Il sangue umano deve essere considerato un "medicinale" il cui commercio o somministrazione costituiscono reato.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-02-2021) 23-04-2021, n. 15463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo - Presidente -
Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere -
Dott. BELMONTE Maria Teresa - Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/07/2020 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Epidendio Tomaso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo D) e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito per le parti civili l'avv. Luigi Forciniti e l'avv. Ivano Giacomelli, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso;
udito per il responsabile civile l'avv. Luca Puccetti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Nicola Carratelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di B.M. per i reati di rifiuto di atti d'ufficio e somministrazione di medicinali imperfetti, nonchè per aver cagionato, quale conseguenza non voluta di quest'ultimo delitto, la morte di R.C.. La vicenda riguarda il decesso nel (OMISSIS) del R., causato da shock settico da batteriemia conseguito alla trasfusione di una sacca ematica contaminata praticatagli nell'ospedale di Cosenza, del quale il B. dirigeva all'epoca il centro trasfusionale. Secondo la prospettazione accusatoria recepita dai giudici del merito l'imputato avrebbe anzitutto omesso di attivarsi per risolvere le gravi criticità evidenziate nel suo reparto dal rapporto di "audit" redatto a seguito dell'ispezione effettuata dalla Struttura Commissariale della Regione Calabria nel settembre 2012. Quanto alla morte del R., al B. viene rimproverato di aver accettato il rischio della somministrazione di sacche di sangue infetto giacenti nel suo reparto provenienti dal centro di raccolta dell'ospedale (OMISSIS), quale era quella impiegata per trasfondere il R., omettendo di adottare le necessarie misure atte ad inibirne l'utilizzo, nonostante egli fosse a conoscenza dell'infezione causata da una di queste sacche ad altro paziente un mese prima ed avesse partecipato alla conseguente riunione del Comitato per la Lotta alle Infezioni Ospedaliere nel corso della quale era stato deliberato di evitarne l'ulteriore impiego.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando cinque motivi.
2.1 Con il primo motivo viene denunziata violazione di legge in relazione all'art. 82 c.p.p.. In particolare, nell'escludere l'eccepita revoca tacita della costituzione delle parti civili, erroneamente la Corte territoriale avrebbe negato l'assoluta identità soggettiva ed oggettiva della domanda proposta in sede civile con la domanda proposta in sede penale da parte degli eredi R.. E' indubbio che i soggetti sopra indicati abbiano chiesto, dopo la sentenza penale di primo grado, al giudice civile di condannare il Ministero della Salute e l'Azienda Ospedaliera di Cosenza al risarcimento dei danni conseguenti all'accertamento di responsabilità degli imputati, formulando una domanda avente eguale titolo, ragioni ed in relazione allo stesso fatto, di quella proposta in sede penale. Ciò comporterebbe, contrariamente alla ratio dell'art. 82 c.p.p., una duplicazione dei giudizi rispetto ad una medesima fattispecie. Inoltre, per la difesa, a nulla rileva che in sede civile sia stata dedotta anche la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, in quanto il fatto posto a fondamento della domanda non può prescindere dall'accertamento della responsabilità del B. per i fatti già oggetto del processo penale. Altresì anche nel caso in cui vengano prospettate altre ragioni, connesse all'accertamento della predetta responsabilità, questo determinerebbe la continenza ex art. 39 c.p.c., comma 2 della domanda civile rispetto a quella penale.
Parimenti non può risultare ostativa all'accoglimento della richiesta di revoca tacita delle parti civili eredi R. la circostanza che in sede civile questi abbiano convenuto in giudizio l'azienda ospedaliera di Cosenza ed il Ministero della Salute e non direttamente i soggetti imputati, dal momento che la proposizione della domanda avrebbe comunque imposto l'estensione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ritenuti autori del fatto, per l'appunto chiamati su richiesta delle parti convenute.
