque anni di reclusione perché ritenuto esponente di vertice di un clan di 'ndrangheta stanziato sul territorio di Gioiosa Jonica e sottoposto al regime detentivo differenziato previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis - avverso il decreto con cui, il 12 maggio 2020, il Presidente del Tribunale ha disposto il trattenimento di un telegramma da lui indirizzato al difensore di fiducia, avv. Giuseppe Milicia.
Ritenuto di potere integrare la motivazione, radicalmente assente, del provvedimento impugnato, il Tribunale calabrese ha stimato la sussistenza di un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, connesso all'ambiguità del contenuto della missiva, composta da una serie di periodi non legati da un filo logico in grado di rendere coerente e comprensibile il testo nella sua interezza.
Ha aggiunto che l'incongruenza del testo non è spiegabile in ragione del modesto grado di istruzione dell'autore il quale, redigendo personalmente il reclamo, si è mostrato capace di esporre i motivi con prosa chiara e lineare.
2. J.G. propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Milicia, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale -titolare, a suo modo di vedere, del potere di integrare la motivazione del decreto emesso dall'organo monocratico, ma non anche di ovviare alla sua totale assenza - male interpretato la normativa in materia di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, che ammette il trattenimento delle sole comunicazioni dal contenuto illecito, che celino al proprio interno qualcosa o contengano scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Tale non può essere considerato, ha obiettato, il telegramma con cui egli, imminente la scadenza dei termini per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna emessa all'esito del primo grado di giudizio, ha inteso interloquire con il proprio difensore in merito ai contenuti del redigendo atto, da stabilirsi anche in relazione a quello, che egli reputava insoddisfacente, già presentato da altro difensore.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato osservando che "sebbene il detenuto si trovi sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis O.P. deve poter conoscere sia pure in modo sintetico le ragioni del trattenimento della corrispondenza soprattutto se si tratta di corrispondenza con il difensore (Cass. Sez. V n. 32452 del 2019)".

Considerato in diritto

1. La L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 15, prevede che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto, tra l'altro, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia, che sono garantiti da colloqui visivi con soggetti liberi e dalla corrispondenza telefonica, epistolare o telegrafica.
La legge di ordinamento penitenziario contempla, per la corrispondenza epistolare o telegrafica, limitazioni meno stringenti di quanto non accada per i colloqui e le telefonate, giacché non prevede un numero massimo di lettere che il detenuto può inviare o ricevere, nè restrizioni generali rispetto ai soggetti con cui egli può intrattenere scambi epistolari, e stabilisce, anzi, all'art. 18, comma 5, al fine di favorire e di garantire il diffuso accesso a questa forma di corrispondenza, che l'amministrazione penitenziaria ponga a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
2. Il diritto a tenere una corrispondenza epistolare e telegrafica può essere sottoposto, con provvedimento giurisdizionale, a limitazioni e controlli individuali, ossia riguardanti il singolo detenuto o internato.
La L. n. 354 del 1975 non regolava, nella sua formulazione originaria, i casi, le modalità ed il tempo massimo per cui potevano essere adottate siffatte misure, ciò che aveva indotto a dubitare della compatibilità della disciplina della corrispondenza epistolare in carcere con l'art. 15 Cost., artt. 8 e 13 Cedu ed era valso all'Italia ripetute condanne da parte della Corte di Strasburgo (cfr., tra le molte, Corte EDU, 15 novembre 1996, Calogero Diana c./Italia; Corte EDU, 24 ottobre 2002, Messina c./Italia).
Tale lacuna normativa è stata colmata mediante l'introduzione, ad opera della L. 8 aprile 2004, n. 95, dell'art. 18-ter della L. 26 luglio 1975, n. 354, che individua le tipologie di limitazioni che possono essere imposte alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, i relativi presupposti e tempi, nonché le autorità competenti e i meccanismi di tutela giurisdizionale.
L'art. 18-ter dispone, al comma 1, che per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possano essere disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi, tre diverse forme di restrizione all'invio e alla ricezione di missive, connotate da un crescente grado di intrusività.
La forma più lieve di restrizione è il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima, finalizzato a verificare, alla presenza dell'interessato, che nell'involucro non siano celati valori o oggetti non consentiti.
