Finto carabiniere si presenta in una gioielleria di Calatafimi-Segesta esibendo un tesserino di appartenenza all'Arma. Compra alcuni preziosi, saldando il relativo corrispettivo mediante un assegno, sottoscritto con le false generalità tratto da un blocchetto nella sua disponibilità risultato oggetto di denunzia di smarrimento. Ruberà nell'occasione una collana, sfilandola repentinamente dal rotolo in cui era inserita e riponendola in tasca approfittando della distrazione della persona offesa.
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-10-2021) 18-11-2021, n. 42095
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.U., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. TASSONE KATE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore avvocato GIARDINA NINNI del foro di AGRIGENTO in difesa di D.U. che ha illustrato i motivi del ricorso e ha insistito per l'accoglimento.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza emessa il 7/2/2018 il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in sede di rito abbreviato, dichiarava D.U. colpevole dei reati ascrittigli (furto aggravato dall'avere agito travisato e con destrezza e ricettazione di un carnet di assegni), e, uniti gli illeciti -sotto. il vincolo della continuazione, applicata la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, lo condannava alla pena finale di anni due mesi due di reclusione ed Euro trecento di multa.
Il primo giudice riteneva pienamente dimostrata, sulla scorta degli atti delle indagini preliminari, la tesi accusatoria. ossia che l'imputato fosse l'individuo che il (OMISSIS), presentatosi presso la gioielleria di S.A., sita a (OMISSIS), spacciandosi per carabiniere ed esibendo all'uopo un tesserino di appartenenza all'Arma, aveva sia acquistato alcuni preziosi, saldando il relativo corrispettivo mediante un assegno, sottoscritto con le false generalità di B.P., tratto da un blocchetto nella sua disponibilità risultato oggetto di denunzia di smarrimento presentata il (OMISSIS) dalla legittima intestataria, che rubato una collana, sfilandola repentinamente dal rotolo in cui era inserita e riponendola in tasca approfittando della distrazione della persona offesa. Rimarcava come l'individuazione del D. fosse avvenuta a seguito del rinvenimento da parte delle forze dell'ordine, in data 11.10.2015, presso l'abitazione del predetto, in sede di esecuzione di un titolo custodiale per altra causa, di alcuni tesserini dell'Arma intestati al fantomatico B. e di una parrucca identica a quella che il malfattore indossava, unitamente ad una barba finta, in occasione dell'episodio criminoso, per come visibile dall'esame delle immagini dell'impianto di vi-deosorveglianza del negozio ed anche riferito dalla persona offesa allorchè costei, il 22.10.2015, aveva effettuato, in termini di certezza, il riconoscimento fotografico dell'imputato. Valutava provata, sulla scorta delle suddette emergenze, anche la ricorrenza delle contestate aggravanti di cui all'art. 625 c.p., rimarcando come la destrezza andasse ravvisata, in ossequio ai principi dettati dalla sentenza n. 34090/17 delle Sezioni Unite della Cassazione, nello sfruttamento di una contingenza favorevole determinata dallo stesso ladro, atteso che la S. si era distratta, nel frangente del furto, in quanto si era dovuta spostare dal bancone per pesare uno dei monili su una bilancia onde esaudire la richiesta del falso cliente di conoscerne il prezzo e, più in generale, che l'uomo aveva fatto in modo di conquistarsi la fiducia della vittima, sia presentandosi come membro di una forza di polizia, millantando anche di avere partecipato alle indagini per una rapina precedentemente patita dalla stessa commerciante, sia col suo complessivo contegno ed eloquio affabile e rassicurante. Applicava, altresì, la contestata recidiva - pur non operando a tal titolo, ex art. 63 c.p., comma 4, alcun ulteriore aumento rispetto alla pena del furto aggravato di cui all'art. 625 c.p., u.c., determinata in anni tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa e poi accresciuta di mesi tre di reclusione ed Euro 150,00 di multa solo per la continuazione con il secondo reato - evidenziando come "il numero e la risalenza nel tempo dei precedenti penali nonchè l'assenza di soluzione di continuità nell'agire criminoso" rivelassero "una ostinata dedizione al crimine" da parte del reo, emblematica di più accentuata pericolosità sociale.