In definitiva sussistendo l'ipotesi di cui all'art. 82 c.p.p. gli eredi R. hanno indebitamente partecipato al giudizio di appello, influendo con la propria attività sulle determinazioni della Corte, la quale illegittimamente avrebbe confermato le statuizioni civili assunte nel primo grado di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione di legge in relazione all'art. 601 c.p.p. e D.L. n. 18 del 2020, art. 83. In proposito la Corte territoriale avrebbe illegittimamente rigettato con l'ordinanza del 13 luglio 2020, contestualmente impugnata, l'eccezione relativa alla nullità della trattazione dell'appello nelle forme ordinarie in violazione delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente della Corte d'appello di Catanzaro del 4 maggio 2020 riportate nel decreto di citazione. In base a quest'ultimo, infatti, se il difensore non avesse fatto richiesta di trattazione scritta entro il 10 giugno 2020 ovvero delegato il difensore d'ufficio di turno per la trattazione orale, l'udienza doveva essere rinviata d'ufficio. Nel caso specifico, nonostante l'assenza di richiesta di trattazione scritta, l'udienza si è svolta nelle forme ordinarie con conseguente lesione del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio. La Corte d'appello avrebbe quindi derogato arbitrariamente alle linee guida contenute nel decreto presidenziale e vincolanti ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 7, lett. d). Irrilevante sarebbe poi la circostanza, evocata nell'ordinanza impugnata, per cui l'imputato era stato informato dal difensore della data dell'udienza poichè non era comunque previsto che questa si sarebbe celebrata.
2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l'erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di rifiuto di atti d'ufficio, di cui viene preliminarmente eccepita l'intervenuta prescrizione. Anzitutto si contesta la tipicità del fatto contestato, obiettandosi che le attività prescritte nella relazione di "audit" possano ritenersi atti imposti per ragioni di sanità, in quanto l'attività amministrativa di ispezione era inserita nel quadro delle misure finalizzate a conseguire i requisiti necessari per l'accreditamento regionale dei servizi trasfusionali previsto dalla L. 21 ottobre 2015, n. 219. In particolare il ricorrente esclude che le misure di organizzazione, procedimentalizzazione e informatizzazione dei processi di controllo, trasporto e distribuzione di sangue ed emoderivati individuate in sede ispettiva rientrino tra gli atti che per l'art. 328 c.p., comma 1 dovevano essere compiuti per ragioni di sanità, ma altresì che, alla luce del loro oggetto, fossero di esclusiva competenza del B. nella sua qualità di direttore del centro trasfusionale. Inoltre la difesa nega l'urgenza delle misure richieste alla luce del termine fissato dalla L. n. 219 del 2005 per l'accreditamento regionale al 31 dicembre 2014, poi prorogato al 30 giugno 2015 e in ragione dei ritardi nello svolgimento delle ispezioni successive, effettuate solo a seguito della morte del R. e non allo scadere del termine breve indicato nella relazione di "audit".
Il ricorrente contesta poi che la condotta attribuita all'imputato corrisponda a quella tipica, la quale non può essere integrata dalla mera inidoneità degli atti posti in essere a corrispondere all'obbligo di agire, come invece erroneamente affermato dalla Corte territoriale, bensì solo dalla loro radicale omissione, che deve escludersi alla luce delle plurime risultanze probatorie indicate nell'atto di appello e non considerate dalla sentenza impugnata.
Viene poi censurata l'asserita sussistenza del dolo richiesto dall'art. 328 c.p., erroneamente dedotto sulla base della mera ricognizione dell'elemento oggettivo ed ancora una volta ignorando le risultanze probatorie di segno contrario indicate con il gravame di merito. Da ultimo si rileva come al più la Corte abbia evidenziato un comportamento superficiale e non volontario con accettazione della verificazione dell'evento dannoso coerente con il dolo eventuale, tra l'altro incompatibile con la fattispecie di rifiuto di atti d'ufficio, che necessita del dolo diretto.