La limitazione più intensa consiste, invece, nell'inibizione totale o parziale della facoltà di spedire o di ricevere corrispondenza, cui è propedeutica la sottoposizione a visto di controllo, operazione di lettura e analisi - ad opera dell'autorità giudiziaria ovvero, su sua delega, dal direttore del carcere o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore -del contenuto delle missive in entrata ed in uscita.
Essa può, dunque, eventualmente sfociare nel trattenimento della missiva, disposto con provvedimento giurisdizionale, adottato dal Magistrato di sorveglianza, per i condannati, o dal giudice che procede, per gli imputati, per effetto del quale lo scritto non viene consegnato al suo destinatario, che deve essere immediatamente informato.
3. L'art. 18-ter, pur contenendo una specifica disciplina anche della successiva operazione di trattenimento, non individua espressamente le ragioni che lo consentono.
Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, in proposito, che, stante lo stretto collegamento funzionale con il visto di censura, il trattenimento può essere disposto qualora, dall'esame dei contenuti della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l'adozione del visto di controllo (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, entrambe in motivazione).
Il comma 2 dell'art. 18-ter prevede, poi, che nessuna forma di controllo possa essere esercitata sulla corrispondenza epistolare e telegrafica indirizzata ai soggetti indicati nell'art. 103 c.p.p., comma 5 (difensori, investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, consulenti tecnici e loro ausiliari), all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 (direttore dell'istituto, provveditore regionale, capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministro della giustizia, autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, garante nazionale, garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti, presidente della giunta regionale, magistrato di sorveglianza, Capo dello Stato), ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali, amministrativi o giudiziari, preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
4. La disciplina generale è, tuttavia, derogata dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, che contiene, tra l'altro, regole specificamente dedicate alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza epistolare e telegrafica per i detenuti sottoposti al regime differenziato.
Tale disposizione - nel testo modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 contiene infatti, al comma 2-quater, un elenco puntuale di limitazioni al trattamento penitenziario tra le quali, alla lett. e), "la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità Europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia".
L'utilizzo di un termine ("censura") diverso da quello indicato all'art. 18-ter ("controllo") non ha impedito la sostanziale assimilazione, da parte dei commentatori così come della giurisprudenza, dei concetti, che rimandano, entrambi, all'esame di una missiva, effettuato dall'autorità preposta, strumentale ad evitare la trasmissione di informazioni suscettibili di mettere a repentaglio i valori a cui presidio le disposizioni sono rispettivamente poste.
Così, in specie, se l'art. 18-ter presuppone la necessità di salvaguardare la fruttuosità di indagini ed investigazioni, di prevenire la commissione di reati e di garantire la sicurezza e l'ordine dell'istituto, l'architettura del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis è precipuamente diretta ad interrompere il flusso comunicativo tra gli esponenti criminali che versino in condizione detentiva, nonché tra gli stessi e gli esponenti delle associazioni a delinquere di riferimento che si trovino in libertà.
In un caso e nell'altro, dunque, l'intrusione nella sfera privata nella quale si traducono controllo e censura non è circoscritta alla conoscenza del contenuto delle comunicazioni e si riconnette in via diretta alla possibilità di bloccare l'inoltro della corrispondenza, ovvero di non procedere alla sua consegna al destinatario.
5. L'equivalenza tra visto di controllo e visto di censura consente di affermare che tra le disposizioni che, rispettivamente, li prevedono sussiste un rapporto di specialità e, quindi, che, nell'ipotesi di lettura della corrispondenza nei confronti dei detenuti sottoposti al regime speciale, la disciplina dell'art. 18-ter si applica solo per gli aspetti non disciplinati dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e).
In questo senso si è, del resto, orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479, in motivazione, e Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, Di Trapani, Rv. 253978) nel ritenere l'applicabilità agli imputati ed ai condannati che siano assoggettati al regime di cui all'art. 41-bis delle regole previste, per la generalità dei detenuti, dall'art. 18-ter e dall'art. 38 del relativo regolamento di esecuzione con riferimento all'operazione, successiva alla censura, di eventuale di trattenimento, sulla quale l'art. 41-bis è silente.
