Falso per induzione. Induce un Carabiniere in servizio presso la Stazione di Pomigliano d'Arco a restituirgli dieci climatizzatori sequestrati reputandolo erroneamente delegato dall'avente diritto alla restituzione, induzione attuata mediante la produzione di una delega recante la falsa sottoscrizione di quest'ultimo.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-06-2021) 14-07-2021, n. 27060
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICCOLI Grazia - Presidente -
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BORRELLI PAOLA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LORI PERLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. GIUSEPPE FORNI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 28 novembre 2019 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione con cui il Tribunale di Noia aveva condannato C.C. per i reati di cui agli artt. 485 e 48 e 479 c.p., assolvendolo (perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato) dal primo degli addebiti e rideterminando di conseguenza la pena, ma confermando la condanna per il reato di falso per induzione.
Quest'ultimo addebito consiste nell'avere indotto un Carabiniere in servizio presso la Stazione di Pomigliano d'Arco a restituirgli dieci climatizzatori caduti in sequestro reputandolo erroneamente delegato dall'avente diritto alla restituzione, induzione attuata mediante la produzione di una delega recante la falsa sottoscrizione di quest'ultimo.
2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 48 e 479 c.p., perchè la dichiarazione del prevenuto di essere stato autorizzato dall'avente diritto alla restituzione a ritirare gli impianti in sequestro non era idonea ad indurre in errore il Carabiniere; quest'ultimo avrebbe dovuto avere una capacità di discernimento tale da non farsi trarre in inganno dal comportamento dell'imputato, che si era presentato per il ritiro con una mera delega, senza neanche la copia della carta di identità. Il Militare ha prima restituito gli impianti e poi ha effettuato i dovuti controlli. Secondo il ricorrente, infine, sarebbe assente l'elemento soggettivo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 133 c.p., in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il C. si legge nel ricorso non sarebbe dotato di una personalità allarmante nè risulterebbe legato ad ambienti criminali.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perchè:
- la Corte territoriale ha evidenziato implicitamente la non grossolanità del falso;
- il dolo era evidente dall'assenza di conoscenza tra Zuna e C.;
- la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 133 c.p.. L'Avv. Forni, per il ricorrente, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso che attiene alla sussistenza oggettiva e soggettiva del reato è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Quanto alla mancata configurazione del falso per induzione, il Collegio deve rilevare che l'appello non conteneva una censura specifica su questo versante limitandosi alla trascrizione di una massima di questa Corte a proposito della necessità di commisurare l'azione decettiva alla preparazione del deceptus; anzi, proprio nel gravame di merito si ammetteva che gli elementi raccolti nel giudizio avevano delineato l'elemento oggettivo, tanto che l'impugnante si dedicava solo al profilo soggettivo ("Al riguardo occorre sottolineare il fatto che gli elementi raccolti nel corso del dibattimento, pur delineando l'elemento oggettivo, nulla provano sull'animus del C......", cosi l'appello a pag. 2). A riprova che l'appellante non avesse contestato la sussistenza oggettiva del fatto, vi è anche la circostanza che l'intestazione del primo motivo di appello lamentava la mancata assoluzione per non aver commesso il fatto e non già il mancato proscioglimento perchè il fatto non sussiste. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso quanto alla contestazione dell'insussistenza oggettiva del fatto, perchè non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606 c.p.p., comma 3, quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
Peraltro non sorgono dubbi circa la corretta qualificazione giuridica del fatto, giacchè il prevenuto, con la sua condotta mistificatoria, ha determinato il Carabiniere preposto alla restituzione, ad attestare, nel verbale concernente quest'ultima, che egli era delegato dell'avente diritto e, quindi, legittimato a prendere possesso degli apparecchi.
1.2. In ordine al dolo, il motivo di ricorso è marcatamente generico sia intrinsecamente che non riferimento alla sentenza impugnata, laddove è evidenziata la sussistenza del necessario coefficiente soggettivo, perchè C. ha presentato al suo interlocutore una delega di Z. che quest'ultimo non gli aveva rilasciato, per cui non si vede proprio come si possa escludere che egli sapesse di produrre un atto falso allo scopo di indurre in errore il Militare incaricato dell'esecuzione della restituzione, determinandolo a redigere un verbale di restituzione attestante che egli era il delegato dell'avente diritto.
2. Il secondo motivo di ricorso - che investe il trattamento sanzionatorio - è inammissibile giacchè la Corte di appello ha valorizzato in malam partem la disinvoltura manifestata nel trarre in inganno un Carabiniere, il rilevante valore del maltolto ed i precedenti penali. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorchè la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021 09-09-2021 21:43
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