2.4. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale, illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione al reato di somministrazione di medicinali guasti. La difesa ritiene che all'epoca dei fatti il B. fosse tenuto unicamente a rifiutare ulteriori sacche ematiche provenienti dal centro AVIS di (OMISSIS) e a disporre l'analisi e la conservazione medio tempore di quelle giacenti nel suo reparto. Tra queste non figurerebbe quella somministrata al R. in quanto la stessa era stata originariamente trasferita ad altra struttura e poi restituita in quanto non utilizzata. Il CIO difatti non avrebbe imposto il divieto di somministrazione, che è stato invece prescritto successivamente al decesso del R.. Il ricorrente inoltre contesta l'insussistenza degli ulteriori elementi del reato in questione. Anzitutto il sangue umano non sarebbe qualificabile alla stregua di un medicinale, in quanto non commercializzabile e oggetto di disciplina differenziata rispetto ai farmaci, mentre erronea sarebbe in senso contrario la ritenuta rilevanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 219 del 2006. In secondo luogo non risulterebbe integrato il nesso causale tra l'asserita omissione del B. nell'informare il personale sanitario circa le misure cautelaci specificate dal CIO a giugno 2013 e l'avvenuta somministrazione della sacca infetta. Ciò in quanto tale obbligo informativo non gravava sul B., il quale non era stato peraltro informato della restituzione della sacca, avvenuta in un giorno in cui il ricorrente non si trovava in ospedale. Inoltre il ricorrente rileva come la Corte non abbia considerato che il medico il quale ha materialmente prelevato la sacca infetta per trasfondere il R. non avrebbe in ogni caso controllato la provenienza della medesima, ancorchè reso edotto della possibile contaminazione. Le dichiarazioni di segno contrario rese in proposito da quest'ultimo sarebbero state apoditticamente ritenute attendibili, senza tenere conto del suo interesse ad allontanare da sè qualsiasi responsabilità per l'accaduto. Sotto altro profilo, non sarebbe ravvisabile, come pure sostenuto dai giudici del merito, la violazione di un obbligo di vigilanza in capo al B. sulle operazioni di analisi microbiologiche effettuate dal Dott. T., in quanto vale in proposito il principio di affidamento, in ragione della eterogeneità tra le mansioni dei due professionisti e dell'assenza della prova di errori evidenti nello svolgimento di detti controlli. Infine, viene rilevata l'insussistenza del dolo richiesto dall'art. 443 c.p.. La Corte avrebbe erroneamente ravvisato il dolo eventuale sulla base dell'accettazione del rischio derivante dal non aver adottato le misure idonee a prevenire la somministrazione di sacche infette. Difatti, da quanto emerge dalla motivazione della sentenza, potrebbe al più muoversi al B. un rimprovero per negligenza, rilevante ai fini della colpa e non certo sufficiente a dimostrare il dolo.
2.5. Con l'ultimo motivo si deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermata responsabilità dell'imputato per la morte del R. come conseguenza non voluta della somministrazione della sacca ematica infetta. Si evidenzia che non sarebbe stata individuata la regola cautelare specifica la cui violazione fonderebbe la colpa attribuibile al B., non identificabile con la violazione del precetto del reato doloso presupposto. Inoltre, pur a fronte di un espresso motivo di gravame, la Corte territoriale non avrebbe nemmeno motivato sul punto, nemmeno rinviando alla pronunzia di primo grado.
3. Con memoria trasmessa il 5 febbraio 2021 il difensore dell'imputato ha proposto motivi nuovi. Con riguardo ai temi sviluppati con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta altresì il difetto di motivazione in merito alla posizione di garanzia attribuita al B. in riferimento alla divulgazione al personale del reparto delle decisioni assunte in seno al CIO, organismo a cui invece, in base alla normativa vigente, spetta in maniera autonoma attivare i programmi di prevenzione, sorveglianza e controllo in materia di infezioni in ambito ospedaliero. Secondo il ricorrente non spettava dunque all'imputato informare i medici del proprio reparto di quanto deliberato dal CIO, come invece erroneamente ritenuto in sentenza, la quale peraltro non avrebbe confutato le analoghe considerazioni svolte con il gravame di merito.
Con riferimento al reato di omissione di atti d'ufficio viene poi ribadito che lo stesso si sarebbe oramai estinto per prescrizione, compiutasi al più tardi l'11 ottobre 2020 anche tenuto conto delle sospensioni verificatesi nei gradi di merito.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti 2. Manifestamente infondato è invero il primo motivo. Non è in dubbio che il trasferimento dell'azione civile comporti la revoca della costituzione di parte civile e l'estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale, impedendo al giudice penale di ulteriormente decidere sulle statuizioni civili di una sentenza relativa a un rapporto processuale ormai estinto (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 38741 del 10/07/2019, pc in proc. Vergari, Rv. 276649).