6. L'analisi comparata delle disposizioni in commento evidenzia un significativo momento di divaricazione nella differente delimitazione della corrispondenza che, in via di eccezione, è sottratta alle limitazioni sopra descritte.
Se, infatti, l'art. 18-ter prevede, al comma 2, che "Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nell'art. 103 c.p.p., comma 5, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'art. 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte", l'art. 41-bis sottrae, invece, al visto di censura la sola corrispondenza con i membri del Parlamento o con autorità Europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
Ne discende che, per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all'art. 103 c.p.p., comma 5, (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari).
Tanto, in ragione del già indicato rapporto di specialità tra l'art. 18-ter, comma 2, e l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), e del fatto che la norma speciale contiene l'espressa elencazione della corrispondenza sottratta alla censura.
7. La validità della precedente conclusione non è revocata in dubbio dall'esistenza, nel codice di rito, di autonoma disciplina relativa alla corrispondenza tra imputati e difensori, compendiata all'art. 103 c.p.p., comma 6, che vieta, tra l'altro, "ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato".
La menzionata disposizione trova completamento nell'art. 35 disp. att. c.p.p. che, da un canto, enuncia, ai primi tre commi, gli adempimenti richiesti per garantire la riconoscibilità della corrispondenza tra imputato e difensore, e, dall'altro, specifica, al comma 4, che "Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, commi 8 e 9".
La previsione del comma 4, sulla quale il legislatore non è intervenuto, è, dunque, volta ad escludere la sottoposizione della corrispondenza tra imputato e difensore al visto di controllo previsto dall'art. 18, commi 8 e 9, ord. pen. che, nel testo vigente al tempo dell'introduzione dell'attuale codice di procedura penale, aveva portata onnicomprensiva e non contemplava la sottrazione di determinate tipologie di comunicazioni.
Essa, dunque, ha la funzione di sancire, al cospetto di norme primarie, e dunque di pari grado, con un diverso ed inconciliabile contenuto precettivo, la prevalenza di quella codicistica su quella di ordinamento penitenziario.
In proposito, deve, tuttavia, notarsi come, all'atto dell'approvazione, con la L. 8 aprile 2004, n. 95, di una nuova disciplina dei controlli sulla corrispondenza dei detenuti, contenuta nell'art. 18-ter, con contestuale abrogazione dell'art. 18, commi 8 e 9, il legislatore non abbia adeguato il testo dell'art. 35, comma 4, disp. att. che, quindi, deve intendersi, all'attualità ed a dispetto di quanto, di recente ma in modo del tutto sporadico ed incidentale, affermato in giurisprudenza (cfr. Sez. 1, n. 1901 del 30/09/2020, dep. 2021, Attanasio, non massimata), privo di concreta portata precettiva.
Ciò, deve ragionevolmente ritenersi, in ragione della circostanza che l'inserimento, al comma 2 dell'art. 18-ter, dei soggetti indicati all'art. 103 c.p.p., comma 5, (e, quindi, anche del difensore) nel novero di coloro la cui corrispondenza con il detenuto - imputato o condannato - è sottratta alle limitazioni previste dal comma 1, assicura la compatibilità, per i detenuti imputati tra la disciplina di ordinamento penitenziario e quella prevista dal codice di rito.
Posto che, al contrario dell'art. 18-ter, l'art. 41-bis non stabilisce la sottrazione della corrispondenza tra imputato e difensore al visto di censura, il contrasto tra l'art. 103 c.p.p., comma 6, che inibisce il controllo, e l'art. 41-bis, che, invece, lo ammette, deve risolversi nel senso dell'applicazione della norma di ordinamento penitenziario, inserita in un più ampio catalogo di restrizioni al trattamento finalizzate a garantire, con esclusivo riferimento ad una specifica categoria di detenuti, prevalenti esigenze preventive.
Al riguardo, è utile osservare, innanzitutto, che nulla autorizza ad assegnare alla norma codicistica carattere di inderogabilità, per come, tra l'altro, indirettamente confermato dal fatto che il legislatore del 1988 abbia ritenuto la necessità di specificare espressamente, all'art. 35 disp. att., che la disciplina sul visto di controllo, che, al tempo, non prevedeva eccezioni di sorta, si applicasse alla corrispondenza tra imputato e difensore.
