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Sentenza

Delitto di tortura - Connotazioni - Concorso con quelli di maltrattamenti e di violenza sessuale.
Delitto di tortura - Connotazioni - Concorso con quelli di maltrattamenti e di violenza sessuale.
Cassazione penale TERZA  SEZIONE  

31 AGOSTO  2021, N.  32380 /21  

L a fattispecie incriminatrice ex art .  613- bis   cod.  pen .  non richiede espressamente che la privazione della libertà personale consegua ad un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che la norma trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del reato sia stata illegittimamente privata della libertà personale dall'autore del reato. Gli eventi tipici del reato, tra di loro alternativi, ossia le  "acute sofferenze fisiche" o l'insorgenza di "un verificabile trauma psichico" non debbono necessariamente sfociare in lesioni personali, essendo prevista una specifica aggravante in proposito. Neppure è previsto che il trauma psichico sia durevole, sicché nella nozione vi rientrano anche quelli a carattere transeunte, ma deve essere "verificabile", nel senso che deve essere provato nel corso del giudizio e non necessariamente attraverso perizia o altro accertamento tecnico.  Il delitto di tortura può concorrere con quelli di violenza sessuale e di maltrattamenti. Secondo  l'orientamento più volte espresso dalla Corte europea anche la violenza sessuale può assurgere a tortura, con la conseguenza che essa può integrare, a condizioni esatte, una condotta rilevante ai sensi dell'articolo 613 -bis .   Più delicati sono i rapporti tra il delitto di tortura e quello di maltrattamenti, rientrando entrambi nello schema dei reati di durata: eventualmente abituale, il reato di tortura; necessariamente abituale quello di maltrattamenti.   Avuto riguardo ai principi che regolano il concorso di reati, va ricordato che, ai fini della individuazione della disposizione prevalente, il presupposto della convergenza di norme può ritenersi integrato solo in presenza dì un rapporto di continenza tra le norme stesse, alla cui verifica deve procedersi mediante il confronto strutturale tra le fattispecie astratte configurate e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle, cosicché il confronto strutturale delle fattispecie depone, nel caso in esame, per la configurabilità del concorso materiale di reati posto che, in linea astratta, per l'integrazione dell'articolo 572 del codice penale possono assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti, o comunque non gravi, mentre ai fini della configurabilità dell'articolo 613-b is cod.  pen .  dovranno necessariamente considerarsi solo fatti che costituiscano di per sé reato (a seconda dei casi, minaccia, percosse, lesioni, violenza privata), e che si caratterizzino per la loro gravità e per la loro idoneità a produrre acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico, con la conseguenza che ciascuno dei singoli atti che concorrono ad integrare la fattispecie di tortura deve necessariamente superare una soglia minima di gravità che non è richiesta, invece, per i maltrattamenti.
Avv. Antonino Sugamele

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