E' peraltro principio oramai acquisito quello per cui tale revoca - prevista in funzione dell'esigenza di evitare la duplicazione dei giudizi - si verifica solo quando sussiste effettiva coincidenza fra le due domande (ex multis Sez. 4, n. 3454 del 19/12/2014, dep. 2015, Di Stefano, Rv. 261950).
In tal senso si è ad esempio escluso che la costituzione di parte civile debba intendersi tacitamente revocata nel caso in cui la parte, dopo aver ottenuto in sede penale, con sentenza ancora non definitiva, l'affermazione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, proponga dinanzi al giudice civile l'azione per la sua quantificazione, in quanto in tal caso non si ha doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima (Sez. 5, n. 24869 del 24/01/2017, pc in proc. Masi, Rv. 270457; Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998, Faraon, Rv. 213416). Allo stesso modo è stata esclusa la duplicazione dell'azione in ragione della eterogeneità della causa petendi nell'ipotesi in cui, nel giudizio penale, la pretesa risarcitoria traeva origine dalla condotta illecita dell'imputato, mentre in quello civile civile la richiesta era fondata sulla inoperatività della polizza assicurativa stipulata dalla parte lesa (Sez. 2, n. 62 del 16/12/2009, dep. 2010, La Spina, Rv. 246266).
Ma la giurisprudenza ha escluso la compiuta coincidenza fra le due domande anche qualora diverso sia il soggetto giuridico convenuto nelle due diverse sedi, come nel caso dell'azione esercitata in quella civile contro l'azienda ospedaliera in riferimento al reato commesso dal sanitario suo dipendente, nei confronti del quale la medesima parte si era anteriormente costituita nel giudizio penale a suo carico (Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007, pg in proc. Margani, Rv. 236722).
Nel caso di specie è pacifico non solo che la pretesa risarcitoria sia stata esercitata nelle diverse sedi - come nella fattispecie da ultima ricordata - nei confronti di soggetti diversi (il che pervero non è nemmeno contestato dal ricorrente), ma altresì che diversa sia la causa petendi (e financo il petitum) sottesa alle due azioni proposte, posto che quella esercitata nei confronti dell'imputato trova titolo nella responsabilità da fatto illecito di quest'ultimo, mentre quella avviata dinanzi al giudice civile nei riguardi dell'azienda ospedaliera e del Ministero ha ad oggetto la responsabilità contrattuale di tali enti, rimanendo irrilevante che nel secondo giudizio sia stato chiamato, su iniziativa dei convenuti, anche l'imputato. Ciò peraltro esclude altresì come insegnato dalla giurisprudenza civile di questa Corte - che ricorra l'ipotesi di continenza ex art. 39 c.p.c. evocata con il ricorso (Sez. L, Sentenza n. 12666 del 29/08/2003, Rv. 566383).
3. Anche l'eccezione proposta con il secondo motivo è in realtà manifestamente infondata. Il giudizio d'appello era stato originariamente fissato per l'udienza del 25 marzo 2020, rinviata d'ufficio e fuori udienza ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 1. Conseguentemente è stato emesso un nuovo decreto di citazione in data 8 giugno 2020 per l'udienza del successivo 13 luglio, che risulta regolarmente notificato alle parti e che conteneva l'indicazione della modalità alternative in cui la stessa si sarebbe tenuta, in accordo con le linee guida emanate ai sensi del citato art. 83, comma 7, lett. d) dal Presidente della Corte d'appello di Catanzaro con proprio decreto del 4 maggio 2020 n. 25 tenendo conto delle modifiche apportate al suddetto articolo dal D.L. n. 28 del 2020 (ed in particolare della proroga al 31 luglio del periodo di vigenza delle disposizioni organizzative originariamente fissato al 30 giugno 2020). Tali linee guida, come eccepito dal ricorrente, prevedevano effettivamente che si procedesse alla decisione dell'impugnazione soltanto qualora il difensore avesse avanzato istanza di trattazione scritta del processo ovvero delegato alla discussione orale l'unico difensore d'ufficio officiato per il giorno dell'udienza secondo apposita turnazione, dovendo altrimenti disporsi l'ulteriore rinvio dell'udienza.