L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), è stato, d'altro canto, costruito come norma speciale, destinata, in quanto tale, a derogare alle norme generali che disciplinano la stessa materia e che non sono inderogabili, quale, tra le altre, l'art. 103 c.p.p., comma 6.
Considerato, allora, che il codice di rito e la legge di ordinamento penitenziario non escludono expressis verbis che l'art. 41-bis possa derogare la disciplina contenuta nell'art. 103 c.p.p., comma 6, deve conclusivamente ritenersi che la disciplina del visto di censura trovi applicazione alla corrispondenza tra imputato sottoposto a regime speciale di detenzione e difensore.
8. La ricostruzione del tessuto di regole che si sono succedute nel tempo e che concorrono a disciplinare la materia è funzionale all'esame del ricorso proposto da J.G. il quale, il 3 maggio 2020, inviò, dal carcere milanese nel quale era ristretto, un telegramma all'avv. Giuseppe Milicia, che aveva da poco nominato quale difensore, affiancandolo all'avv. Caterina Fuda, che lo aveva assistito in primo grado, nell'ambito di un procedimento penale, pendente innanzi al Tribunale di Locri, nel quale egli aveva riportato condanna alla pena di venticinque anni di reclusione.
Stando alla prospettazione del ricorrente, l'utilizzo del mezzo telegrafico si era imposto per l'esigenza di presentare, in tempo utile, un atto di appello ulteriore rispetto a quello già depositato dall'avv. Fuda, che J. riteneva insoddisfacente, impugnazione che l'avv. Milicia presentò, effettivamente, il 5 giugno 2020.
Il telegramma fu provvisoriamente bloccato dall'amministrazione penitenziaria, che informò il Presidente del Tribunale, il quale dispose il trattenimento con provvedimento che il Tribunale, su reclamo dell'interessato, confermò sul rilievo della sussistenza di un concreto pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza.
9. Con l'unico motivo di ricorso, il detenuto lamenta l'illegittimità della motivazione con cui il Tribunale di Locri ha confermato il provvedimento di trattenimento.
Il collegio, tuttavia, dubita della compatibilità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), nella parte in cui non esclude la corrispondenza diretta al difensore dal novero di quella sottoposta a visto di censura.
Ciò impedisce al collegio di procedere al vaglio della legittimità della motivazione del provvedimento impugnato, giacché qualora il dubbio prospettato si rivelasse fondato, la stessa operazione di lettura e di controllo del contenuto della missiva risulterebbe, a monte, viziata.
Tanto rende la questione di legittimità costituzionale rilevante.
10. La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata.
La sottoposizione a visto di censura della corrispondenza in uscita con il proprio difensore si traduce, invero, in un vulnus non solo - e non tanto - alla libertà ed alla segretezza della corrispondenza, diritti dichiarati inviolabili dall'art. 15 Cost. e che spettano ad ogni individuo in quanto tale e, quindi, anche ai detenuti, ma anche e soprattutto del diritto alla difesa e di quello ad un equo processo, tutelati a livello costituzionale e sovranazionale.
Il giudice delle leggi ha, in proposito, già riconosciuto, con la sentenza n. 143 del 2013, il diritto a conferire con il proprio difensore e a farlo in maniera riservata, connaturato alla difesa tecnica che rientra nella garanzia ex art. 24 Cost. ed appartiene al novero dei requisiti basilari dell'equo processo, alla luce del disposto dell'art. 6, paragrafo 3, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Ne deriva che una disposizione normativa che neghi la riservatezza delle comunicazioni con il difensore è in contrasto, oltre che con gli artt. 15 e 24 Cost., anche con l'art. 111 Cost., comma 3, nella parte in cui prevede, tra gli elementi del giusto processo, la facoltà di disporre delle condizioni necessarie per preparare la propria difesa, nonché con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU.
11. Anche detti diritti, per quanto rientranti tra le garanzie fondamentali dell'individuo all'interno di una società che possa definirsi democratica, possono astrattamente subire delle limitazioni, quando rese necessarie dall'esigenza di tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti. È, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che nessun interesse ha prevalenza assoluta e che anche i diritti fondamentali possono entrare in un'operazione di bilanciamento ed essere sacrificati, ferma restando la necessità di verificare la ragionevolezza delle limitazioni concretamente apportate.
