Il reato di subbuglio per l'ordinamento polacco ed il principio della doppia incriminazione nel riconoscimento della condanna straniera ai fini esecutivi.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2021) 01-10-2021, n. 35961
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Anna - Presidente -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -
Dott. DI GERONIMO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/5/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere DI GERONIMO Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso per l'inammissibilità.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Roma riconosceva, ai fini dell'esecuzione, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale Circondariale di Varsavia in data 12 luglio 2016, con la quale A.M. era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione, in ordine al reato di partecipazione attiva ad un "subbuglio".
2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha dedotto due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la violazione di legge in ordine all'art. 733 c.p.p., lett. b), art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 606 c.p.p., lett. b), sul presupposto che difetterebbe il requisito della doppia incriminazione. Con il medesimo motivo si contesta, inoltre, anche la violazione delle regole del contraddittorio e sulla formazione della prova, evidenziando come difetterebbe la prova della conoscenza del procedimento svoltosi in Polonia, con specifico riferimento alla fase dell'impugnazione ed a quella esecutiva.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 733 c.p.p., lett. e), nonchè mancanza di motivazione, sostenendo che i fatti per i quali è stata pronunciata la sentenza di condanna potrebbero essere ricondotti, nell'ambito dell'ordinamento interno, alle sole misure previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
2. Il ricorrente contesta la sussistenza del requisito della doppia incriminazione, ponendo la medesima questione - sia pur con riguardo a profili diversi - in entrambi i motivi di ricorso.
Ritiene la Corte che i motivi siano manifestamente infondati.
Il principio della doppia incriminazione contraddistingue plurimi ambiti della cooperazione penale internazionale, essendo previsto nelle procedure estradizionali disciplinate dall'art. 733 c.p.p., lett. e), in quelle sottoposte alle regole del mandato di arresto Europeo (D.Lgs. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7), nonchè nel riconoscimento delle sentenze di condanna emesse da uno Stato Europeo, lì dove D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 10, lett. e), applicabile al caso di specie, richiede che il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli costitutivi o dalla denominazione del reato.
In tutti i predetti ambiti normativi, la nozione di "doppia incriminazione" non richiede una assoluta sovrapponibilità delle fattispecie di reato, essendosi anche recentemente ribadito che non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez.6, n. 27483 del 29/5/2017, Majkowska, Rv. 270405; Sez.6, n. 21336 del 26/5/2021, Brocai, Rv. 281509).
Il citato precedente, pur se relativo alla disciplina del mandato di arresto Europeo, è pienamente applicabile anche nel caso di riconoscimento di sentenze di condanna emessi da Stati appartenenti all'Unione Europea, in considerazione della valenza unitaria del requisito della doppia incriminazione.
2.1. Fatta tale premessa, risulta pienamente condivisibile la qualificazione che la Corte di appello ha dato in relazione al reato previsto dall'art. 254 c.p., comma 1 polacco.
Dalla descrizione della condotta, infatti, emerge che all' A. si contesta di aver preso parte a dei disordini avvenuti in occasione di scontri intercorsi tra la tifoseria della Lazio - cui apparteneva l'odierno ricorrente - e le forze dell'ordine polacche. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato come, sulla base della testimonianza resa da un agente della polizia polacca, emergeva che l' A. aveva assunto condotte aggressive, ponendo in essere condotte di resistenza attiva e passiva, tant'è che veniva anche tratto in arresto.
Sulla base di tali dati, correttamente il fatto è stato ricondotto nell'ambito del reato di concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in occasione di una manifestazione in luogo pubblico.
2.2. Nè a diverse conclusioni conducono le osservazioni svolte con il secondo motivo di ricorso, lì dove si tenta di qualificare il fatto quale condotta avente, nell'ordinamento interno, una rilevanza meramente amministrativa, riconducibile nella previsione del c.d. "daspo", previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6.
Invero, il divieto di accedere a manifestazioni sportive, con relativo obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione degli incontri di calcio (DASPO), consiste essenzialmente in una misura di prevenzione del rischio di comportamenti violenti in occasione di manifestazioni sportive. Si tratta, pertanto, non già di una sanzione penale, bensì di una misura amministrativa con funzione preventiva che, in quanto tale, non esclude affatto la configurabilità di eventuali condotte di reato.
Ne consegue che il ricorrente, nell'ipotizzare che la propria condotta poteva al più integrare i presupposti per l'adozione di misure amministrative e non certo la commissione di reati, compie una sovrapposizione di istituti non consentita.
3. L'altro motivo di ricorso formulato dall' A., attiene alla presunta mancata conoscenza del procedimento terminato con l'adozione della condanna, circostanza che avrebbe leso il diritto al contraddittorio nella formazione della prova.
Sostiene il ricorrente di aver avuto conoscenza della sola celebrazione del primo grado di giudizio, terminato con l'assoluzione, mentre la successiva fase di impugnazione e quella esecutiva si erano svolte senza che l'interessato ricevesse alcuna notifica.
In base al D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, art. 13, lett. i), la consegna deve essere rifiutata qualora l'interessato non sia comparso personalmente al processo, a meno che non risulti che questi sia stato citato personalmente o con mezzi parimenti idonei a garantire la conoscenza del processo, ovvero che abbia conferimento del mandato difensivo.
In mancanza di tali condizioni, D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, lett. i), n. 3, richiede che il condannato abbia ricevuto la notifica della decisione, contenente l'avviso che avrà diritto ad un nuovo processo o al ricorso in appello, cui sia seguita l'espressa decisione di non opporsi alla decisione assunta.
Orbene, nel caso di specie la Corte di appello si è limitata a dar atto che l' A. aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento in corso, come comprovato sia dal certificato allegato alla richiesta di riconoscimento, sia dal fatto di essere stato sottoposto ad interrogatorio in occasione dell'arresto.
Quest'ultima circostanza, invero, non è dirimente, posto che il richiamato D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13, lett. i), richiede l'effettiva partecipazione ovvero la conoscenza personale al processo, essendo insufficiente la mera conoscenza del procedimento.
Quanto detto comporta che il riconoscimento della sentenza avrebbe richiesto la verifica dell'effettiva conoscenza della fase processuale terminata con la condanna. A seguito dell'assoluzione in primo grado, infatti, non risulta se l' A. sia stato effettivamente informato della proposizione dell'appello, tanto meno vi è la prova della partecipazione personale o mediante difensore di fiducia.
Ne consegue l'annullamento con rinvio, dovendo la Corte di appello procedere alla verifica dell'esistenza di atti idonei - ai sensi del D.Lgs. n. 161 del 2010, art. 13 - a comprovare l'effettiva conoscenza del processo nella fase successiva alla pronuncia assolutoria di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021
12-10-2021 19:21
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