Il ricorso ha però omesso di considerare che il Presidente della Corte territoriale, con decreto n. 32 dell'11 giugno 2020 (comunicato anche ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto), ha poi rettificato le citate linee guida, prevedendo che le udienze già fissate nell'intervallo compreso tra il 1 ed il 31 luglio 2020 - e dunque anche quella relativa all'appello dell'odierno imputato - si svolgessero nelle forme ordinarie a meno che la difesa non avesse presentato richiesta di trattazione scritta.
Disposizioni che sono state successivamente confermate con il decreto n. 41 del 4 luglio 2020, adottato dopo l'entrata in vigore della L. n. 70 del 2020 di conversione del citato D.L. n. 28, la quale ha riportato al 30 giugno 2020 il termine finale del periodo di vigenza delle linee guida emanate dai capi degli uffici giudiziari.
Posto che nel caso di specie il difensore dell'imputato - comunque presente all'udienza del 13 luglio 2020 - non si era avvalso di alcuna delle originarie alternative previste dal citato decreto presidenziale del 4 maggio 2020 e in particolare non aveva proposto istanza di trattazione scritta del procedimento come previsto da quello dell'11 giugno 2020, del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto nelle forme ordinarie. Nè rileva che il decreto di citazione riportasse le condizioni di celebrazione dell'udienza stabilite con il primo dei decreti presidenziali citati.
Infatti, correttamente il provvedimento ha fatto riferimento alle norme secondarie vigenti al momento della sua adozione, che nelle more della celebrazione dell'udienza, come si è detto, sono mutate, legittimando per l'appunto il giudice dell'appello a procedere nelle forme ordinarie. Nemmeno rileva che l'imputato non abbia presenziato all'udienza, avendo egli avuto conoscenza della sua fissazione e non avendo trasmesso rinunzia a comparire (ulteriore condizione originariamente apposta dal decreto presidenziale n. 25 per la trattazione del processo), talchè allo stesso non è stato impedito di partecipare all'udienza e, anche qualora avesse coltivato sulla base del contenuto del decreto di citazione l'aspettativa di un rinvio, quella di non comparire è stata comunque una sua libera scelta.
4. Venendo alle doglianze svolte con il terzo motivo in riferimento al reato di cui all'art. 328 c.p., anzitutto infondate - ancorchè non manifestamente infondate - sono quelle relative all'atipicità degli adempimenti dei quali al B. viene contestata l'omissione.
4.1 Si tratta infatti di rilievi che non tengono conto dell'insegnamento di questa Corte per cui rientrano negli atti di ufficio per ragioni di "sanità" a cui fa riferimento la norma citata quegli atti, con carattere di indifferibilità e doverosità, aventi natura propriamente sanitaria, ma anche quelli strettamente funzionali alla realizzazione di questi ultimi (ex multis Sez. 6, n. 19039 del 10/02/2006, PG in proc. Panarello, Rv. 234614). Facendo dunque buon governo di tali principi, i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante il fine ultimo della visita ispettiva una volta che nel corso della medesima l'autorità commissariale ha rilevato anche carenze specificamente attinenti alla sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate dal reparto diretto dall'imputato ed imposto la risoluzione delle criticità riscontrate in tempi stringenti. Proprio la natura e l'urgenza degli adempimenti ritenuti necessari all'esito dell'ispezione evidenziano quindi che gli atti di cui è stata contestata l'omissione dovevano essere compiuti per ragioni di "sanità", come richiesto dal menzionato art. 328 c.p..
4.2 Tema diverso è quello dell'effettività dell'omissione e della specifica attribuzione al B. del dovere di provvedere all'eliminazione delle carenze rilevate in sede ispettiva. E su questi punti non sono parimenti inammissibili, per quanto in parte infondate, le censure svolte con il ricorso in merito alla mancata precisazione di quali tra gli atti radicalmente omessi fossero di esclusiva competenza del B. e quelle relative alle ragioni per cui le iniziative assunte del medesimo, per quanto inadeguate, non possano ritenersi idonee ad escludere il dolo del reato, anche nella sua forma indiretta. Quanto al primo profilo va infatti osservato che la Corte di merito, contrariamente a quanto eccepito, abbia enucleato tra le decine di criticità rilevate dall'organo commissariale quelle per le quali era necessario intervenire immediatamente, indicando, ancorchè in maniera sommaria, la fonte della competenza del B. a provvedervi. Con riguardo all'altro profilo evidenziato la motivazione della sentenza si rivela invero ambigua nel ritenere integrato il reato con riferimento a comportamenti che contraddittoriamente non identifica effettivamente come radicalmente omissivi.
