Ericino condannato per avere preteso dai legali rappresenti di una srl un'assunzione a tempo indeterminato e consistenti somme di danaro. Ciò al fine di rinunziare ad ogni pretesa risarcitoria derivante da un contenzioso di lavoro pendente con la predetta società, minacciando in caso contrario di utilizzare nei loro confronti la documentazione relativa ai bilanci della società ed altri documenti riservati in suo possesso.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 45793 Anno 2021 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DE AMICIS GAETANO Data Udienza: 26/10/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A-A- , nato il ...... a Erice
avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte d'appello di Palermo
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte di appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 19 luglio 2018,
che dichiarava A.A. colpevole del delitto di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni - così riqualificato il delitto di tentata estorsione originariamente
contestatogli - e lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, per avere
richiesto un'assunzione a tempo indeterminato e consistenti somme di denaro a
M.B. e G.M., soci della "M.M. T. " s.r.l. presso cui
aveva prestato la propria attività lavorativa dal 1998 al 2010, al fine di rinunciare
ad ogni pretesa risarcitoria derivante da un contenzioso di lavoro pendente con la
predetta società, minacciando in caso contrario di utilizzare nei loro confronti la
documentazione relativa ai bilanci della società ed altri documenti riservati in suo
possesso.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di fiducia dell'imputato, deducendo, con un primo motivo, plurimi vizi
della motivazione in ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni
testimoniali rese dalla persona offesa G.M. , non avendo la Corte
distrettuale tenuto conto del fatto che, all'epoca in cui venne sentito dal Tribunale,
egli rivestiva, in quanto a sua volta denunziato dall'A- , la qualifica di imputato
di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o comunque di reato collegato ai
sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.: aspetto, questo, che le parti
avevano rappresentato in sede di testimonianza.
2.1. Con un secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della
motivazione in relazione all'accertamento della penale responsabilità, avendo la
Corte distrettuale basato il suo convincimento su una lettura solo parcellizzata
delle dichiarazioni che l'imputato rese in una conversazione registrata intercorsa
con il B. , senza tener conto delle parti di registrazione valorizzate dalla difesa
in sede di gravame, dal cui tenore poteva evincersi un'intenzione tutt'altro che
minacciosa dell'A.
2.2. Con un terzo motivo si lamentano analoghi vizi in ordine alla
configurabilità del reato di cui all'art. 393 cod. pen., atteso che i procedimenti per
i quali l'imputato sollecitava una definizione conciliativa, sia nei confronti delle
parti civili che della società, erano già pendenti ed egli aveva avanzato una
proposta transattiva pacificamente ammessa nel nostro ordinamento per qualsiasi
tipo di procedimento.
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data
10 ottobre 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni,
chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la Corte distrettuale fatto
buon governo del principio al riguardo affermato da questa Suprema Corte (Sez.
1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337; Sez. 1, n. 22749 del
13/05/2009, Sgura, Rv. 244127), secondo cui, in tema di prova dichiarativa, il
mancato avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. all'imputato
di reato probatoriamente collegato costituitosi parte civile, che renda
testimonianza con l'assistenza del difensore nominato per l'esercizio dell'azione
civile, non determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni, in quanto la scelta
del medesimo di deporre contro l'imputato è implicita nel relativo atto di
costituzione e nella presenza in dibattimento per rendere testimonianza.
Nel caso in esame, secondo quanto evidenziato nella sentenza impugnata,
l'eventuale decisione di non deporre nei confronti dell'imputato nel procedimento
de quo avrebbe costituito un assurdo logico, poiché il procedimento in esame era
scaturito proprio dalle dichiarazioni delle persone offese M. e B. , sicché
la scelta di rendere la deposizione doveva ritenersi implicita sia nell'atto di
costituzione di parte civile, sia nella presenza in dibattimento per dar corso alla
richiesta prova testimoniale, anche in ragione del dirimente rilievo legato alla
garanzia in concreto assicurata dall'assistenza del difensore nominato per
l'esercizio dell'azione civile, la cui presenza comunque tutelava il dichiarante al
fine di evitare il pericolo che rendesse una deposizione contro sé medesimo.
Orientamento interpretativo, questo, non contraddetto da altra decisione di
questa Corte (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264479), che in
tema di prova testimoniale ha affermato la necessità di rispettare la garanzia
difensiva legata all'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc.
pen., a tutela delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso o collegato
a quello per cui si procede, senza investire, tuttavia, la diversa e peculiare
posizione dell'imputato di reato in procedimento connesso, o comunque collegato,
che sia contestualmente costituito parte civile in altro procedimento.
2. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al secondo e al terzo
motivo di ricorso, poiché la linearità e la coerenza logica dei passaggi motivazionali
della sentenza impugnata non sono state affatto travolte, né incrinate, dalle su
indicate ragioni di doglianza, limitandosi il ricorrente a reiterare una serie di
critiche involgenti la valutazione dalla Corte d'appello data riguardo al materiale
probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone, per giunta, una
contrapposta rivisitazione sulla base di vizi di cui l'intero percorso argomentativo
dell'impugnata decisione non offre traccia.
In relazione ai su indicati motivi, invero, i Giudici di merito hanno
congruamente esaminato e disatteso le medesime obiezioni qui riproposte,
illustrando, con argomenti esenti da vizi, le ragioni giustificative della ritenuta
attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle persone offese, specificamente
riscontrate, peraltro, da numerosi e convergenti elementi di prova estrinseci,
costituiti non solo dalla registrazione del colloquio avvenuto in occasione di un
incontro fra il B.e l'A. - sì come testualmente riportata nella sentenza
di primo grado - ma anche dalle dichiarazioni rese da altri testimoni (M, M, R.S. e R. D. , che hanno confermato il
contenuto della narrazione proveniente dalle persone offese sia con riguardo alle
richieste di pagamento di somme di denaro avanzate dall'imputato nei confronti
della società e dei predetti soci - unitamente alla richiesta di essere assunto con
un contratto a tempo indeterminato, dunque con modalità più garantite rispetto
alla forma del contratto annuale che per oltre un decennio l'aveva legato alle
dipendenze della su indicata società, la quale, a sua volta, in ragione di un diverbio
intercorso con una delle persone offese, gli aveva negato il rinnovo del contratto
di lavoro alla chiusura estiva dell'anno 2012 -, sia al carattere minaccioso della
prospettata pubblicazione di atti (i bilanci societari ed altri documenti
"compromettenti" le cui copie erano indebitamente in suo possesso) al fine di
ottenere quanto richiesto in cambio della rinuncia alle proprie pretese.
L'argomento incentrato sull'evocata finalizzazione della condotta dell'imputato
alla ricerca di un accordo transattivo fra le parti della controversia in atto è stato
motivatamente confutato dalla Corte distrettuale richiamando le emergenze
probatorie che davano conto, da un lato, della pendenza dei giudizi e di un
tentativo di conciliazione, con l'assistenza di un difensore di fiducia, dinanzi
all'Ispettorato del lavoro, dall'altro lato, dell'intento manifestato dall'imputato di
avvalersi di atti e documenti contabili - peraltro privi di collegamento con l'oggetto
delle già azionate pretese - in pregiudizio dell'ente e dei due soci, così sostituendo,
pur nell'addotta buona fede, che rappresenta per definizione un presupposto del
reato di ragion fattasi, un intervento di personale e diretta autotutela all'interesse
statuale volto a garantire l'esclusiva riconducibilità all'autorità giudiziaria della
risoluzione di controversie tra soggetti depositari di pretese contrapposte ed in
conflitto tra loro (v., in motivazione, Sez. 6, n. 46242 del 22/05/2012, Tribastone,
Rv. 253559).
Condotta minacciosa, quella testé richiamata, che i Giudici di merito hanno
ritenuto concretamente adeguata a condizionare le persone offese a tenere il
comportamento richiesto, avuto riguardo alla natura di reato di pericolo delineata
dalla norma che incrimina la minaccia (Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999, Cafagna,
Rv. 216321; Sez. 6, n. 31695 del 21/05/2008, Veglianti, Rv. 240974) ed al
principio secondo cui, per la consumazione del reato in esame, non è necessario
che il diritto che si è inteso tutelare sia esistente o meno in concreto, punendo la
legge il modo antigiuridico con il quale quel diritto è stato fatto valere, astraendo
dalla sua effettiva esistenza o meno (Sez. 6, n. 60 del 02/10/1989, dep. 1990, De
Francesco, Rv. 182953).
3. Ne discende, conclusivamente, che la puntuale illustrazione delle
emergenze processuali, sia analiticamente che globalmente valutate, ha
consentito alla Corte distrettuale di confermare, sulla base di un ragionevole
percorso espositivo, l'epilogo decisorio cui era già motivatamente pervenuta la
sentenza di primo grado.
Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione
a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede
saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla cognizione di
legittimità, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza
strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di
verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza
dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio
della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità,
ossia di spessore tale da emergere ictu ocu/i: evenienza, questa, sotto alcun profilo
ravvisabile, per quanto or ora esposto, nel caso in esame.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 618 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 26 ottobre 2021
Il Consigliere estensore Il Presidente
Gaetano De Amicis Stefano Mogini
28-12-2021 18:46
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