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Sentenza

Atto di nomina- Autentica della firma- Sindacato del giudice.
Atto di nomina- Autentica della firma- Sindacato del giudice.
Cassazione  PRIMA SEZIONE
16 NOVEMBRE 2020, N. 32193/20
Alla stregua di quanto previsto dall'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., il difensore è autorizzato ad autenticare la firma del proprio assistito. L'art. 96 cod. proc. pen. stabilisce che l'atto incorporante la nomina del difensore di fiducia può essere trasmesso all'autorità giudiziaria procedente con raccomandata ovvero può essere consegnato "a mano" dal difensore stesso. Da ciò consegue che il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza dall'assistito della dichiarazione e della relativa sottoscrizione che egli autentica. La legge, invero, non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (ad esempio tramite fax). Pertanto, finché l'atto rimane nella sfera del difensore, cioè non sia stato ancora spedito o consegnato all'autorità giudiziaria procedente, quest'ultima non ha alcuna competenza a sindacare il percorso che lo scritto possa avere compiuto (dal cliente al difensore ovvero dall'estero all'Italia e viceversa); mentre allorquando l'atto si trova ormai a far parte del fascicolo, ciò si verifica poiché il difensore si è assunto le suindicate responsabilità.

Cfr. Sesta Sezione n. 29/13, CED 258459.
Avv. Antonino Sugamele

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