4.3 A questo punto deve allora rilevarsi come nel frattempo si sia compiuto il termine di prescrizione del reato di cui al capo A), maturato ancor prima che il procedimento prevenisse a questa Corte.
Ed infatti essendo la data di consumazione del reato quella del 10 novembre 2012 - unico riferimento temporale certo contestato in difetto dell'accertamento nei gradi di merito di altra e successiva data - la prescrizione si è compiuta al più tardi il 25 ottobre 2020, tenuto conto delle sospensioni maturate per complessivi giorni 44 in ragione dell'astensione dei difensori alle udienze del 2 maggio e del 4 luglio 2017, nonchè di quella di 64 giorni disposta dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83 commi 1, 2 e 4.
Escluso che dal testo della sentenza e dai rilievi svolti con il ricorso emerga l'evidenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 ed in difetto di costituzione delle parti civili in relazione al capo menzionato, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di omissione d'atti d'ufficio per le ragioni esposte.
5. Passando ai motivi relativi ai residui reati contestati all'imputato, deve ritenersi anzitutto infondata l'obiezione per cui il sangue umano non rientrerebbe nella nozione di "medicinale" assunta dall'art. 443 c.p., ancorchè per ragioni diverse da quelle evocate nella sentenza impugnata per rigettare l'analoga osservazione svolta con il gravame di merito.
La Corte territoriale ha infatti ritenuto che il sangue sia un medicinale sulla scorta di quanto in tal senso previsto dal D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 1, lett. a), n. 2 e lett. b), n. 1 (adottato in attuazione della Direttiva 2001/83/CE) per le quali "medicinale" è "ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica" e che per sostanza si intende "ogni materia, indipendentemente dall'origine", mentre tale origine può essere anche umana "come il sangue umano e suoi derivati".
Come correttamente osservato dalla difesa, i giudici del merito non hanno però ricondotto la portata di tale dato normativo a quanto previsto dal successivo art. 2 del citato decreto, per il quale la normativa in esame trova applicazione esclusivamente con riguardo ai medicinali per uso umano preparati industrialmente o nella cui produzione interviene un processo industriale. Nè hanno considerato quanto previsto dal successivo art. 3, lett. f), il quale espressamente esclude che le disposizioni dettate dal Decreto n. 219 del 2006 si applichino al sangue intero, al plasma ed alle cellule ematiche di origine umana. Ai fini ed agli effetti del suddetto decreto, dunque, il sangue umano è considerato un "medicinale" solo nella misura in cui lo stesso venga impiegato nel corso di un procedimento industriale per la fabbricazione di sostanze finalizzate alla cura ed alla profilassi dell'essere umano.
La limitata estensione applicativa della nozione di "medicinale" utilizzata nel menzionato testo normativo (sostanzialmente corrispondente a quella di farmaco) esclude che la stessa corrisponda a quella invece dispiegata nell'art. 443 c.p., alla quale la dottrina e la giurisprudenza unanimemente assegnano invece un orizzonte più ampio, qualificando come medicinale ai fini penali ogni sostanza o preparato che scientificamente assume una funzione diagnostica, profilattica, terapeutica, anestetica o che viene impiegata per predisporre l'organismo ad un esame avente scopo sanitario (cfr. Sez. 1, n. 7738 del 09/05/1996, Gallico, Rv. 205522; Sez. 6, n. 24242 del 21/04/2015, Sugameli, Rv. 264167). Conclusione sulla base della quale questa Corte, già in passato, ha conseguentemente ricompreso in tale nozione anche il sangue umano, atteso il suo evidente utilizzo terapeutico (Sez. 6, n. 4869 del 03/04/1979, Galandra, Rv. 089610), principio che in questa sede si intende ribadire non avendo il ricorrente esposto valide ragioni per metterlo in discussione.
6. Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata attenzione riservata dai giudici del merito alla c.d. prima formula di Frank ai fini dell'affermazione della sussistenza del dolo eventuale del reato di somministrazione di medicinali guasti o imperfetti.
E' necessario premettere, in linea con i principi affermati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhabh, Rv. 261105, che per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con l'evento in concreto verificatosi, aderendo psicologicamente ad esso; tale dimostrazione può fondarsi su una serie di indicatori tra cui quello enucleato nella citata formula di Frank e cioè che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento.