Nel caso dei detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione, l'esigenza di neutralizzare la loro maggiore pericolosità e di difendere la società nei confronti delle criminalità organizzate determina e giustifica non solo la compressione di diritti fondamentali, ma anche maggiori limitazioni di trattamento rispetto alla generalità dei detenuti.
Il collegio ritiene, tuttavia, che l'assoluta compressione del loro interesse a mantenere una corrispondenza riservata con il difensore, quand'anche ispirata all'esigenza di impedire i contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, non possa superare il vaglio di ragionevolezza e, quindi, ritenersi giustificata.
12. Dubbi di ragionevolezza si pongono, innanzitutto, rispetto all'operazione di equiparazione dei difensori agli interlocutori "non qualificati" del detenuto e, in primo luogo, ai familiari.
Se, infatti, non può essere esclusa a priori l'astratta, ed eccezionale, eventualità che un difensore accetti di assumere il ruolo di illecito canale di comunicazione tra il proprio cliente e l'organizzazione criminale di appartenenza dello stesso, tale possibilità non può nemmeno essere assunta a massima di esperienza e tradotta in un enunciato normativo, al pari di quanto, invece, accade con parenti e conoscenti.
I difensori, infatti, legati ai propri clienti da un contratto d'opera professionale anziché da vincoli di diversa natura, sono, ha ricordato la Corte costituzionale, "persone appartenenti ad un ordine professionale, tenute al rispetto di un codice deontologico nello specifico campo dei rapporti con la giustizia e sottoposte alla vigilanza disciplinare dell'ordine di appartenenza" (Corte Cost., sent. n. 143 del 2013).
Non sembra dunque consentito presumere una generale pericolosità degli scambi epistolari con il difensore e la corrispondenza intrattenuta dal detenuto, ancorché soggetto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., con questo non può essere assimilata a quella intrattenuta con familiari e amici, o soggetti terzi, sicché la disciplina della cui legittimità si discute finisce con trattare in modo analogo situazioni differenti, in patente violazione del principio di eguaglianza, irragionevolmente comprimendo, altresì, il diritto di difesa.
13. La normativa in esame appare ulteriormente carente, sotto il profilo della ragionevolezza, se confrontata con quella dettata per i colloqui visivi e telefonici con i difensori, sottratti, per espressa previsione della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, all'applicazione delle disposizioni che prescrivono il controllo auditivo e la videoregistrazione, valevoli, invece, per i colloqui con i familiari.
Se si ammette l'ipotesi che un difensore venga meno ai suoi doveri deontologici e professionali, e tradisca, così, l'alta funzione che gli è assegnata dall'ordinamento, anche in questo caso, cioè in relazione alle comunicazioni che avvengono di persona o per telefono, non può escludersi in astratto il rischio che lo stesso si presti a fungere da illecito canale di comunicazione: al cospetto del quale, nondimeno, il legislatore - evidentemente a ciò indotto dalla considerazione dell'inviolabilità del diritto di difesa e della natura assolutamente remota dell'ipotesi in predicato - ha scelto di dare piena tutela al diritto ad avere comunicazioni difensive riservate.
Sicché, la censura sulle missive indirizzate al difensore, e il conseguente loro eventuale trattenimento, finiscono per penalizzare irragionevolmente e inutilmente il diritto di difesa - anche solo attraverso l'irrimediabile ritardo che la sottoposizione a censura imprime all'inoltro e alla consegna della missiva - e quello ad un equo processo, ma non servono a neutralizzare l'astratto pericolo che un ipotetico scambio di direttive e informazioni per mezzo del difensore avvenga con altro mezzo, nel corso di colloqui sottratti a controllo, con conseguente violazione del principio, a più riprese enunciato dalla Corte Costituzionale, secondo cui, nelle operazioni di bilanciamento, il decremento di tutela di un diritto fondamentale postula, per necessità, il corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango.

P.Q.M.

Visto la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. E), nella parte in cui prevede, per i detenuti sottoposti al regime di cui al comma 2 e seguenti, la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, senza escludere quella indirizzata ai difensori.
Sospende il presente procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, u.c..
Avv. Antonino Sugamele

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