Condannato Dirigente di un Ufficio Tecnico comunale nella Provincia di Trapani. Ha depositato in forma incontrollata rifiuti speciali derivanti dall'estumulazione e dall'esumazione delle bare di persone effettuate all'interno del cimitero. Dovrà rifarsi il processo solo per concessione delle attenuanti generiche.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 34640 Anno 2021
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: ZUNICA FABIO
Data Udienza: 05/05/2021
SENTENZA
sul ricorso proposto da
D'A.P., nata a .....il .....,
avverso la sentenza del 17-07-2019 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del
2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria con motivi nuovi trasmessa ex art. 23 comma 8 del decreto
legge n. 137 del 2020 dall'avvocato G. I., difensore di fiducia della
D., che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 luglio 2020, il Tribunale di Marsala, per quanto
in questa sede rileva, condannava P.D. alla pena, condizionalmente
sospesa, di 10.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di
cui all'art. 256 comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lei contestato perché,
quale dirigente del V Settore Tecnico del Comune di S., in violazione dell'art.
12 del d.P.R. n. 254 del 2003 e delle altre disposizioni in tema di gestione dei
rifiuti sanitari, depositava in maniera incontrollata, in locali non idonei e
all'interno di big bag custoditi in aree aperte e facilmente accessibili al pubblico
del cimitero di S., un quantitativo imprecisato di rifiuti speciali derivanti
dall'estumulazione e dall'esumazione delle bare di persone effettuate all'interno
del cimitero, fatto commesso in S. sino al 18 aprile 2017.
2. Avverso la sentenza del Tribunale siciliano, la D., tramite il suo
difensore di fiducia, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione
dalla Corte di appello di Palermo con ordinanza del 12 marzo 2020, sollevando
una pluralità di motivi dedicati sia all'affermazione della penale responsabilità
(dal 3 al 7), sia al diniego della particolare tenuità del fatto (motivo 8), sia al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (motivo 9).
Quanto ai motivi sulla responsabilità, preceduti da una premessa generale (primi
due motivi), la difesa osserva che correttamente i rifiuti di esumazioni ed
estumulazioni sono stati classificati dal Tribunale come rifiuti urbani, per la
gestione dei quali la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle norme tecniche
del d.P.R. n. 254 del 2003, al Testo Unico ambientale e al regolamento
comunale, la cui mancata adozione è stata addebitata all'arch. D., senza
che ciò sia tuttavia stato mai contestato con il decreto che dispone il giudizio.
In realtà, osserva la difesa, la potestà statutaria e regolamentare degli enti locali
spetta in via esclusiva al Consiglio comunale, per cui l'assenza del regolamento
per la gestione dei rifiuti cimiteriali non poteva essere ascritta alla ricorrente,
tanto è vero che tale regolamento è stato approvato solo in seguito ai fatti dal
Consiglio Comunale di S. con deliberazione n. 49 del 31 luglio 2018.
Peraltro, oltre a non avere competenza funzionale, la ricorrente, quale capo
settore, non aveva titolo per emanare il regolamento, trattandosi di soggetto
nominato in via straordinaria e contingente, fermo restando che la mancata
adozione del regolamento non può essere la causa del deposito incontrollato,
essendo applicabile la disciplina generale ex art. 12 del d.P.R. n. 254 del 2003,
che non è stato affatto violato, atteso che i rifiuti non erano pericolosi, non erano
a rischio sanitario e i locali non erano inidonei, essendo ravvisabile un'unica
difformità costituita dalla mancata indicazione sui big bag che si trattava di rifiuti
di esumazioni ed estumulazioni, essendovi invece la lettera "R", venendo dunque
in rilievo un mero formalismo destinato a rimanere privo di risvolti penali.
Del resto, il consulente della difesa ing. P. ha chiarito che non vi era alcun
obbligo di registri e formulari, trattandosi di rifiuti urbani presenti in un'area
confinata, il che consentiva di escludere la condizione di abbandono incontrollato.
Con l'ottavo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non essendosi considerato
che il comportamento non era abituale e che l'arch. D. si è trovata
all'improvviso a gestire due settori, senza avere la necessaria preparazione.
Con il nono motivo, infine, oggetto di doglianza è il diniego delle attenuanti
generiche, non avendo il Tribunale tenuto conto che la ricorrente ha assunto
l'incarico per spirito di servizio, nonostante provenisse dai servizi alla persona.
2.1. In data 8 aprile 2021 il difensore della ricorrente ha trasmesso una
memoria con sei motivi nuovi, con cui, nello sviluppare i temi trattati nel ricorso
(giudizio di colpevolezza, mancato riconoscimento della particolare tenuità del
fatto e diniego delle attenuanti generiche), ha insistito nel suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È meritevole di accoglimento solo la doglianza concernente il diniego delle
attenuanti generiche, mentre il ricorso è infondato nel resto.
1. Iniziando dai motivi in punto di responsabilità, deve osservarsi che la
formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata non presenta criticità.
Ed invero il Tribunale ha operato un'adeguata disamina delle fonti dimostrative
raccolte, valorizzando in particolare l'attività investigativa (ritualmente veicolata
nel giudizio attraverso prove orali e documentali) compiuta dai Carabinieri di
S., i quali, il 18 aprile 2017, su segnalazione di un Senatore della Repubblica
che lamentava dei disservizi all'interno del cimitero comunale di S., si
recavano in tale luogo, dove constatavano, tra l'altro, la presenza, all'esterno di
un locale, di sei sacchi bianchi con la scritta "R" e, sulla sua sinistra, di altri tre
sacchi bianchi del medesimo tipo, mentre un altro sacco analogo veniva trovato
a pochi metri dall'ingresso di quello che veniva chiamato "cimitero nuovo"
All'interno di questi sacchi, alcuni aperti, altri facilmente apribili, erano contenuti
resti lignei, resti di zinco, altri resti metallici, trattandosi dello stesso materiale
rinvenuto poco prima nella camera mortuaria, anche se ridotto e spezzettato.