Come ricordato dal Supremo Collegio, però, tale regola non descrive un elemento strutturale del dolo eventuale, ma individua soltanto uno dei possibili parametri da cui desumere la prova della sua sussistenza. Non è dunque dirimente che la Corte territoriale, nel caso di specie, non si sia confrontata con tale parametro, quanto piuttosto se abbia fornito altrimenti adeguata prova dell'elemento soggettivo del reato nella forma ritenuta sussistente. Con specifico riguardo all'oggetto della doglianza, dunque, la motivazione della sentenza non può ritenersi carente solo perchè non ha fatto ricorso al citato parametro.
7. Ciò detto, non è in dubbio che la motivazione posta a sostegno della conferma della condanna del B. per il reato di cui all'art. 443 c.p. sia in più punti afflitta dai vizi denunziati con il ricorso.
7.1 Infatti colgono nel segno le critiche avanzate dal ricorrente circa la configurabilità del dolo eventuale come mera accettazione del rischio. Ai fini della decisione è opportuno ribadire i caratteri del dolo eventuale e i problemi probatori ad esso collegati, in coerenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte ed all'elaborazione del tema svolto nella già citata sentenza Espennhahn delle Sezioni Unite.
L'elemento caratterizzante il dolo in tutte le sue forme non è quello rappresentativo, che può riscontrarsi anche nei casi di colpa cosciente, bensì quello volitivo, ossia la finalizzazione dell'agire umano ad un determinato evento prefigurato dal reo. Qui il rimprovero giuridico coglie la scelta d'azione, o di omissione, che si dirige nel senso della offesa del bene giuridico protetto. Nel dolo eventuale non si può rinunciare ad una connessione psicologica tra la condotta e lo specifico evento causato, il quale implica non la semplice accettazione di una situazione rischiosa, bensì di una definita conseguenza antigiuridica. Il dolo eventuale, quale atteggiamento psicologico dell'agente, non si identifica dunque con l'accettazione del rischio della produzione dell'evento, in quanto tenere una condotta incauta, pur con la consapevolezza della situazione di rischio, è tipico della colpa. L'art. 43 c.p., infatti, richiede una ineludibile relazione tra la volontà e la causazione dell'evento, che difetta nella mera accettazione del rischio. In definitiva ciò che rileva è che la condotta dell'agente sia frutto di una consapevole adesione all'evento.
7.2 Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la volontà dell'imputato sulla base di un ragionamento apodittico e lacunoso, fondato esclusivamente sul fatto che il B., violando una regola precauzionale pur in presenza di un pregresso evento allarmante, avrebbe consentito la somministrazione della sacca contaminata e privo di qualsiasi riferimento agli indici dai quali ha desunto l'adesione psicologica dell'imputato a tale accadimento.
7.3 Il difetto motivazionale sul punto non rappresenta peraltro l'unico vizio che affligge la sentenza impugnata, che si rivela carente anche nell'esatta identificazione della condotta omissiva attribuita all'imputato, il cui contenuto inevitabilmente si riflette sulla valutazione del titolo della sua rimproverabilità e, in ultima analisi, sulla stessa qualificazione giuridica del fatto contestato.
La Corte territoriale, in ultima analisi, ha rimproverato al B. un generico inadempimento delle direttive elaborate dal CIO all'indomani del primo caso di contaminazione registrato nel presidio ospedaliero e in particolare di non aver fornito adeguata informazione al personale del reparto da lui diretto in merito a tali direttive e in genere al potenziale pericolo che fossero presenti in deposito ulteriori sacche infette oltre a quella già rinvenuta.
7.4 In tal senso la sentenza impugnata ha anzitutto errato nel ricostruire il contenuto delle disposizioni del CIO in occasione della riunione del 22/06/2013. Sulla base di quanto documentato dalla difesa - che invero ha richiamato già con il gravame di merito le risultanze processuali pertinenti - in quella sede non venne disposta l'inutilizzabilità delle sacche provenienti da (OMISSIS), ma la sola sottoposizione delle stesse ad analisi batteriologica, adempimento demandato al Dott. T. e da questi eseguito, mentre di alcuna direttiva specifica era stato gravato il B.. Manifestamente illogica risulta allora la motivazione con la quale la Corte ha respinto le obiezioni difensive in merito all'affidamento eventualmente riposto dall'imputato sull'esaustività dell'operato del collega, giacchè la stessa si fonda esclusivamente su ciò che in realtà doveva essere dimostrato anche tenendo conto della luce della circostanza illustrata, ossia che il B. abbia agito con dolo.
