Il giudice deve motivare il rigetto della specifica richiesta dell'imputato sull'attenuante
La Cassazione, nel rinviare al giudice di merito la questione, detta il principio da seguire: "Sebbene il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo possa giustificarsi in base al rilievo implicito conferito a dati significativi emergenti dal tenore complessivo della motivazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento della più ampia riduzione, il giudice di merito non può esimersi dall'esplicitare anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge".
11-03-2021 21:59
Richiedi una Consulenza