Proponeva impugnazione la Difesa invocando: 1) l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4, adducendo, da un lato, come la distrazione della venditrice conseguente alla richiesta dell'imputato di conoscere il prezzo di un monile costituisse l'unico mezzo per consentire a costui di giungere all'appropriazione del bene, dall'altro come il contegno complessivo del predetto era stato valorizzato dal primo giudice in modo non pertinente, potendo semmai rilevare rispetto al diverso reato di truffa, non contestato per difetto della condizione di procedibilità; 2) la non applicazione della recidiva, alla luce sia della occasionalità delle azioni illecite, indotte nell'assistito "da una situazione di disperazione economica e dall'erroneo convincimento di poter conseguire un facile guadagno", che della "evidente improvvisazione ed incapacità a delinquere", dimostrata dal D. nel non avere avuto, post factum, l'accortezza di disfarsi degli oggetti utilizzati per commettere il furto: 3) il contenimento della pena al minimo di legge, lamentando l'eccessività anche della quota irrogata a titolo di continuazione.
Sull'appello proposto dall'imputato, con sentenza del 17/10/2019 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza impugnata, ritenendo tutti i motivi di impugnazione manifestamente infondati ed alcuni, a monte, inammissibili.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il D., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4 e art. 132 c.p.p. per falsa applicazione delle norme citate contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale, anzichè procedere ad una rivisitazione critica degli atti processuali, si sarebbe limitata ad avallare le conclusioni del tribunale sulla base di una interpretazione del tutto soggettiva ed erronea dei noti e recenti principi di diritto costantemente affermati da questa Corte di legittimità in merito alla circostanza aggravante sopra specificata.
Sostiene la sentenza che "... il contegno affabile ed affidabile e, soprattutto, la spendila della qualifica di Carabiniere da parte del reo, se certamente integrarono la condotta fraudolenta che indusse la persona offesa ad accettare, da ultimo, l'assegno di provenienza illecita come mezzo di pagamento dei gioielli, contribuirono certamente a creare quel clima di confidenza e sicurezza che favori anche l'esecuzione del furto nei termini sopra descritti".
Si lamenta che la Corte territoriale ponendosi nel medesimo solco tracciato dal tribunale, con un oscuro salto logico, faccia derivare da una generica condotta fraudolenta integrante semmai il reato di truffa (non contestato per difetto della condizione di procedibilità) gli elementi per ritenere configurata la contestata aggravante. Ed invece, il fatto che l'imputato abbia sottratto i beni mentre non erano osservato dalla commessa non pare in alcun modo dimostrativa di una particolare insidiosità dell'agire ma anzi rappresentava, semmai, l'unico mezzo per giungere all'appropriazione del bene.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente generici e privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Il ricorrente, in poche righe, si limita ad affermare che il giudice del gravame del merito si sarebbe limitato ad avallare il dictum della sentenza di primo grado sia per l'affermazione di responsabilità che per la ritenuta sussistenza dell'aggravante "sulla base di un'interpretazione dei fatti del tutto soggettiva ed erronea" disattendendo "noti e recenti principi di diritto costantemente affermati da questa S.C." che nemmeno richiama.
I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.
La motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonchè corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito hanno dato atto: 1. che le videoriprese delle telecamere hanno immortalato la condotta di reato dell'imputato; 2. che il riconoscimento è stato effettuato presso gli uffici della Polizia giudiziaria senza incertezze di sorta; 3. che la perquisizione a casa dell'odierno ricorrente ha condotto al rinvenimento della refurtiva e di tutti gli oggetti usati per accreditare la falsa identità; 4. che corretta e coerente con il contenuto dei filmati sono le contestazioni delle aggravanti ex art. 625 c.p., nn. 4 e 5; 5. che i fotogrammi e l'esito della perquisizione confermano la sussistenza delle aggravanti contestate.
4. In particolare i giudici di appello hanno evidenziato come l'imputato abbia indotto la persona offesa a distrarsi ricorrendo all'escamotage di chiedere alla proprietaria della gioielleria di pesare un monile per mettere a proprio agio la vittima con eloquio amabile e solidale circostanza abbinata all'essersi spacciato il ricorrente per un carabiniere.
La sentenza impugnata si colloca correttamente nel solco della pronuncia delle n. 34090/2017, Quarticelli, delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità che hanno, affermato il principio che: "la circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicchè non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa". Secondo il dictum delle SS.UU Quarticelli, che il Collegio condivide, dunque, è furto con destrezza, caratterizzato da una risposta punitiva più gravosa, che sanziona più seriamente le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità dell'agente, quello qualificato da una condotta spoliativa attuata con particolare ingegno, astuzia e scaltrezza. E dunque, per ravvisare l'aggravante, è necessario che l'agire non si limiti alla mera sottrazione del bene, pur facilitata dall'altrui disattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio.
5. La Corte, infine, ha motivato compiutamente sulla sussistenza dell'aggravante teleologica, della recidiva, e come risulti smentita dal certificato penale l'asserita occasionalità delle condotte poste in essere dal ricorrente.
Va peraltro ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchè della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 c.p.p. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021
29-11-2021 21:28
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