7.5 In secondo luogo, quanto alla mancata informazione dei medici del reparto, i giudici del merito hanno riconosciuto che alcuni di questi hanno testimoniato di essere stati informati dell'accaduto, ma hanno evidenziato come almeno due di essi hanno deposto in senso contrario, senza però interrogarsi - come invece necessario - sul significato di tale circostanza. Al di là delle insinuazioni difensive sull'attendibilità della testimonianza del Dott. N. - inconsistenti in quanto generiche ed apodittiche - nel prendere atto della più ridotta latitudine dell'omissione originariamente contestata la Corte avrebbe dovuto spiegare, anche alla luce di tale circostanza, da quali indici è dato desumere che la stessa sia addebitabile al B. a titolo di dolo, seppure nella sua forma eventuale.
7.6 E nello stesso senso apodittica risulta la svalutazione della peculiare dinamica dei fatti che ha portato alla somministrazione della sacca infetta che ha causato il decesso di R.C., giacchè in proposito nemmeno viene chiarito se l'imputato si fosse anche solo rappresentato l'eventualità del rientro da altro nosocomio di una sacca appartenente alla partita proveniente in origine dal (OMISSIS) o fosse stato addirittura informato di tale accadimento. E sul punto nemmeno viene chiarito - al di là del mancato allertamento del N. - se all'imputato viene addebitata qualche ulteriore specifica omissione di precauzioni idonee a prevenire tale eventualità, comunque prevedibile.
7.7 Le evidenziate lacune motivazionali impongono dunque l'annullamento della sentenza impugnata con riguardo al reato di cui all'art. 443 c.p. - per il quale ancora non si è compiuta la prescrizione alla luce delle sospensioni del relativo termine registrate in precedenza - con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame sul punto.
7.8 Al giudice del rinvio spetterà altresì il compito di verificare, qualora ritenga di escludere il dolo del reato, la possibilità che il fatto possa essere attribuito all'imputato a titolo di colpa ai sensi dell'art. 452 c.p. laddove ne sussistano i presupposti. Si tratta infatti di riqualificazione giuridica del fatto possibile nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali posto che tale esito è in concreto prevedibile sulla base della stessa contestazione e delle risultanze processuali esposte nelle sentenze di merito, nonchè in concreto prevista dallo stesso imputato, che lo ha esplicitamente considerato con il gravame di merito (pag. 37 dei motivi d'appello) e che in ogni caso è in grado di svolgere le proprie difese in proposito nel giudizio di rinvio.
8. Il disposto annullamento della sentenza sul capo relativo al reato di cui all'art. 443 c.p. comporta inevitabilmente l'assorbimento delle censure del ricorrente ad oggetto l'ulteriore reato di cui all'art. 586 c.p. contestato al capo D), per il quale parimenti deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Ciò non di meno è opportuno rilevare come anche queste ultime fossero fondate nella misura in cui la Corte territoriale non ha identificato la specifica regola cautelare la cui violazione legittimi il rimprovero aggiuntivo per aver causato la morte del R., la quale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, non può poi essere individuata nella mera violazione del precetto posto dalla norma penale che configura il reato doloso presupposto dall'art. 586 c.p., bensì deve consistere nel mancato rispetto di una regola finalizzata a impedire l'evento in concreto verificatosi, giacchè diversamente opinando si realizzerebbe una indebita forma di bis in idem sostanziale duplicando la responsabilità penale del reo e concretizzando un surrettizio recupero della responsabilità oggettiva in riferimento ad una fattispecie per la cui configurabilità, oltre al nesso di causalità tra il reato base e l'evento non voluto, è invece necessaria la colpa dell'agente (Sez. U., n. 22676 del 22/01/2009, Ronci, Rv. 243381).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A) in quanto estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza relativamente ai reati di cui ai capi C) e D) con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2021
29-04-2021 14:38
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