Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Caso Regeni: la motivazione della Corte di Assise di Roma perchè l'udienza preliminare è da rifare.
Caso Regeni: la motivazione della Corte di Assise di Roma perchè l'udienza preliminare è da rifare.
Corte d'Assise di Roma, ord., 14 ottobre 2021

La Corte

sentite le parti ed esaminati gli atti e le memorie depositate;

considerato che in data 25 maggio 2021 il GUP, verificata la ritualità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 159 c.p.p., ha dichiarato l'assenza degli attuali imputati, disponendone all'esito della discussione delle parti, il rinvio a giudizio innanzi a questa Corte di Assise;

rilevato che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato, ai sensi dell'art. 429, 4° comma, cod. proc. pen., agli imputati comunque non presenti all'udienza preliminare mediante consegna di copia dell'atto ai difensori di ufficio nominati, sul presupposto che si siano sottratti volontariamente alla conoscenza di atti del procedimento;

ritenuto che la valutazione compiuta dal GUP in sede di udienza preliminare debba essere ripetuta negli atti preliminari al dibattimento in quanto ciò trova conforto nel disposto dell'art. 484, comma 2 bis cod. proc. pen., in forza del quale, nella fase di verifica della regolare costituzione delle parti, «si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies c.p.p.». La celebrazione dell'udienza preliminare, infatti, non rende tali disposizioni incompatibili con la fase dibattimentale e anche se vi è stata un'udienza preliminare, il Giudice del dibattimento deve compiere una valutazione sulla possibilità di procedere in assenza e, se questa valutazione ha esito positivo, deve pronunciare un'ordinanza ex art. 420 bis c.p.p.;

ritenuto che la valutazione della ritualità degli atti finalizzati alla costituzione delle parti, propedeutica all'esame da parte di questa Corte della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza degli imputati non comparsi in giudizio, imponga lo scrutinio della legittimità della declaratoria di assenza pronunciata dal G.U.P. ai fini della celebrazione dell'udienza preliminare poiché essa è destinata a incidere sulla validità dello stesso atto di vocatio in iudicium;

premesso che ai limitati fini della risoluzione della quaestio processuale devoluta a questa Corte, necessaria per valutare la corretta costituzione delle parti e la ritualità delle procedure notificatorie eseguite, è possibile prendere in considerazione ai sensi dell'art. 187, secondo comma, c.p.p. tutti gli atti contenuti nel fascicolo dibattimentale, gli atti di investigazione allegati alla memoria ex art. 121 c.p.p. depositata e agli atti prodotti in udienza; tanto premesso.

Osserva

Ai fini della risoluzione delle questioni processuali devolute a questa Corte è necessario premettere, con doveroso approfondimento, il quadro normativo, interno e convenzionale, che disciplina il processo in absentia, quale si è andato delineando negli approdi della giurisprudenza costituzionale, di legittimità e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

L'art. 420-bis cod. proc. pen., intitolato "Assenza dell'imputato", al primo comma prevede che si procede in assenza se vi è stata espressa rinuncia da parte dell'imputato e, al secondo comma, disciplina il caso in cui si procede in assenza pur se non vi è stata alcuna manifestazione espressa da parte dell'imputato: « il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».

Tale disposizione va ricollegata all'art. 420-quater cod. proc. pen., secondo il quale, se non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen.,
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza