Decreto penale di condanna e omesso avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova e abnormità dell'atto. Conseguenze.
Cass. pen., sez. III, ud. 26 giugno 2021 (dep. 7 settembre 2021), n. 33080
Presidente Di Nicola – Relatore Di Stasi
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 09/11/2020, emessa nel corso dell'udienza dibattimentale, il Tribunale di Palmi dichiarava la nullità del decreto penale di condanna, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi in data 30.11.2017 nei confronti di C.M. in relazione al reato di cui alla L. n. 300 del 700, art. 4, commi 1 e 2 perché mancante dell'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016; disponeva, quindi, la trasmissione degli atti alla Procura. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità dell'atto. Argomenta che il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di introdurre il giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento), del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., comma 3, u.p., è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio; nella specie, una volta instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, il Tribunale, di fronte al decreto penale di condanna, da considerare non più esistente, non poteva emettere declaratoria di nullità, che in tal modo era inutiliter data, ma doveva procedere alla trattazione del processo, pur in presenza di cause di nullità del decreto opposto e pronunciarsi in merito a tutte le richieste formulate dall'imputato; che l'ordinanza, pur non oggettivamente impugnabile, era atto abnorme perché comportava una indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore all'esercizio dell'azione penale, già esercitata con la richiesta di emissione del decreto penale di condanna depositata in data 05.09.2016. Chiede, pertanto, dichiararsi l'abnormità del provvedimento emesso dal Tribunale di Palmi all'udienza del 09/11/2020 con ogni conseguente statuizione di legge.
Considerato in diritto
1.Il ricorso va accolto secondo le argomentazioni che seguono. 2. Va ricordato che, con la sentenza della Corte costituzionale. n. 201 del 6 luglio 2016, dep. il 21 luglio 2016, si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 660 c.p.p., comma 1, lett. e), "nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova unitamente all'atto di opposizione", sul rilievo che, poiché, nel procedimento per decreto il termine entro il quale chiedere la messa alla prova è anticipato rispetto al giudizio, e corrisponde a quello per proporre opposizione, la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna di un avviso, come quello previsto dall'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), per i riti speciali, della facoltà dell'imputato di chiedere la messa alla prova comporta una lesione del diritto di difesa. L'omissione di questo avvertimento può, infatti, determinare un pregiudizio irreparabile, perché l'imputato non avvisato potrebbe formulare la richiesta in questione solo nel corso dell'udienza dibattimentale, e quindi tardivamente. In conseguenza della pronuncia in questione, dunque, con riferimento agli avvisi all'imputato raggiunto da decreto penale di condanna, la sospensione del procedimento con messa alla prova è stata posta sul medesimo piano dei riti alternativi (Sez. 4, n. 21897 del 21/02/2017, Rv. 269943 - 01; Sez. 2, n. 3864 del 23/12/2016, dep. 2017). Questa Corte ha, quindi, affermato il principio di diritto, che va ribadito, secondo il quale, in tema di procedimento per decreto, l'omesso avviso della facoltà per l'imputato di chiedere la messa alla prova, previsto dall'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), come integrato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 6 luglio 2016, comporta una nullità di ordine generale non assoluta che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento, rimane sanata ai sensi dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, (Sez. 4 n. 17659 del 14/02/2019 Rv. 276085 - 01; Sez.3, n. 8694 del 30/10/2018, dep.28/02/2019, Rv.275867 - 01). Nella specie, il Tribunale, in linea con il suesposto principio, a seguito della eccezione del difensore del ricorrente, ha dichiarato la nullità del decreto penale di condanna per il mancato inserimento nello stesso dell'avviso della facoltà di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, come previsto a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 201 del 6 luglio 2016). 3. Risulta, però, abnorme la disposta trasmissione degli atti al pubblico ministero. Va, infatti, ribadito il principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiari la nullità di quest'ultimo ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero (ex plurimis, Sez.1, n. 26016 del 13/07/2020, Rv.280350 - 02; Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 27/05/2013, Rv. 256538 - 01; Sez. 6, n. 48452 del 20/11/2008, Rv. 242142 01), perché si colloca al di fuori delle ipotesi tassativamente previste e perché determina una stasi processuale non rimuovibile se non con l'impugnazione. Tale principio trova, quindi, applicazione anche nella fattispecie in esame, in cui il Tribunale ha rimesso gli atti al pubblico ministero, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto penale di condanna, per il mancato inserimento nello stesso dell'avviso della facoltà di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, come previsto a seguito della sentenza C. Cost. n. 201 del 6 luglio 2016. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Palmi per la rinnovazione dell'atto nullo, dovendosi ritenere, alla stregua delle suesposte considerazioni, che il decreto penale di condanna dovrà essere nuovamente emesso dal Gip con l'avviso previsto dall'art. 460 c.p.p., comma 1, lett. e), c.p.p., come integrato dalla sentenza C. Cost. n. 201 del 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip presso il Tribunale di Palmi per la rinnovazione dell'atto nullo.
11-09-2021 13:25
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