Esclusione dell'aggravante contestata - Riconoscimento di altra aggravante emergente dagli atti - Nullità della sentenza.
Cass. QUARTA SEZIONE
17 MARZO 2021, N. 10184/21
Il giudice che ritenga insussistente l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio deve dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela e non può ritenere sussistente altra aggravante emergente agli atti ma non contestata neanche in fatto dal p.m.
A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il Giudice chiamato a decidere non ha invero alcun autonomo potere: né di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522 cod. proc. pen., comma 2, né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., che riguarda soltanto la "diversità" del fatto, che attiene agli elementi strutturali della fattispecie penale che delimitano la regiudicanda, non l'eventuale difetto di contestazione suppletiva
Cfr., tra le tante, Quinta Sezione, n. 32682/18, CED 273491
25-05-2021 04:28
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