Veniva quindi richiesto l'intervento di un dipendente dell'Arpa di Trapani,
D.T., il quale verificava che i rifiuti presenti nei sacchi, provenienti
chiaramente da attività di esumazione (vi erano anche avanzi di indumenti e di
scarpe, simboli religiosi, terriccio e assi di legno), non erano separati per
tipologie, essendo riposti questi "big bags" in aree cimiteriali non delimitate.
Alla stregua di tali elementi probatori, il Tribunale è correttamente pervenuto al
giudizio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 256 comma 2 del d. Igs. n.
152 del 2006, essendosi in presenza di un deposito incontrollato di rifiuti per il
quale non erano state rispettate le norme tecniche previste in tema di rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni dall'art. 12 del d.P.R. n. 354 del 2003
("Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma
dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"), secondo cui i rifiuti da
esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri
rifiuti urbani e devono essere altresì raccolti e trasportati in appositi imballaggi a
perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta
delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e
recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni», essendo altresì
previsto che tali rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata
individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si
rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di
raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente
racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, condizione questa
non sussistente nel caso di specie, essendo stata al contrario rilevata la mancata
chiusura dei sacchi, ciò in un contesto .di oggettivo degrado del sito, e ciò anche
alla luce degli odori nauseabondi percepiti dai militari durante il sopralluogo.
Parimenti legittima deve ritenersi l'attribuzione della condotta illecita all'odierna
ricorrente, che all'epoca ricopriva la veste di dirigente del Comune di S.,
preposta ai servizi cimiteriali con determina del Sindaco del 27 maggio 2016.
Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr.
Sez. 3, n. 28669 del 09/09/2020, Rv. 280282), secondo cui risponde del reato di
cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 il funzionario comunale responsabile dei
servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, il quale non impedisca che,
da una attività svolta nell'ambito della propria sfera di attribuzioni, consegua la
realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, essendo obbligato non solo ad
assicurare tali servizi, ma anche a vigilare sul loro corretto e lecito svolgimento.
In tal senso, non risulta pertinente l'obiezione difensiva secondo cui la mancata
adozione del regolamento comunale in materia non spettava alla ricorrente,
posto che, pur essendo vera tale circostanza, è altrettanto innegabile che la
mancata approvazione del regolamento non legittimava comunque l'esistenza del
deposito incontrollato nel cimitero di rifiuti provenienti dalle attività di
esumazione, aspetto questo in ordine al quale la D. aveva specifici oneri
di vigilanza, tanto più ove si consideri che l'incarico è stato ricevuto dalla
ricorrente circa un anno prima del sopralluogo, per cui il tempo per organizzare
adeguatamente la gestione dei rifiuti nell'area cimiteriale non era mancato.
Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
3. Anche il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
pen. non presta il fianco alle censure difensive.
Al riguardo, occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa
Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'08/11/2018, Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del
18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131
bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con
riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è
necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo
sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che il mancato
riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità rilevabili in questa
sede, avendo la sentenza impugnata ragionevolmente richiamato in senso
ostativo la circostanza che "la gestione dei rifiuti cimiteriali era davvero carente e
gli stessi erano sostanzialmente non gestiti, non risultando adottata neppure una
specifica regolamentazione con potenziale grave rischio di commistione dei rifiuti
da esumazione e inumazione con rifiuti diversi e di contatto della popolazione
che affluiva al cimitero con gli stessi non depositati in area apposita e non
specificamente individuati e riposti negli apposíti contenitori" .
Ora, in presenza di considerazioni non illogiche, il mancato riconoscimento della
causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. resiste alle obiezioni
difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici.
4. È invece fondato il motivo sul diniego delle attenuanti generiche.
Ed invero il Tribunale, pur avendo applicato la sola pena pecuniaria "tenuto conto
della situazione complessiva in cui versava il Comune", ha tuttavia negato
all'imputata le attenuanti generiche "in mancanza di ulteriori elementi positivi di
valutazione e considerata la gestione davvero sciatta dei rifiuti cimiteriali".
Ora, la carenza della gestione dei rifiuti è stata invero già valorizzata dal
Tribunale ai fini della valutazione sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
pen., per cui la motivazione sul punto, sostanzialmente tautologica, non appare
immune da censure, non potendosi sottacere che non sussiste piena
sovrapponibilità tra il giudizio circa la concedibilità delle attenuanti generiche,
aperto alla considerazione non solo di tutti gli elementi, interni ed esterni, della
condotta, ma anche della personalità dell'imputato, e quello relativo
all'operatività della causa di non punibilità della particolare del fatto, risultando
tale valutazione legata principalmente alla dimensione oggettiva della condotta.
Dunque, rispetto al diniego delle attenuanti generiche, stante l'incongruenza
dell'apparato argomentativo, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, al fine di consentire una nuova valutazione di merito sul punto.
4. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza
impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla concedibilità delle
attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di
Marsala in diversa composizione fisica.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto, conseguendo da ciò, ai sensi dell'art.
624 cod. proc. pen., la dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in ordine
all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Infine, stante la qualifica professionale della ricorrente, si dispone che il presente
dispositivo sia comunicato a cura della Cancelleria al Comune di S., ai sensi
dell'art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Marsala in diversa composizione fisica relativamente alla concedibilità delle
circostanze attenuanti generiche. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del dispositivo al Comune di S.
ex art. 154 ter dis. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 05/05/2021 24-09-2021 15:24
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